Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/304 – Il rinnovo del CCNL per le PMI dei settori Moda, Chimica, Ceramica e Decorazione piastrelle in terzo fuoco: aumenti retributivi e innovazioni normative dopo una vacanza contrattuale di quasi 3 anni
Interventi ADAPT, Relazioni industriali
| di Giulia Gangala
Bollettino ADAPT 19 gennaio 2026, n. 2
Contesto del rinnovo
Il 21 ottobre 2025 a Roma è stato sottoscritto il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle piccole e medie industrie non artigiane dei settori Moda, Chimica, Gomma, Plastica, Vetro, Ceramica e Terzo fuoco (codice CNEL V750), scaduto il 31 dicembre 2022. Alla sottoscrizione dell’ipotesi di tale accordo è seguito un verbale integrativo del 5 novembre 2025.
L’accordo è stato raggiunto tra le associazioni datoriali artigiane del settore, tra cui CNA Federmoda, CNA Produzione, CNA Artistico e Tradizionale, Confartigianato Moda, Confartigianato Chimica, Confartigianato Ceramica, Casartigiani e CLAAI, e le organizzazioni sindacali di categoria, ossia FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL.
Si tratta di un contratto collettivo che, anche se firmato dalle rappresentanze artigiane, non si rivolge in realtà alle imprese artigiane, ma, assecondando l’ambizione delle associazioni del comparto di voler rappresentare le piccole e medie imprese in generale, alle PMI non artigiane. Il contratto, nello specifico, si applica ai lavoratori e alle lavoratrici delle piccole e medie industrie fino a 249 dipendenti dei settori tessile, abbigliamento, moda, calzature, pelli e cuoio, occhiali, giocattoli, penne, spazzole e pennelli. In secondo luogo, si applica ai lavoratori e alle lavoratrici delle piccole imprese industriali fino a 49 dipendenti dei settori chimica e accorpati, plastica, gomma, abrasivi, ceramica e vetro. Infine, si applica ai lavoratori e alle lavoratrici delle piccole e medie industrie fino a 249 dipendenti del settore decorazione piastrelle in terzo fuoco. Si tratta dunque di un rinnovo complesso, in quanto copre più settori, ciascuno disciplinato e regolamentato in modo diverso dal contratto. Stando ai dati di flussi Uniemens del 2024, l’accordo interessa 212 aziende e 2603 dipendenti.
Il presente CCNL, che definisce il nuovo quadro normativo ed economico, decorre dal 1° gennaio 2023 e avrà validità fino al 31 dicembre 2026, con la precisazione che le modifiche introdotte dall’accordo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso. Inoltre, il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino al suo successivo rinnovo.
La sottoscrizione dell’accordo collettivo in esame appare necessaria in un contesto industriale che da un lato esige elevati livelli di competitività e dall’altro lato pretende di valorizzare le risorse umane e di migliorarne l’occupabilità, tutelando sempre i lavoratori e le lavoratrici.
Parte economica
Sul piano economico,il rinnovointroduce aumenti retributivi in tutti i settori, in alcuni erogati in tre tranche e in altri in due. Nei settori plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro l’aumento sarà corrisposto il 1° gennaio 2026 e il 1° agosto 2026. Nei rimanenti, la terza tranche è stata stabilita al 1° novembre 2026.
Con riferimento al livello 4, ossia il livello preso in considerazione dalle parti sociali, nei settori tessile, abbigliamento, moda, calzature, pelli e cuoio, occhiali, giocattoli, penne e spazzole e pennelli l’aumento corrisponde a 200 euro, pari all’11% in più rispetto al minimo contrattuale del 31 dicembre 2025.
Nel settore chimico, per il livello D, è previsto un aumento di 191 euro, il quale incrementerà il minimo contrattuale del 9,48% alla terza tranche. L’aumento per il livello V del settore plastica e gomma è invece pari a 167 euro, corrispondente a un incremento del 9%. I minimi contrattuali del livello D1 dei settori abrasivi, ceramica e vetro in data 1° agosto 2026 verranno innalzati dell’8,55%, con un aumento di 161 euro.
Infine, al livello D del settore terzo fuoco verrà erogato un aumento di 150 euro, pari al 10% in più.
Inoltre, per compensare una vacanza contrattuale di quasi tre anni, verrà corrisposto un importo forfetario una tantum, erogato in quattro tranches, pari a 850 euro per il settore tessile, a 1040 euro per il settore chimico e a 490 euro per il settore terzo fuoco.
