Recesso disciplinare intimato dal falsus procurator e successiva ratifica del dominus
| di Matteo Di Francesco
La Cassazione (ord. 5458/2026) afferma che il licenziamento intimato da un soggetto privo di potere non è nullo, ma ratificabile dal datore di lavoro ex art. 1399 c.c., anche con effetti retroattivi. Il lavoratore non può contestare vizi interni di rappresentanza né opporsi alla ratifica, anche tacita. L’atto resta inefficace solo temporaneamente verso l’ente, che può sanarlo. Prevale così la stabilità del licenziamento sui vizi formali.
Il tema della ratifica licenziamento disciplinare è di grande rilevanza nel diritto del lavoro, specialmente quando l’atto di recesso viene intimato da un soggetto che, tecnicamente, non ne avrebbe il potere secondo lo statuto aziendale. L’ordinanza n. 5458/2026 in commento della Corte di Cassazione offre interessanti spunti proprio in materia di rappresentanza e titolarità del potere disciplinare qualora il datore di lavoro sia un soggetto munito di personalità giuridica.
Nel dettaglio, la vicenda traeva origine dall’impugnazione di un licenziamento irrogato dal Presidente di un ente paritetico territoriale. Il lavoratore sosteneva l’inesistenza giuridica dell’atto, in quanto lo statuto dell’ente attribuiva il potere di assumere e licenziare esclusivamente al Consiglio di Amministrazione (CdA), e non al Presidente singolarmente.
Tale eccezione, articolata nella fase sommaria del cosiddetto rito Fornero e riproposta negli ulteriori gradi di giudizio, veniva rigettata sia dal Tribunale, sia dalla Corte territoriale. Nei precedenti gradi di giudizio, infatti, i giudici di merito avevano accertato l’illegittimità del recesso sotto il profilo della gravità della condotta, ma avevano, altresì, rilevato che il vizio di competenza dell’organo era stato sanato dalla successiva ratifica operata dal Consiglio di Amministrazione.
Ricorreva dunque in Cassazione il dipendente, il quale, con il secondo motivo di ricorso, eccepiva l’erroneità della sentenza resa dalla Corte d’appello per violazione dell’art. 1399 c.c., dell’art. 2 L. 604/66 nonché degli artt. 1418 e 1419 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Deduceva che l’istituto della ratifica non poteva essere applicato al caso de quo, atteso che il licenziamento era stato irrogato dal Presidente – così come lo stesso da solo aveva avviato la preventiva contestazione disciplinare – organo monocratico, che non annoverava tra i propri poteri quello dell’avvio di procedure disciplinari a carico dei lavoratori e dell’irrogazione di sanzioni disciplinari risolutive, essendo ciò demandato ad un organo collegiale, il CdA – su proposta o meno del Comitato di Presidenza – (e mai dal Presidente personalmente). Per l’effetto, il recesso era stato intimato in violazione del procedimento statutario, e non poteva, peraltro, ex post essere ratificato, risultando, in ogni caso, violata la procedura sulla competenza ex art. 11 dello Statuto.
Sul punto, la Suprema Corte precisa che, qualora il datore di lavoro sia soggetto munito di personalità giuridica di diritto privato, la volontà di recedere dal rapporto di lavoro mediante il licenziamento (atto unilaterale recettizio), deve essere manifestato dalla persona o dall’organo abilitato a compiere atti dispositivi del relativo diritto, senza, però, che il procedimento interno di formazione di tale volontà possa essere sindacato da terzi estranei, come il lavoratore dipendente, alla struttura deliberativa dell’ente; pertanto, il licenziamento intimato da soggetto privo del potere di rappresentanza dell’ente, o che abbia agito con eccesso di potere, non è inficiato da nullità assoluta, ma è annullabile unicamente a istanza della società datrice di lavoro, che può ratificarlo a norma dell’art. 1399 c.c. (in tal senso, tra le altre, Cass. n. 9493/2003 e Cass. n. 17999/2019).
La Suprema Corte, nel rigettare il secondo motivo di ricorso, ha dunque confermato il proprio consolidato orientamento in tema di potestas disciplinare. La Cassazione, infatti, ha più volte affermato il principio di diritto secondo cui la disciplina dettata dall’art. 1399 c.c. – che prevede la possibilità di ratifica con effetto retroattivo del contratto concluso dal soggetto privo del potere di rappresentanza – è applicabile, in virtù dell’art. 1324 c.c., anche a negozi unilaterali quali, ad esempio, il licenziamento.
Ne consegue, pertanto, che, nell’ipotesi in cui la dichiarazione di recesso provenga da un soggetto sfornito del potere di rappresentanza del datore di lavoro, l’organo rappresentativo della società potrà efficacemente ratificare il licenziamento intimato.
In tale ipotesi, come più volte precisato dalla giurisprudenza di legittimità, si realizza in concreto una “situazione soggettivamente complessa a formazione successiva”, destinata a perfezionarsi con la ratifica del dominus, in mancanza della quale l’atto di recesso non è né nullo, né annullabile, ma temporaneamente privo di effetti e soltanto nei confronti dell’ente irregolarmente rappresentato: questo è, infatti, l’unico soggetto dal quale tale temporanea inefficacia è rilevabile, finché non intervenga la ratifica (cfr. Cass. 17999/2019; in tali termini anche Cass. 22717/2015; 8459/2011). Come dire, medio tempore, l’unica a potersi dolere di un recesso intimato da un falsus procurator è la società rappresentata, non il dipendente licenziato.
Un punto cruciale sottolineato dai giudici riguarda anche le modalità della ratifica. Viene infatti ribadito dalla Suprema Corte che la ratifica può avvenire anche in modo tacito, ad esempio attraverso la costituzione in giudizio del datore. Infatti, la manifestata volontà di resistere all’impugnazione del recesso implica l’accettazione degli effetti dell’atto impugnato posto in essere dal falsus procurator. Inoltre, l’inefficacia retroattiva connaturata alla ratifica impedisce al lavoratore incolpato di opporre al datore preclusioni o decadenze verificatesi medio tempore, in quanto il dipendente licenziato non può invocare l’art.1399, comma 2, c.c., nella parte in cui fa salvi i diritti dei terzi. Tali, infatti, devono ritenersi solo i soggetti aventi causa dal dominus di diritti incompatibili con quello oggetto del negozio ratificato.
Il provvedimento conferma un orientamento consolidato, dato che tali principi di diritto erano stati recentemente ribaditi anche in Cass. n. 22618/2024: in sostanza, la stabilità degli atti negoziali deve prevalere sui vizi formali di rappresentanza qualora l’organo sovrano dell’ente decida di far propri gli effetti dell’atto. Per i lavoratori, ciò implica che l’eccezione di incompetenza dell’organo che sottoscrive la lettera di licenziamento ha probabilità di successo pressocché inesistenti, laddove il datore di lavoro decida di ratificare la decisione.
Bollettino ADAPT 20 aprile 2026, n. 15
Avvocato
Professore a contratto Università degli Studi di Napoli Parthenope e Libera Università di Bolzano
ADAPT Professional Fellow
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