Il confine sottile tra tirocinio e lavoro: uno sguardo al caso della Campania
Interventi ADAPT, Mercato del lavoro
| di Dario De Rosa
Bollettino ADAPT 15 dicembre 2025, n. 44
Negli ultimi anni i tirocini extracurriculari sono diventati uno degli strumenti più diffusi di inserimento lavorativo in Italia. Un esempio emblematico è rappresentato dall’iniziativa raccontata da “La Repubblica Napoli”, che ha dato conto di un progetto che coinvolge, proprio attraverso tirocini, oltre mille persone disoccupate impiegate in attività di cura del decoro urbano, manutenzione e servizi ausiliari nei territori di città e provincia. Questa esperienza mostra come il tirocinio venga sempre più spesso utilizzato non solo come strumento formativo, ma anche come mezzo di gestione di bisogni concreti delle amministrazioni pubbliche. Ciò solleva una questione: fino a che punto il tirocinio resta uno strumento di apprendimento e quando, invece, rischia di trasformarsi in un vero e proprio rapporto di lavoro?
Per rispondere a questa domanda, questo articolo analizza il caso di un reale annuncio tratto dal portale “ClicLavoro Campania”. Nell’analisi dell’annuncio, è da premettere che la legge regionale campana che regola i tirocini (Legge regionale n. 14/2009) non presenta alcun divieto specifico rispetto alla possibilità di impiegare tirocinanti per svolgere mansioni operative. Questo punto rappresenta una vera e propria caratteristica distintiva rispetto ad altre normative regionali, che, invece, vietano attività esecutive e ripetitive. La normativa regionale della Campania, dunque, è connotata dall’assenza di limiti alla tipologia di attività che può svolgere il tirocinante, purché siano coerenti con un percorso formativo e il tirocinante non sia impiegato per colmare vuoti di organico o svolgere attività di natura prettamente lavorativa.
Fatta questa necessaria premessa, è possibile esaminare l’annuncio trovato sul portale “ClicLavoro Campania”. Nello specifico, l’annuncio considerato riguarda la ricerca di tre tirocinanti da impiegare in attività di segreteria. Le mansioni previste includono:
– Gestione del centralino;
– Smistamento della corrispondenza cartacea ed e-mail;
– Archiviazione, scansione e produzione documentate;
– Gestione di database;
– Commissioni amministrative di carattere generale.
Come si può notare, le attività descritte nell’offerta risultano riconducibili a mansioni tipiche di un impiegato amministrativo. Il punto non è, tuttavia, la natura operativa delle mansioni, quanto il modo in cui esse vengono presentate all’interno dell’annuncio. Nell’offerta, infatti, non compaiono riferimenti a obiettivi formativi, né indicazioni sulle competenze da acquisire, sull’eventuale tutor aziendale o sulla strutturazione del percorso di apprendimento. Tale assenza, peraltro, non implicherebbe necessariamente irregolarità, poiché la normativa regionale non obbliga a inserire tali elementi direttamente nell’annuncio pubblico.
Il caso analizzato evidenzia un problema comune: è difficile capire se il tirocinio serve davvero a formare la persona oppure se serve solo a nascondere rapporti di lavoro subordinato. Guardando alla normativa regionale della Campania, per giudicare la genuinità di un tirocinio, bisognerebbe considerare non le mansioni svolte, ma a un percorso formativo chiaro. Se manca un progetto formativo e il tirocinante svolge mansioni proprie di un lavoratore, la finalità formativa sparisce e cresce il rischio che si violi il divieto di usare i tirocinanti per sostituire personale (Art. 26-quarter). In queste situazioni il tirocinio può trasformarsi in un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, senza una reale valenza formativa. In pratica: se manca un percorso formativo , non è possibile considerare l’attività come un tirocinio, ma si tratta di vera e propria attività lavorativa.
Ne consegue che il discrimine tra tirocinio genuino e utilizzo distorto dello strumento non va ricercato tanto nella natura delle mansioni assegnate, quanto nella presenza effettiva di un percorso formativo, nella funzione educativa dell’esperienza e nella sua capacità di favorire l’acquisizione di competenze. In assenza di tali elementi, il tirocinio rischia di perdere la propria ragion d’essere, trasformandosi in una torbida prestazione lavorativa priva di adeguata tutela. In questo senso, il caso esaminato evidenzia come la sfida principale non consista nel limitare le attività pratiche svolte dai tirocinanti, bensì nel garantire che esse siano realmente orientate all’apprendimento e coerenti con gli obiettivi formativi dichiarati. Solo in tal modo il tirocinio può conservare la propria funzione di strumento di transizione verso il lavoro e non ridursi a una forma di lavoro “mascherato”.
Studente del Dipartimento di Economia “Marco Biagi”
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
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