È previsto poi in materia di maggiorazioni retributive, nel settore Occhiali, che il lavoro straordinario diurno venga compensato con un aumento del 27%.
Per quanto riguarda il welfare, elemento rilevante nell’ottica della conciliazione lavoro-famiglia consiste nella previsione, in tutti i settori, di un’indennità scolastica per i figli dei genitori lavoratori nel caso in cui debbano incontrare spese per accedere alla scuola più vicina. L’azienda si impegnerà a corrispondere un’indennità analoga per i figli dei lavoratori e delle lavoratrici per accertato profitto o per aver seguito corsi professionali inerenti all’attività dell’azienda. La misura dell’indennità sarà decisa dall’azienda, sentiti le RSU e il Delegato d’impresa.
Inoltre, l’indennità per il congedo parentale, prevista nella misura del 30%, dal 1° novembre 2025 sarà integrata fino al 60% della retribuzione per un periodo non superiore a tre mesi.
Infine, per il settore Coibenti viene disposto che, per le trasferte, l’importo della diaria sia fissato in 46,48€ giornaliere per il lavoratore o la lavoratrice in trasferta in Italia e in 77.47€ giornaliere per il lavoratore o la lavoratrice in trasferta all’estero.
Parte normativa
Una tra le principali novità previste dall’accordo riguarda il contratto di lavoro a tempo determinato. Il contratto collettivo, infatti, si occupa di introdurre, secondo quanto disposto dall’art. 19, co.1, d. lgs n. 81/2015, specifiche causali che consentono di stipulare, rinnovare o prorogare il contratto a termine oltre i 12 mesi, con una regolazione differente per ogni settore. Nel settore tessile e nel settore chimico, in particolare, sarà possibile ricorrere al contratto a termine anche oltre i 12 mesi nel caso di esecuzione di un progetto, un’opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo e non rientranti nelle normali attività, nel caso di realizzazione di progetti temporanei legati alla modifica e/o alla modernizzazione degli impianti produttivi e nel caso di attivazione di nuovi processi produttivi, e infine nel caso di partenza di nuove attività e lancio di nuovi prodotti connesse alla promozione in negozi, spacci, temporary store e attività di reshoring. Nel settore decorazione piastrelle in terzo fuoco, invece, la possibilità di stipulare, rinnovare o prorogare il contratto a tempo determinato oltre i 12 mesi è ammessa in quattro ipotesi: anzitutto in caso di punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato; in secondo luogo per gli incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi; in terzo luogo nel caso di esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione; infine quando occorrano esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all’esecuzione di commesse particolari.
Con riferimento al solo settore chimico è modificata la disciplina del lavoro a tempo parziale. In particolare, l’accordo collettivo stabilisce che nell’atto scritto con cui è stipulato il contratto di lavoro a tempo parziale, devono essere indicati non solo la durata della prestazione e la sua collocazione temporale, ma anche le mansioni e le eventuali clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale e della durata della prestazione Quest’ultime potranno essere inserite anche in un accordo scritto intervenuto successivamente all’atto dell’assunzione, ma le variazioni dovranno essere preannunciate al lavoratore e alla lavoratrice con almeno cinque giorni di preavviso. È inoltre sancito che per la variazione della collocazione temporale il lavoratore avrà diritto ad una maggiorazione del 10% sulla retribuzione; la variazione in aumento della durata della prestazione è invece possibile entro un tetto massimo del 30% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita all’anno ed è retribuita con la maggiorazione del 10% sulla retribuzione. È possibile poi la prestazione di lavoro supplementare entro un tetto massimo del 30% e con una maggiorazione del 16%. Il contratto collettivo stabilisce, sulla base dell’art. 8 del D. Lgs n. 81/2015, che l’azienda debba procedere alla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, in misura del 4% fino a 50 dipendenti e in misura del 5% in caso di più di 50 dipendenti; l’accordo ribadisce inoltre quanto stabilito dall’art. 8, c. 3 del decreto, affermando che i lavoratori e le lavoratrici affette da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti hanno diritto a tale trasformazione.
