Detassazione degli aumenti contrattuali e delle indennità accessorie: nodi operativi, prime risposte e questioni aperte

Interventi ADAPT, Mercato del lavoro

| di Michele Dalla Sega

Tra le previsioni in materia lavoristica contenute nell’ultima legge di bilancio (L. n. 199/2025), l’articolo 1, comma 7 – che prevede la detassazione degli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali – ha rappresentato senza dubbio uno degli elementi di maggiore interesse, sollevando tra gli addetti ai lavori ampie aspettative ma, allo stesso tempo, questioni di rilievo sulle concrete modalità di applicazione. Accanto a tale intervento, la manovra introduce, per il solo anno 2026, anche un distinto regime agevolato applicabile ad alcune maggiorazioni e indennità connesse alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (art. 1, commi 10 e 11, L. n. 199/2025), delineando un quadro complessivo di misure fiscali volte a incidere sulle diverse componenti del salario.

Misure di questo tipo non rappresentano una novità: da diversi anni, infatti, il legislatore opera una vera e propria “spinta gentile” verso la contrattazione collettiva, utilizzando agevolazioni fiscali e contributive per orientarne gli esiti verso obiettivi di rilevanza economica e sociale.

È sufficiente richiamare, sul punto, i progressivi interventi volti a incentivare lo sviluppo della contrattazione di produttività, mediante l’applicazione di un’imposta sostitutiva ai premi di risultato negoziati collettivamente e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, sempre in attuazione di previsioni collettive promosse a livello aziendale o territoriale. Un percorso che ha trovato il suo approdo più recente proprio con la legge di bilancio 2026, la quale ha ulteriormente ridotto l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, portandola dal 5% all’1% (su cui si veda S. Spattini, Legge di Bilancio 2026: aliquota all’1% sul premio di risultato, Bollettino ADAPT, 12 gennaio 2026, n. 1).

Parallelamente, nell’ultimo decennio si è consolidata anche una disciplina fiscale di favore per il “welfare aziendale”, attraverso la quale il legislatore, a partire dalla legge di stabilità 2016, ha ampliato le ipotesi di non imponibilità dei benefit e dei servizi messi a disposizione dal datore di lavoro, favorendone la diffusione tramite la contrattazione collettiva, che beneficia di un quadro di incentivi più favorevole rispetto alle erogazioni unilaterali e volontarie (per una panoramica sulle più recenti tendenze, si rinvia a M. Tiraboschi (a cura di), Welfare for People. Ottavo rapporto su Il welfare occupazionale e aziendale in Italia, ADAPT University Press, 2025).

Eppure, in questo contesto di continuità delle politiche incentivanti, le disposizioni della legge di bilancio 2026 in materia di trattamento fiscale delle componenti retributive hanno sollevato nodi interpretativi in parte nuovi, complice la delicatezza delle questioni affrontate e una formulazione normativa a tratti ambigua. Proprio su tali profili applicativi è intervenuta l’Agenzia delle Entrate che, con la circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, ha fornito i primi chiarimenti operativi, delimitando l’ambito degli interventi e offrendo indicazioni utili per la loro applicazione concreta.

Le precisazioni fornite in via amministrativa consentono ora di esaminare in modo sistematico i principali profili applicativi del nuovo regime fiscale. Prima di analizzare i nodi operativi, è opportuno ricordare che le agevolazioni introdotte dalla legge di bilancio 2026 operano entro specifici limiti reddituali e condizioni di accesso, differenziati in relazione alla tipologia di emolumenti interessati.

Detassazione degli aumenti e livelli negoziali

Il primo elemento di incertezza interpretativa emerso dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di bilancio ha riguardato i livelli di negoziazione interessati dalla detassazione degli aumenti contrattuali. A fronte di una disposizione normativa che fa riferimento agli “incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti (…) in attuazione di rinnovi contrattuali” ci si è chiesti – in attesa dell’intervento dell’Agenzia delle Entrate – se la misura fosse rivolta alla (sola) contrattazione nazionale oppure potesse estendersi anche ad aumenti promossi attraverso la contrattazione di secondo livello.

L’Agenzia delle Entrate, sotto questo aspetto, ha escluso qualsiasi tipo di lettura estensiva, precisando espressamente che “l’imposta sostitutiva si applica agli incrementi retributivi corrisposti (…) in attuazione di rinnovi dei contratti collettivi nazionali”. Si tratta di una soluzione coerente con quanto indicato nella relazione illustrativa alla legge di bilancio 2026 e con le stime contenute nella relazione tecnica, che finisce per ridimensionare il richiamo normativo al “fine (…) di rafforzare il legame tra produttività e salario”, inizialmente suscettibile di suggerire un coinvolgimento della contrattazione di secondo livello, qualificandolo come una clausola di stile priva di effetti operativi.

