Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/318 – Gli accordi integrativi aziendali della FATER S.p.a.
Interventi ADAPT, Relazioni industriali
| di Martina Zaccaria
FATER S.p.A. e le RSU hanno firmato accordi 2026-2028 per flessibilità, crescita e stabilità occupazionale. Part-time evoluti, trasformazioni a full-time, limiti ai contratti temporanei, premi collegati ai risultati, welfare potenziato, sostegno alla genitorialità e benefit sportivi. Focus su efficienza produttiva, inclusione e benessere dei dipendenti.
In data 24 luglio 2025, presso il FATER Business Campus, e in data 14 novembre 2025, presso lo Stabilimento di Campochiaro della Società, la FATER S.p.A. e le RSU Fater di Campochiaro e della Provincia di Pescara hanno sottoscritto i nuovi accordi integrativi aziendali, con decorrenza dal 1° gennaio 2026 e scadenza al 30 giugno 2028.
Le intese si inseriscono in un contesto caratterizzato da rilevanti tensioni geopolitiche e da profonde trasformazioni socioeconomiche, che rendono necessario il ricorso a soluzioni condivise e coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile del settore. In tale scenario, le Parti stipulanti confermano la comune volontà di sostenere il processo di crescita aziendale, favorire nuovi investimenti e aumentare la competitività e i livelli occupazionali aziendali, rendendo sostenibile il modello industriale in atto.
Temi trattati / punti qualificanti / elementi originali o di novità
Gli accordi ribadiscono l’impegno a sviluppare un sistema di relazioni industriali evoluto, orientato al bilanciamento tra esigenze aziendali di flessibilità e quelle delle lavoratrici e dei lavoratori in termini di stabilità, crescita e qualità dell’impiego. In tale contesto, l’accordo introduce alcune modifiche alla normativa legale e contrattuale vigente, configurandosi come un’evoluzione sostanziale della disciplina applicabile al contratto “part-time e full-time flessibile a tempo indeterminato (Felx)”.
Per il personale impiegato con “part-time flessibile a tempo indeterminato” e per il personale “part-time flessibile a tempo determinato” è prevista la maturazione di quote aggiuntive degli istituti retributivi differiti (TFR, tredicesima, quattordicesima, premio di partecipazione) in base allo svolgimento di lavoro oltre la propria base oraria. Tale maturazione avverrà in misura proporzionale alle ore eccedenti e fino al raggiungimento delle somme previste per il full-time.
Di particolare interesse risulta l’introduzione, per il personale con contratto di lavoro “part-time flessibile a tempo indeterminato”, di un meccanismo automatico di trasformazione a full-time al compimento del quinto anno di assunzione a tempo indeterminato, qualora durante i cinque anni il lavoratore part-time abbia avuto un impiego superiore al 70% e ferma restando la facoltà del lavoratore di optare per il mantenimento del regime part-time.
Gli accordi stabiliscono altresì un massimale per la presenza di personale assunto con contratti temporanei, intendendosi per tali il contratto di lavoro a termine diretto o in somministrazione a tempo determinato o il contratto di lavoro intermittente a tempo determinato. Tale limite è fissato nel 20% di contratti temporanei rispetto al personale subordinato e in somministrazione in forza al 30 giugno dell’anno solare precedente. La decorrenza di tale previsione è fissata al 1° gennaio 2029, al fine di consentire alla società una ottimale riorganizzazione della sua forza lavoro. Rispetto al Decreto legislativo n. 81/2015, che arriva a prevedere un limite del 30% per la stipulazione di contratti somministrazione a tempo determinato, gli accordi integrativi aziendali si collocano in senso più restrittivo.
Nel quadro delle politiche occupazionali, è previsto un piano di stabilizzazione mediante l’assunzione a tempo indeterminato di almeno 20 lavoratori con i quali sia o sia stato in essere un contratto di lavoro a termine diretto o in somministrazione a tempo determinato o in staff leasing o con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato. Le suddette assunzioni saranno ottemperate dalla Società entro il 30 giugno 2028.
