Violazione del patto di non concorrenza e liquidazione dei danni extra penale

Interventi ADAPT

| di Matteo Di Francesco

Come è noto nell’esperienza professionale, molto spesso il patto di non concorrenza rappresenta uno strumento sottovalutato dai lavoratori, nella speranza (a volte, anzi spesso, nella reale convinzione) che lo stesso nella fase successiva alla cessazione del rapporto di lavoro verrà disapplicato dal datore di lavoro, o “rinunziato” dal medesimo. La realtà dei fatti dimostra, invece, che nella maggior parte dei casi il patto di non concorrenza non solo corrisponde ad un interesse “attuale” del datore, ma -ove violato- può condurre a conseguenze estremamente gravose per l’ex-dipendente.

La sentenza in commento (Tribunale di Reggio-Emilia, sentenza 19 giugno 2025, n. 363) ne è la perfetta dimostrazione. Essa, infatti, conferma come un patto di non concorrenza violato dal lavoratore possa per lo stesso trasformarsi in un vero e proprio boomerang, e costare al lavoratore milioni di euro, anche quando nel contratto sia stata prevista una penale. Proprio in relazione alla portata effettiva della clausola penale, la sentenza è particolarmente importante perché chiarisce un punto spesso sottovalutato nelle considerazioni sulla possibile violazione del patto, ovverosia che la penale non costituisce sempre il tetto massimo del risarcimento. Se il danno subito dall’ex datore di lavoro si dimostra superiore, infatti, il lavoratore può essere condannato a pagare anche l’ulteriore nocumento.

Nel caso esaminato nella sentenza, un private banker, dopo aver sottoscritto con la banca datrice di lavoro un patto di non concorrenza della durata di 24 mesi limitato territorialmente alla regione Emilia-Romagna e remunerato con indennità annua, si dimetteva senza osservare il periodo di preavviso pattuito di 12 mesi ed iniziava immediatamente a svolgere attività di consulente finanziario per una banca concorrente nel medesimo territorio. Il patto in questione, si noti, come d’altronde avviene ordinariamente in simili accordi, conteneva una clausola che prevedeva una penale medio-bassa, espressamente accompagnata dalla possibilità di chiedere il maggior danno.

Il lavoratore contattava sistematicamente i clienti precedentemente gestiti inducendoli a trasferire i propri rapporti e investimenti presso il nuovo istituto, per un totale di 79 rapporti e masse patrimoniali superiori a 108 milioni di euro. La banca otteneva, di conseguenza, provvedimenti cautelari di inibitoria e agiva per il risarcimento del danno.

La sentenza si mostra abbastanza ordinaria, in qualche modo naturalmente compilativa, nella parte in cui ci ricorda che, in materia di patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c., il vincolo risulta valido ed efficace quando è adeguatamente circoscritto. Quanto ad oggetto, limitandosi a specifiche attività del settore e non all’intero comparto; quanto al territorio, con riferimento a una determinata area geografica; quanto a durata, nei limiti di legge. Nonché, naturalmente, a condizione che il sacrificio richiesto al lavoratore risulti adeguatamente remunerato mediante corresponsione di apposita indennità.

Diviene invece più interessante laddove ci ricorda che la violazione del patto si configura non soltanto attraverso lo svolgimento diretto di attività lavorativa presso impresa concorrente nel territorio inibito, ma anche mediante l’attività sistematica di contatto e storno della clientela precedentemente gestita, finalizzata al trasferimento dei rapporti presso il nuovo datore di lavoro o committente.

La giurisprudenza nel tempo è tornata più volte sull’argomento precisando molteplici aspetti. In primo luogo, che perché si verifichi un illecito di sviamento della clientela da parte di un ex-dipendente è necessario che venga accertato il danno provocato all’imprenditore (Cass. Civ. n. 8215 del 2 aprile 2007). Inoltre, che assumere un ex-dipendente di un’azienda concorrente che abbia ancora in essere un patto di non concorrenza (disciplinato dall’art. 2125 c.c.) per svolgere la stessa attività nella stessa zona e settore costituisce concorrenza sleale per sviamento di clientela e che concorre al risarcimento del danno non solamente il nuovo datore di lavoro ma anche l’ex lavoratore in quanto ha violato la non concorrenza (Trib.Venezia, sent. 12/07/2007). Parimenti, la giurisprudenza ricorda che la constatazione del passaggio di un certo numero di dipendenti o collaboratori da un’azienda ad un’altra concorrente non giustifica di per sé la richiesta di risarcimento del danno; è necessario provare che l’assunzione è avvenuta proprio per acquisire la clientela della prima azienda o comunque per nuocerle (Cass. Civ. n. 14990/2021). Analogamente, il lavoratore che si è dimesso e che utilizza le competenze acquisite in via autonoma o alle dipendenze di un altro datore di lavoro non effettua attività di concorrenza sleale se non aveva firmato un patto di non concorrenza valido in quanto, una volta terminato il contratto di lavoro, viene meno anche l’obbligo di fedeltà e correttezza nei confronti del datore di lavoro (Trib. Roma, sent. n.18182/2014). In sostanza, la giurisprudenza ha frequentemente confermato che dimostrare che un ex dipendente ha effettivamente messo in atto questo tipo di comportamento illecito è tutt’altro che semplice. In tal senso, diviene decisivo (i) avere le prove dell’effettiva perdita della clientela e del suo sviamento (o storno), (ii) poter dimostrare in sede di giudizio il comportamento illecito dell’ex-dipendente (ad esempio, con l’utilizzo illecito di listini prezzi, condizioni commerciali e di vendita, caratteristiche e schede tecniche dei prodotti, archivio clienti e contatti), nonché, infine, (iii) poter dimostrare la riduzione del fatturato e, soprattutto, la sua connessione diretta con l’atto stesso di sviamento della clientela.