Detassazione degli aumenti e tempi di rinnovo

Un secondo elemento foriero di dubbi riguarda l’ambito temporale di operatività della disposizione. Se è vero, infatti, che la legge indica esplicitamente “gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026”, l’articolata realtà dei rinnovi nazionali ci mette di fronte, annualmente, a erogazioni su più tranche degli aumenti delle voci tabellari, che aumentano progressivamente il montante salariale complessivo dei lavoratori  (per una panoramica sulle più recenti tendenze, si veda da ultimo ADAPT, La contrattazione collettiva in Italia (2024) XI Rapporto ADAPT, ADAPT University Press, 2025, spec. pp. 7-10).

L’interrogativo verteva, in questo caso, sulla possibilità o meno di detassare anche gli aumenti stabiliti a partire dal 2024 e dal 2025, o se invece la detassazione si rivolgesse esclusivamente agli importi previsti per la prima volta nel 2026. La risposta dell’Agenzia delle Entrate, in questa prospettiva, propende per un’interpretazione estensiva, precisando – nel rispetto del principio di cassa allargato – che l’imposta sostitutiva si applica “comunque alle tranche di incremento corrisposte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, ancorché la loro erogazione sia iniziata precedentemente”.

L’esempio proposto dall’Agenzia delle Entrate chiarisce bene la regola: in presenza di un rinnovo contrattuale (sottoscritto dopo il 2024) che preveda aumenti distribuiti su più tranche, l’imposta sostitutiva si applica a tutte le quote di incremento effettivamente corrisposte nel corso del 2026, anche se riferite a tranche introdotte nei due anni precedenti.

Detassazione degli aumenti e voci retributive

Terza e ultima questione legata all’agevolazione sugli incrementi retributivi  –  che riflette la complessità dei rinnovi contrattuali – riguarda le voci retributive interessate dalla detassazione, alla luce dell’articolata struttura della busta paga dei lavoratori dipendenti del settore privato in Italia e dell’incidenza che un singolo rinnovo può avere sulle diverse componenti della retribuzione (sul punto, si veda in particolare M. Dalla Sega, G. Impellizzieri, M. Menegotto, G. Piglialarmi, S. Spattini, M. Tiraboschi, La struttura della retribuzione. Minimi retributivi, salario di produttività, busta paga, ADAPT University Press, 2024).

Sotto questo profilo, l’Agenzia delle Entrate precisa che l’agevolazione si applica ai soli incrementi retributivi che confluiscono nella retribuzione diretta, ossia nelle mensilità ordinarie e nelle mensilità aggiuntive (tredicesima e, se prevista, quattordicesima), nonché agli istituti indiretti che ne risentono, limitatamente alla quota integrata dal datore di lavoro in caso di assenze tutelate (malattia, maternità e paternità, infortunio).

Restano invece esclusi gli scatti di anzianità, i compensi legati a prestazioni aggiuntive rispetto all’orario ordinario (come straordinari e relative maggiorazioni), le indennità e maggiorazioni per lavoro notturno o festivo e le indennità di turno, per le quali la legge di bilancio 2026, come anticipato, prevede una distinta imposizione sostitutiva agevolata, oggetto di specifici chiarimenti nella circolare dell’Agenzia delle Entrate (si veda infra).

Sono inoltre escluse le somme erogate una tantum a copertura del periodo di vacanza contrattuale, in quanto di natura straordinaria, nonché il trattamento di fine rapporto (TFR), trattandosi di una componente retributiva a corresponsione differita.

Di particolare interesse, inoltre – dati i dubbi sollevati in fase di pubblicazione della norma – è la risposta fornita dall’Agenzia sulla questione del superminimo: nel caso in cui gli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale ne determinino l’assorbimento, anche tale quota potrà beneficiare dell’agevolazione, in quanto confluisce negli incrementi retributivi oggetto di detassazione.

Resta fermo in ogni caso che, come previsto dalla norma, l’applicazione dell’imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi sarà riconosciuta ai lavoratori dipendenti del settore privato con reddito da lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro nell’anno 2025.