Ulteriori elementi di innovazione riguardano l’introduzione, in via sperimentale, di un sistema di gestione delle ferie per il personale ad orario giornaliero di FATER Campochiaro, finalizzato a compensare l’intensità dell’impegno lavorativo e a garantire un pieno recupero delle energie psicofisiche. In tale ambito, è prevista l’assenza di limitazioni al numero di giorni di ferie fruibili. Nello specifico, a decorrere dall’anno 2025/2026, il lavoratore ad orario giornaliero riceverà un monte ferie annuale nella misura prevista dal CCNL Industria Chimica. Tale periodo dovrà essere goduto entro il 30 giugno dell’anno di maturazione e con almeno due settimane consecutive. In deroga all’Art. 10 del D.lgs. 66/2003 e all’Art. 13 del CCNL Industria Chimica, Punto 10), resta esclusa ogni forma di accantonamento o monetizzazione delle ferie maturate e non fruite al 30 giugno. Si prevede inoltre che, in deroga all’Art. 13 del CCNL Industria Chimica, Punto 11), qualora il lavoratore ad orario giornaliero abbia fruito in misura superiore del monte ferie annuale, non si procederà ad alcuna trattenuta.
Con riferimento al personale che transita da orario turnista a orario giornaliero, fermo restando il requisito minimo di un anno di svolgimento dell’orario turnista e un minimo di 7 anni di seniority lavorativa in FATER, nonché in relazione agli anni di comprovata esperienza in turno maturata presso FATER, Gruppo Angelini e Procter & Gamble, sarà riconosciuto un importo a titolo di media turno. L’importo dell’indennità sarà calcolato sulla base dei tanti 28esimi della media mensile dell’indennità di turno percepita nei 12 mesi antecedenti l’uscita dal turno, quanti sono gli anni di effettivo servizio in orario turnista, fino ad un massimo di 28/28esimi. L’indennità media turno è riconosciuta a titolo di assegno ad personam, assorbibile ed in cifra fissa e dovrà essere richiesta formalmente dal lavoratore all’Ufficio del Personale al momento del passaggio a giornaliero o biturno.
Allo scopo di potenziare il sistema partecipativo di relazioni industriali, è confermato il sistema di incontri periodici con la RSU. Per rafforzare quanto sopra si prevedono inoltre i seguenti strumenti: l’Osservatorio per la Diversità, l’Equità, l’Inclusione e la Parità di Genere finalizzato ad approfondire, promuovere e monitorare le tematiche relative alla diversità, all’equità, all’inclusione, alla parità di genere e al contrasto alle molestie e alle violenze nei luoghi di lavoro; l’Osservatorio sull’intelligenza artificiale e l’evoluzione del lavoro con la finalità di monitorare l’introduzione e l’utilizzo delle tecnologie basate su AI nei processi aziendali, in un’ottica di trasparenza, sviluppo sostenibile e valorizzazione del lavoro umano; l’Osservatorio sulla Trasparenza Retributiva in vista del recepimento della Direttiva (UE) 2023/970 con il compito di approfondire, monitorare e accompagnare l’evoluzione normativa e organizzativa in materia di trasparenza salariale, in vista del recepimento della Direttiva (UE) 2023/970.
Infine, si conferma la necessità di valorizzare le competenze tecniche e organizzative maturate nei reparti produttivi. Per tali ragioni, nei moduli produttivi packing e blowing, è prevista una revisione dell’organizzazione interna dei team, con l’obiettivo di assicurare una maggiore efficienza gestionale, un più efficace presidio tecnico delle linee e una valorizzazione coerente delle professionalità maturate. A tal fine, dal 1° Gennaio 2026, verrà formalmente introdotta la figura del Line Operator, individuata nell’operatore che sia in grado di operare con elevato grado di autonomia su più linee produttive, garantendo il corretto funzionamento degli impiantisti e il supporto operativo ai colleghi del proprio team. Resta confermato il ruolo dei Lead Operator di Blowing e Packing, che continueranno a contribuire attivamente alla attività di controllo e guida prevista dal ruolo.
Incidenza sul trattamento retributivo e sulle misure di welfare
Le Parti confermano il riconoscimento del Premio di partecipazione per gli anni 2025-26, 2026-27, 2027-28, a favore del solo personale a tempo indeterminato diretto. Il premio sarà erogato a condizione che il dipendente risulti in forza nel relativo mese di anticipo e/o conguaglio o nel mese precedente.
Si ribadisce l’importanza di uno strumento premiale che sia realmente collegato al valore generato dal lavoro delle persone in FATER e che costituisca un riconoscimento tangibile dell’impegno collettivo nel raggiungimento degli obiettivi comuni. Il sistema dovrà riflettere in modo coerente l’andamento dell’azienda, rafforzando il legame tra risultati raggiunti e riconoscimento economico.