Importanti novità sono previste anche in materia di permessi, assenze, congedi e aspettative. In particolare, il rinnovo consente ai lavoratori e alle lavoratrici dei settori tessile e chimico di fruire dei permessi previsti dall’art. 33 della Legge 104/1992 – che permettono ai dipendenti e alle dipendenti con disabilità gravi o che assistono una persona con disabilità grave di usufruire mensilmente di tre giorni di permesso in modo da conciliare l’attività lavorativa con la vita privata – anche in modalità frazionata ad ore (24 ore al mese), a gruppi di 4 ore, dando, per iscritto, un preavviso di almeno cinque giorni in modo da assicurare un coordinamento tra le richieste e le esigenze produttive. Peraltro, al fine di accrescere la solidarietà nei confronti con le persone con disabilità, il presente rinnovo si impegna a permettere il reinserimento lavorativo delle persone con disabilità o divenute non più idonee alle mansioni loro assegnate o comunque alle mansioni per cui erano state assunte. Le parti, dunque, attueranno le modifiche necessarie per consentire loro di svolgere la prestazione lavorativa, in accordo con quanto stabilito dalla convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e dalla direttiva europea 2000/78.
L’accordo, inoltre, con un intervento ridotto ma comunque migliorativo rispetto a quanto previsto dall’art. 27 bis del D. Lgs 151/2001, incide sul congedo di paternità. Il congedo di paternità permette al padre lavoratore di astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni nell’arco di tempo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i cinque mesi successivi. Tale periodo è incrementato, nei settori tessile e chimico, dal contratto collettivo di una giornata retribuita a carico dell’azienda.
Al fine di incrementare la possibilità per i genitori lavoratori di conciliare vita privata e attività lavorativa interviene un nuovo articolo, dedicato ai DSA (disturbi specifici dell’apprendimento), che, riprendendo quanto previsto dall’art. 6 della legge 170/2010, impone alle aziende del settore tessile di riconoscere orari di lavoro flessibili per i familiari di studenti con DSA impegnati nelle attività scolastiche.
Con riferimento alle ferie, il contratto differenzia, nel settore tessile, quanto previsto per gli operai da quanto previsto per gli intermedi e per gli impiegati e i quadri. Infatti, i lavoratori operai hanno diritto, nel corso di ogni anno feriale, a un periodo di riposo di 4 settimane, con retribuzione calcolata in base al normale orario settimanale previsto dal contratto. Gli intermedi, a differenza degli operai, hanno diritto, nel corso di ogni anno feriale, a un periodo di riposo dipendente dall’anzianità di servizio. Il periodo è pari a 4 settimane nel caso di anzianità da uno a dodici anni, a 4 settimane più 1 giorno per anzianità da dodici a venti anni, e a 5 settimane per anzianità oltre i 20 anni. Gli impiegati e i quadri, invece, hanno diritto, nel corso di ogni anno feriale, a un periodo di riposo pari a 4 settimane nel caso di anzianità di servizio fino a dieci anni, di 4 settimane più un giorno lavorativo, in caso di anzianità di servizio da dieci fino a diciotto anni, di 5 settimane in caso di anzianità oltre i diciotto anni. Per gli intermedi e per gli impiegati e i quadri e sarà inoltre possibile convertire i giorni di ferie eccedenti il periodo minino di quattro mesi in permessi retribuiti o compensati con una indennità sostitutiva. Una novità significativa di tale accordo prevista per tutte e tre le categorie consiste nel fatto che dal 1° novembre 2025 le sospensioni o riduzioni dal lavoro di due settimane nell’arco del mese dovute al ricorso alla Cassa Integrazione daranno comunque diritto alla maturazione del rateo di ferie.
Un’altra modifica riguardante il settore tessileviene poi attuata in caso di dimissioni volontarie, soprattutto per quanto riguarda i termini di preavviso. Il termine di preavviso è, per ciascuna parte, di due settimane per gli operai di 3°, 3° bis, 4° e 5° livello e di 1 settimana lavorativa per gli altri operai. Il termine di preavviso è incrementato di un mese nel caso in cui gli operai di 3°, 3° bis, 4° e 5° livello abbiano svolto nei 36 mesi precedenti le dimissioni una formazione che abbia rilasciato loro un certificato o un attestato professionale. Per gli intermedi non in prova il termine di preavviso è di 1 mese per anzianità di servizio fino a cinque anni, di 1 mese e mezzo per anzianità di servizio da cinque anni a dieci e di 2 mesi per anzianità di servizio superiore ai dieci anni. Anche in questo caso, se l’intermediario dovesse aver svolto nei 36 mesi precedenti un intervento formativo, il termine di preavviso sarebbe incrementato di un mese. Per gli impiegati e i quadri, il termine di preavviso varia in base al livello e all’anzianità di servizio.
