Sciopero e logistica: tra estensione della L. 146/1990 e incertezze applicative*
| di Giada Benincasa
La Commissione di garanzia (delibera 26/88/2026) estende la legge 146/1990 alla logistica legata al trasporto merci, imponendo regole sui servizi essenziali anche per scioperi che incidono su beni primari. Conta la funzione svolta, non l’attività d’impresa, escludendo scioperi “selettivi”. Restano sanzioni senza licenziamento. La decisione amplia il perimetro applicativo ma genera incertezze interpretative e riapre il tema dell’equilibrio tra sciopero e servizi essenziali.
Con la delibera 26/88 dell’U marzo scorso, la Commissione di garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali interviene in modo incisivo sul settore della logistica, includendo nell’ambito applicativo della legge 146/1990 anche «le azioni di sciopero riguardanti il settore della logistica strumentale al trasporto merci su gomma». Secondo l’atto richiamato, la disciplina dei servizi pubblici essenziali trova applicazione ogniqualvolta lo sciopero sia proclamato nei confronti di aziende che svolgono attività di logistica che incidono sulla movimentazione di beni qualificati come essenziali in base all’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 146/1990 (energia, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità), a prescindere dal fatto che le stesse aziende trattino anche altre tipologie di beni o che i soggetti proclamanti intendano escludere tali attività dall’azione di sciopero. Ne deriva l’obbligo, anche in tali ambiti, di rispettare l’intero apparato procedurale previsto dalla legge 146/1990, a partire dal preavviso minimo per la proclamazione dello sciopero, nonché dalle procedure di raffreddamento e conciliazione e dagli ulteriori vincoli posti a tutela della continuità dei servizi essenziali.
In questi termini, l’obbligo opera in ragione della funzione svolta e non della natura complessiva dell’attività d’impresa, escludendo la possibilità di aggirare i vincoli attraverso scioperi “selettivi” formalmente limitati alle attività non essenziali. Sul piano delle conseguenze, tuttavia, l’articolo 4 della legge 146/1990 delimita chiaramente il perimetro delle sanzioni, prevedendo misure economiche per le organizzazioni sindacali e disciplinari peri lavoratori, ma escludendo il licenziamento. Eventuali iniziative espulsive si pongono, quindi, in contrasto con la legge e possono essere rimosse attraverso gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento. La delibera sembra superare così precedenti orientamenti più restrittivi e interviene su un settore sempre più strategico per la continuità dei servizi, ma al tempo stesso caratterizzato da forme di conflittualità peculiari, spesso segnate da scioperi improvvisi ed estemporanei, nonché da ulteriori iniziative di protesta collettiva (quali presìdi ai cancelli e picchetti), spesso promosse da soggetti collettivi non riconducibili alle principali confederazioni sindacali.
Si tratta di un intervento interpretativo che, pur senza modificare formalmente la legge, ne ridefinisce sensibilmente íl perimetro operativo. Resta, tuttavia, aperto un profilo di possibile incertezza interpretativa alla luce del successivo comunicato stampa della Commissione del 17 marzo scorso, che — nel richiamare la movimentazione deibeni di prima necessità — sembra ricondurre entro coordinate più tradizionali una decisione fondata su un criterio funzionale più ampio. Ne deriva il rischio di letture applicative non uniformi, soprattutto per gli operatori chiamati a gestire concretamente íl conflitto in un settore ad alta intensità di tensione. Una scelta che, non da ultimo, si inserisce in un contesto europeo già critico verso l’attuale assetto italiano — come confermato dalla recente decisione del Comitato europeo dei diritti sociali che ha ravvisato profili di incompatibilità della disciplina italiana con la Carta sociale europea — e che riapre il nodo dell’equilibrio tra diritto di sciopero e garanzia dei servizi essenziali in un settore chiave dell’economia contemporanea.
Bollettino ADAPT 23 marzo 2026, n. 11
Giada Benincasa
Vice-Presidente della Commissione di certificazione DEAL dell’Università di Modena e Reggio Emilia
@BenincasaGiada
*Articolo pubblicato anche su Il Sole 24 Ore il 20 marzo 2026
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