Detassazione di maggiorazioni e indennità

Accanto alla detassazione degli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali, la legge di bilancio 2026 introduce, per il solo anno 2026, una distinta imposta sostitutiva agevolata, pari al 15%, applicabile alle maggiorazioni e alle indennità correlate a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

Come chiarito dalla circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, rientrano nell’agevolazione le maggiorazioni per lavoro notturno e festivo, i compensi per prestazioni rese nei giorni di riposo settimanale, nonché le indennità di turno e di reperibilità previste dalla contrattazione collettiva, restando esclusi gli emolumenti non connessi a tali modalità della prestazione, come le voci della retribuzione ordinaria, gli istituti indiretti o differiti nonché le somme riconosciute in base alla contrattazione aziendale o territoriale.

L’agevolazione si applica ai lavoratori con reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nell’anno 2025 entro il limite complessivo annuo di 1.500 euro e, come precisato nella stessa circolare, ai fini di tale plafond non rilevano i premi di risultato né le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, trattandosi di istituti già assoggettati a un distinto regime fiscale di favore.

Qualche considerazione finale

Con i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate si chiude la fase dei dubbi interpretativi e prende avvio quella dell’applicazione operativa, accompagnata da indicazioni tecniche che ne definiscono i principali profili applicativi e fiscali. Sotto questo aspetto, è importante rimarcare che l’imposta sostitutiva è applicata direttamente dal datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta, fermo restando la facoltà del lavoratore di rinunciare espressamente al regime agevolato e optare per la tassazione ordinaria.

Si apre quindi una nuova, importante stagione per gli addetti ai lavori – dai consulenti del lavoro alle parti sociali – chiamati a tradurre la misura in prassi operative e a valutarne le implicazioni nei processi negoziali.

Lo stesso vale per chi studia le relazioni industriali, che ha ora gli strumenti per rileggere gli ultimi rinnovi contrattuali e quelli in corso alla luce del nuovo quadro fiscale, per comprenderne i possibili effetti sulle dinamiche salariali e sugli equilibri della contrattazione, in presenza di un incentivo che introduce prospettive di analisi inedite, incidendo direttamente sulla parte economica dei contratti sottoscritti a livello nazionale.

In attesa di verificare i primi esiti applicativi, è meritevole di attenzione un ulteriore profilo di sistema. Nel chiarire numerosi aspetti applicativi della detassazione degli incrementi retributivi, la circolare dell’Agenzia delle Entrate si limita – coerentemente con il dato normativo – a richiamare i rinnovi dei “contratti collettivi nazionali”, senza ulteriori precisazioni in ordine ai soggetti stipulanti.

Si tratta di un silenzio che non può essere imputato all’amministrazione finanziaria, cui non compete definire criteri di legittimazione degli attori negoziali in assenza di un espresso fondamento legislativo. Una diversa opzione avrebbe richiesto un intervento chiaro ex ante del legislatore, che avrebbe potuto utilizzare la leva fiscale non solo per sostenere l’adeguamento salariale al costo della vita, ma anche per valorizzare la contrattazione collettiva espressione di soggetti comparativamente più rappresentativi, con l’obiettivo di contribuire al contrasto dei fenomeni di dumping contrattuale. Del resto, l’ordinamento già conosce, sia pure in ambiti differenti, soluzioni selettive di questo tipo: si pensi alla disciplina agevolativa dei premi di risultato e della contrattazione di produttività, circoscritta agli accordi aziendali e territoriali di cui all’art. 51 d.lgs. n. 81/2015 stipulati da associazioni comparativamente più rappresentative (art. 1, comma 187, L. n. 208/2015, come precisato anche all’art. 1 D.I. 29 aprile 2016).

Questo profilo, nel confronto tra istituzioni e parti sociali sviluppatosi in sede di elaborazione della legge di bilancio, è stato richiamato come elemento critico da diversi attori delle relazioni industriali – tra cui CGIL, CISL, Confcommercio e le principali associazioni datoriali artigiane — nonché dal CNEL (sul tema cfr. F. Alifano, M. Tiraboschi, Il lavoro nella manovra 2026: guida ragionata alle posizioni di istituzioni e parti sociali, Working Paper ADAPT n. 14/2025), ma non ha trovato esplicita traduzione nel testo normativo finale. In un contesto contrassegnato dalla diffusione di contratti collettivi di dubbia rappresentatività, il tema resta dunque aperto e destinato a riproporsi nel dibattito sulle future politiche di incentivazione della contrattazione collettiva.

Bollettino ADAPT 2 marzo 2026, n. 8

Michele Dalla Sega

Assegnista di ricerca Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

ADAPT Senior Fellow

X@Michele_ds95