L’INAIL fa il punto sui profili assicurativi del lavoro dei rider
| di Federica Capponi
Bollettino ADAPT 14 luglio 2025, n. 27
A seguito della pubblicazione, da parte del Ministero del Lavoro, della circolare n. 9 dello scorso 18 aprile (per un primo commento si veda F. Capponi, Rider e lavoro intermittente: alcuni chiarimenti dal Ministero del lavoro, in Bollettino Adapt, 28 aprile 2025), che si era occupata della «Classificazione e tutele del lavoro dei ciclo-fattorini delle piattaforme digitali», e a cinque anni di distanza dalla prima nota sul tema (nota INAIL n. 866 del 23 gennaio 2020), l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) ha ritenuto opportuno fare il punto sui profili assicurativi del lavoro dei rider. Infatti, come è noto, dal 1° febbraio 2020 anche i rider autonomi di cui all’art. 47-bis del capo V-bis del d. lgs. n. 81/2015 sono soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Dunque, con nota n. 40 del 4 luglio 2025, l’Istituto ha anzitutto ripercorso gli approdi della prassi amministrativa in materia di qualificazione del rapporto di lavoro tra piattaforme digitali e rider, distinguendo tra lavoro autonomo ai sensi del capo V-bis del d. lgs. n. 81/2015, collaborazione organizzata dal committente ex art. 2, primo comma, del medesimo decreto legislativo e lavoro subordinato. L’INAIL ha chiarito che detta distinzione rileva non tanto rispetto al soggetto su cui ricade l’onere assicurativo (in questi tre casi sempre a carico esclusivo della piattaforma digitale) quanto rispetto all’imponibile contributivo da assumersi per la determinazione dei premi assicurativi. Infatti, se il richiamo, da parte dell’art. 47-septies del d. lgs. n. 81/2015, all’art. 27 del d.PR. n. 1124/1965, consente, con riferimento alla casistica in esame, una equiparazione della disciplina tra lavoro autonomo e lavoro subordinato dal punto di vista del soggetto obbligato al versamento dei contributi, lo stesso non accade con riferimento all’imponibile contributivo ai fini del calcolo dei premi assicurativi, dal momento che l’art. 47-septies introduce una previsione ad hoc. Dunque, andando con ordine, si riporteranno di seguito le tre ipotesi prospettate dall’INAIL.
Il primo caso richiamato dall’INAIL è proprio quello dei rider autonomi di cui all’art. 47-bis del d. lgs. n. 81/2015, ovvero coloro che, nell’ambito di un rapporto di lavoro né eterodiretto né etero-organizzato dalla piattaforma digitale, svolgono, a favore di quest’ultima, attività di consegna di beni in ambito urbano, avvalendosi di biciclette o motocicli di piccola cilindrata. Come ricorda l’istituto assicurativo, in questo caso, ai sensi del successivo art. 47-septies, comma primo, la retribuzione imponibile per la determinazione dei premi assicurativi sarà costituita dalla retribuzione convenzionale giornaliera rapportata ai giorni di effettiva attività. A questo proposito, l’ente aveva già avuto modo di chiarire con nota n. 866 del 23 gennaio 2020 che la retribuzione convenzionale giornaliera è pari al limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale e che «ai fini assicurativi, si considera giorno di effettiva attività quello nel quale è stata effettuata dal lavoratore autonomo almeno una consegna nell’arco delle 24 ore giornaliere».
La seconda ipotesi trattata dall’INAIL è quella della collaborazione organizzata dal committente o etero-organizzata (art. 2, co. 1, d. lgs. n. 81/2015). Sulla nozione di collaborazione organizzata dal committente, dal 2020 ad oggi, la giurisprudenza si è ampiamente espressa; ad ogni modo, utilizzando la formula presente nella nota in commento, la collaborazione può essere definita tale «quando alla natura prevalentemente personale della prestazione si aggiunge un rilevante momento organizzativo che promani dal committente». Pertanto, qualora nel rapporto di lavoro si ravvisino gli elementi della collaborazione organizzata, ai sensi dell’art. 2, comma primo, d. lgs. n. 81/2015, al rapporto di lavoro si applicherà la disciplina del lavoro subordinato. In questo caso, la retribuzione imponibile ai fini assicurativi sarà, dunque, la retribuzione effettiva (o quella prevista dal contratto collettivo nazionale di riferimento o dal CCNL da assumere), mentre «i premi dovuti devono essere determinati applicando il tasso della pertinente voce di tariffa alle retribuzioni previste per la qualifica di interesse dal contratto collettivo nazionale individuato come applicabile o comunque da applicare (e non l’imponibile previsto per i parasubordinati)».
Quanto detto vale anche quando la piattaforma digitale assuma il rider alle proprie dipendenze nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato o una autorità ispettiva o un giudice ravvisino la dissimulazione di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. Dunque, nel caso di un rapporto di lavoro subordinato, la retribuzione imponibile sarà la retribuzione effettiva, che, come chiarito dalla nota in commento, è «costituita dall’ammontare lordo del reddito di lavoro dipendente (…) e dai redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi»; detta retribuzione effettiva non potrà «essere inferiore alle retribuzioni minime stabilite da leggi e contratti (minimale contrattuale) e ai limiti minimi di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge, annualmente rivalutati in relazione all’indice del costo della vita accertato dall’Istat (minimale di retribuzione giornaliera)».
In chiusura, l’INAIL ribadisce quanto aveva avuto modo di chiarire all’indomani della entrata in vigore del capo V-bis del d. lgs. n. 81/2015 con la già citata nota n. 866/2020. A tal proposito osserva anche come, contrariamente alle previsioni dell’epoca, nel tempo non sono emersi aspetti applicativi problematici. Dunque, l’Istituto ricorda che la voce di tariffa per il calcolo dei premi ordinari sarà 0721 nel caso di rider che si avvalgono di “veicoli a due ruote o assimilabili” e 9121 nel caso utilizzino veicoli a motore. Infine, nella nota si ricorda che il premio assicurativo non è frazionabile in base al numero delle ore lavorate giornalmente dal lavoratore.
Quanto all’ambito soggettivo di applicazione del citato art. 47-septies, i lavoratori tutelati, e dunque interessati dall’estensione dell’obbligo assicurativo, sono esclusivamente quelli individuati dall’art. 47-bis; mentre, per quanto riguarda l’ambito oggettivo della assicurazione, cioè l’attività tutelata, sebbene, dal dato letterale, sembrerebbe interessata dalla disposizione unicamente l’attività di consegna in ambito urbano mediante l’utilizzo di biciclette o ciclomotori di piccola cilindrata, con esclusione, dunque di coloro che svolgono la prestazione senza l’utilizzo di mezzi o utilizzando l’automobile, l’Istituto ha deciso di adottare l’orientamento recentemente espresso anche dal Tribunale di Milano (Trib. Milano, sent. 7 giugno 2024 n. 2915), il quale ha affermato che «la copertura assicurativa non può dipendere dalla scelta del mezzo da utilizzare», considerando la modalità di consegna richiamata nell’art. 47-bis come una «tipologia standard di rider» ed estendendo dunque l’obbligo assicurativo anche nei casi di consegna con le modalità citate.
Infine, si ribadisce come la piattaforma digitale sia tenuta non solo al versamento del premio ma anche a tutte le denunce presso l’INAIL inerenti al rapporto di lavoro (iscrizione, variazione, dichiarazioni delle retribuzioni, denuncia di infortunio e di malattia professionale).
Assegnista di ricerca Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – ADAPT Senior Fellow
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