Per quanto attiene al settore tessile e al settore chimico, la regolazione della malattia e della relativa conservazione del posto è differente, e varia anche in base alla categoria di lavoratori e lavoratrici alla quale ci si riferisce all’interno del singolo settore. Per esempio, nel settore tessile-abbigliamento il lavoratore malato avrà diritto alla conservazione del posto per 15 mesi, superato il quale potrà richiedere un periodo di aspettativa fino ad un massimo di 12 mesi. Nel settore calzature, penne-spazzole-pennelli, occhiali e giocattoli il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto per 13 mesi e al periodo di aspettativa di 12 mesi, durante il quale però non decorreranno retribuzioni ed oneri a carico dell’azienda, né si avrà decorrenza di anzianità. Nel settore chimico, il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di tempo variabile in base all’anzianità: il periodo sarà di 9 mesi per anzianità di servizio fino a 3 anni, di 12 mesi per anzianità di servizio dai 3 ai 6 anni compiuti, di 16 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni. Il lavoratore, superati tali limiti, avrà diritto a un periodo di aspettativa di 6 mesi, rinnovabile per altri sei mesi una sola volta, durante il quale però non decorreranno retribuzioni né si avrà decorrenza di anzianità.
Per tutti i settori è stato poi introdotto un nuovo articolo, il quale si occupa delledimissioni di fatto o per fatti concludenti, che riprende quanto previsto dalla legge e in particolare dall’art. 24 del D. Lgs. 151/2015 come modificato dalla L. 203/2024. Pertanto, se il lavoratore o la lavoratrice si assenta senza giustificato motivo per un periodo superiore a 15 giorni, il contratto si considera risolto per volontà del lavoratore.
Con riferimento al tema delle politiche di genere e delle pari opportunità, il presente contratto collettivo si concentra sulle misure per le donne vittime di violenza di genere e sulle azioni positive volte ad assicurare pari opportunità, attraverso attività di studio e ricerca a favore del personale femminile: verrà costituito in tal senso un gruppo di lavoro dedicato. Le Parti riconoscono l’importanza del rispetto dei diritti di ogni persona, e in particolare si impegnano a tutelare la dignità della donna lavoratrice, troppo spesso esposta a violenze o molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Il rinnovo contrattuale, pur basandosi sull’art. 24 del D. Lgs 80/2015, amplia la tutela prevista dalla normativa vigente in caso di molestie e violenza sul lavoro prevedendo che la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro, per motivi connessi al percorso di protezione, per un periodo retribuito di cinque mesi e non solo di tre. Avrà anche diritto al trasferimento, se lo vorrà, purché avvenga a parità di condizioni economiche e lavorative. Alla lavoratrice è anche riconosciuta la possibilità di trasformare il rapporto di lavoro a tempo parziale per 12 mesi e avrà diritto a una maggior flessibilità oraria e al lavoro in modalità agile.
Nell’ottica di una maggior solidarietà verso le lavoratrici interviene anche l’art. 46 del contratto collettivo riferito al settore chimico. L’articolo, a sostegno della madre lavoratrice, prevede l’erogazione di un’integrazione salariale, in aggiunta al trattamento previsto dalla legge, al fine di raggiungere il 100% della retribuzione per i primi cinque mesi di assenza dovuta alla maternità. La stessa integrazione verrà riconosciuta anche al padre lavoratore in caso di congedo di paternità alternativo, disciplinato dall’art. 28 del D. Lgs. 151/2001. Inoltre, le imprese, al fine di assicurare pari opportunità e la partecipazione piena alla vita lavorativa di ogni individuo, si impegnano a facilitare il reinserimento lavorativo della lavoratrice e del lavoratore assenti per maternità/paternità o per fruizione di congedi parentali, attraverso percorsi formativi ed informativi, senza che questo costituisca motivo di discriminazione o ragione di trattamenti sfavorevoli.
A conclusione, sempre con la finalità di promuovere una maggior solidarietà nei luoghi di lavoro, il contratto collettivo introduce nuovi articoli riferiti all’istituto della Banca ore solidali, previsto dall’art. 24 d. lgs n.151/2015. Si tratta di una previsione che allarga il campo d’azione dell’istituto rispetto a quanto previsto dalla disposizione legale, giacché ammette la possibilità per un lavoratore o una lavoratrice di cedere ferie e permessi accumulati a persone lavoratrici dello stesso datore di lavoro che ne abbiano particolare esigenza, al fine di permettere a queste ultime di assistere i figli minori che richiedono cure costanti.