È confermata ai dipendenti la facoltà di scegliere di beneficiare dei servizi welfare aziendale messi a disposizione tramite la piattaforma welfare in essere, in sostituzione in tutto o in parte dell’importo del Premio di partecipazione. L’azienda riconoscerà, per ogni euro di premio di partecipazione convertito in welfare: un incremento del 10% dell’importo convertito se si è convertito meno del 100% del premio e un incremento del 15% dell’importo convertito se si è convertito almeno il 100% del premio, da spendersi in welfare tramite la citata piattaforma welfare.
Ancora in materia di welfare contrattuale, l’azienda intende continuare a valorizzare la partecipazione di tutti i dipendenti agli organismi bilaterali Faschim e Fonchim. A tal fine, l’azienda provvederà a versare una somma annuale pari a 360 euro, erogata in quote mensili a favore dei suddetti enti bilaterali. Con questa misura le parti concordano nel valorizzare la cultura dell’assistenza sanitaria e pensionistica integrativa.
Fater riconosce nel sostegno alla genitorialità uno dei suoi valori fondanti. In tale ambito, le Parti prevedono le seguenti misure migliorative.
A potenziamento dell’Art. 32 del vigente CCNL, le Parti stabiliscono che la previsione di integrazione fino al 100%, quale trattamento di assistenza, del congedo obbligatorio di maternità non sia limitato ai primi 5 mesi di assenza, ma per l’intero periodo eventualmente comprensivo di astensione obbligatoria anticipata e/o post-parto.
A superamento della normativa vigente, si prevede che durante il congedo parentale facoltativo maturino i ratei di 14esima, oltre che di 13esima e di premio di partecipazione.
Sempre in ottica migliorativa rispetto alla normativa vigente, si stabilisce che l’eventuale indennizzo INPS previsto per il congedo parentale, nei casi in cui è erogato dall’Ente nella misura del’’80% della retribuzione, sia integrato dall’Azienda sino a raggiungere il 100% della retribuzione.
Inoltre, dal primo luglio 2026, sarà introdotto presso Campochiaro il Benefit Pannolini: il Benefit consiste nella fornitura di pannolini a titolo gratuito destinata a tutti i dipendenti Fater con contratto di lavoro subordinato che abbiano figli a carico in età da pannolino.
Le Parti convengono altresì di estendere al personale di Campochiaro l’adesione all’Ente Bilaterale “Fondo di Solidarietà”. Il Fondo viene alimentato con una trattenuta sullo stipendio dei dipendenti pari all’1,5% sulle mensilità aggiuntive di tredicesima e quattordicesima. L’Azienda, per la sede di Campochiaro, devolverà al Fondo, a partire dall’anno solare 2026, una somma complessiva pari a 60.000 euro annui. Per le sedi abruzzesi della società, l’Azienda si rende disponibile a devolvere al Fondo, a partire dall’anno solare 2026, una somma complessiva pari a 200.000 euro annui, a prescindere dalla quota a carico dei lavoratori.
Al fine di incentivare comportamenti sani da parte dei dipendenti FATER e loro famigliari, dal primo gennaio 2026 verrà riconosciuto il benefit “Contributo per Attività Sportive”. Tale misura prevede l’erogazione di una somma in credito welfare – non oltre la somma di 190 euro – a favore dei dipendenti che sottoscrivono abbonamenti per attività sportive. La sottoscrizione dovrà riguardare o il dipendente, o il coniuge, o i figli a carico.
Infine, con riferimento al servizio mensa, è stato concordato l’incremento dell’importo dei Ticket Restaurant erogati.
Valutazione d’insieme
Gli accordi integrativi FATER si caratterizzano per un elevato grado di articolazione e per una significativa capacità innovativa, sia sul piano dell’organizzazione del lavoro sia su quello delle tutele economiche e sociali. Essi rappresentano un esempio rilevante di contrattazione aziendale orientata a coniugare flessibilità e sicurezza, valorizzando al contempo la dimensione partecipativa e il ruolo del welfare integrativo, in linea con le più recenti tendenze evolutive della contrattazione collettiva in Italia.
Bollettino ADAPT 11 maggio 2026, n. 18
ADAPT Junior Fellow Fabbrica dei Talenti
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La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia. Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare – potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it |
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