Parte obbligatoria
Per quanto riguarda il settore chimico, elemento di svolta del contratto collettivo è la nuova classificazione del personale. Verrà istituita a tal fine la Commissione paritetica, la quale si impegna a introdurre un nuovo sistema di inquadramento professionale entro dicembre 2025. Tale novità risulta necessaria a seguito dell’evoluzione dei mercati e delle imprese e dell’impatto che tale evoluzione ha sulle modalità di organizzazione del lavoro. Con riferimento all’inquadramento unico dei lavoratori di questo settore, i lavori della commissione a ciò dedicata inizieranno entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.
Per quanto riguarda il settore tessile, sono molteplici le novità rilevanti con riferimento alla parte obbligatoria. L’art. 10 bis, per esempio, si focalizza sulla formazione dei lavoratori e delle lavoratrici, quale elemento necessario e strategico per lo sviluppo del settore. L’articolo sottolinea l’importanza di prevedere delle azioni formative adeguate e mirate e di promuovere un dialogo costante tra il sistema produttivo e il sistema formativo. In particolare, le parti si impegnano a costituire un Gruppo di lavoro, in correlazione con Fondartigianato (Fondo Artigianato Formazione), ossia il Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua previsto dalla legge 388/2000, per sostenere e diffondere la cultura della formazione continua.
Viene riconosciuta, per i lavoratori e le lavoratrici di questo settore, un’ulteriore ora annua di assemblea che verterà sul diritto alle prestazioni della bilateralità, su rischista delle RSU e/o OO.SS. Inoltre, i sindacati provinciali di categoria aderenti alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto avranno diritto di affiggere comunicazioni provenienti dalle segreterie territoriali dei sindacati medesimi. Infine, l’azienda provvederà a trattenere i contributi sindacali sulla retribuzione dei lavoratori e delle lavoratrici che ne facciano richiesta mediante delega.
A conclusione della trattazione, il presente contratto collettivo riconosce l’estrema importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro e della prevenzione dei rischi e degli infortuni, stabilendo che tutti in azienda collaborino per ridurre progressivamente i rischi e migliorare le condizioni di sicurezza e di igiene. A tal fine, viene stabilito che il RLS possa richiedere una riunione annuale, ulteriore rispetto a quella indetta dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 35 TUSL. Il contratto impone inoltre un’attenzione particolare al datore di lavoro, il quale deve sempre valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
In presenza di elementi oggettivi che dimostrino che un ambiente presenta rischi e pericoli (c.s. quasi infortuni), le parti predisporranno modalità specifiche per la loro segnalazione, al fine di intervenire con misure volte alla loro prevenzione. È infatti prevista la possibilità di istituire una Commissione che raccolga queste segnalazioni e agisca per stabilire buone prassi in materia di prevenzione. Nell’ottica di prevenire i rischi per la salute del lavoratore, il contratto collettivo del settore tessile prevede, inoltre, un incontro tra Azienda e RSPP per la gestione del microclima.
Valutazione d’insieme
Il rinnovo contrattuale, arrivato dopo una vacanza contrattuale di quasi tre anni, risultava necessario per adeguare il testo del contratto collettivo con riferimento tanto alla nuova situazione economica del Paese quanto alle innovazioni normative degli ultimi anni.
In generale, la previsione di più causali che permettono di stipulare contratti a tempo determinato è coerente con i settori presi in esame.
È estremamente rilevante l’introduzione di norme volte a tutelare maggiormente le donne lavoratrici, sia nei luoghi di lavoro sia in caso di gravidanza. Molti articoli del contratto sono orientati, inoltre, a rendere possibile una conciliazione tra lavoro e famiglia, garantendo così pari opportunità e aiutando lavoratori e lavoratrici con situazioni familiari complesse.
La sicurezza sui luoghi di lavoro e la prevenzione dei rischi e degli infortuni sono temi centrali e estremamente importanti in tutti i settori. Viene, poi, valorizzata la formazione continua dei lavoratori e delle lavoratrici, quale elemento fondamentale e strategico per lo sviluppo di ciascun settore.
ADAPT Junior Fellow Fabbrica dei Talenti
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La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia. Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare – potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it |
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