Ebbene, nel caso in oggetto, veniva accertato dal giudice del lavoro che il convenuto aveva contattato i singoli clienti in precedenza seguiti al fine di indurli a trasferire i loro investimenti presso la nuova azienda. Proprio in tal senso deponevano le testimonianze (in particolare del responsabile del Private Banking del precedente datore, che confermava circostanze de relato apprese da altri Private Banker in organico), ma conferme rilevanti emergevano anche a livello documentale (erano documentali le 79 richieste di trasferimento pervenute dai clienti precedentemente gestiti, come d’altronde anche una relazione dell’attività investigativa commissionata dal precedente datore).

Per l’effetto, dalle plurime violazioni degli obblighi di non concorrenza discendeva il diritto della Banca al risarcimento degli ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti e senz’altro eccedenti la misura della penale prevista dal punto 5 del patto (penale di importo pari a “soli” euro 15.000,00).

Ai fini della quantificazione del danno patrimoniale derivante dalla violazione del patto, costituisce -secondo il Tribunale di Reggio Emilia-  criterio legittimo e congruo quello basato sul margine di contribuzione generato dalla clientela sottratta nell’anno precedente la cessazione del rapporto (nel caso specifico, anno 2020), moltiplicato per la durata media della relazione commerciale nel settore di riferimento (stimata in sette anni), tenendo conto del numero dei rapporti trasferiti e del valore complessivo delle masse patrimoniali oggetto di disinvestimento. Ne conseguiva che il danno subito per effetto dell’illegittima attività di storno della clientela attuata dal resistente era complessivamente pari ad euro 4.119.064,00. Tale quantificazione, proposta dalla Banca, veniva recepita integralmente dal Tribunale perché immune da vizi logici e matematicamente coerente, oltre che -quanto ai dati che concorrono alla quantificazione del danno- confermata dalle prove assunte in giudizio.

È altresì risarcibile, per il giudice, il danno non patrimoniale consistente nella lesione all’immagine dell’impresa sia nei confronti della clientela di mercato che nell’ambito aziendale interno. Il Tribunale ha così riconosciuto il diritto del precedente datore al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in euro 50.000,00.

La violazione degli obblighi informativi accessori previsti nel patto, quali la comunicazione dell’avvio di nuova attività lavorativa e l’informativa al nuovo datore di lavoro circa l’esistenza del vincolo, comportava l’applicazione delle specifiche penali pattuite, che si cumulavano al risarcimento del danno da violazione sostanziale del divieto di concorrenza.

Infine, le spese di lite seguivano la soccombenza dell’ex-dipendente (rimasto, guarda caso, volontariamente contumace) e venivano liquidate con importo rilevante (euro 64.138,00), tenuto conto del valore della controversia e della difficoltà della stessa, che consentiva l’applicazione, per la quantificazione dei compensi, dei valori medi.

Bisogna chiedersi allora quante volte, nella pratica professionale, avvenga che un dipendente pensi che “il danno risarcibile non può superare la penale prevista nel contratto”: praticamente, nel 99% dei casi che giungono al cospetto di noi legali. Il Tribunale di Reggio Emilia è chiarissimo sul punto ed ha respinto questa tesi in modo netto.

Quando nel patto è previsto che la penale non esclude il risarcimento del maggior danno, il giudice può valutare il pregiudizio economico reale e condannare il lavoratore a pagare una somma molto superiore alla penale. Nel caso specifico, ciò è avvenuto con condanna al risarcimento di oltre 4 milioni di euro.

La sentenza, ben motivata, tiene conto con grande attenzione dei risultati istruttori, e deve costituire un fisiologico campanello d’allarme. È noto come, nell’esperienza quotidiana, vengano frequentemente posti in essere da ex-dipendenti comportamenti che riteniamo “al limite” e che possono generare rischi di sviamento della clientela, come rispondere a telefonate di ex-clienti, avvisare tutta la clientela del cambio di datore, agevolare il trasferimento dei rapporti pensando che ciò non costituisca un vero problema, essendo il cliente parte di un “libero mercato”, e, quindi, in ultima analisi, “libero” di scegliere da chi essere assistito.

Questa sentenza dimostra, a nostro avviso, come sia rilevante, nella fase successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, conoscere i propri diritti, ma anche i propri limiti. Se è vero, infatti, che non tutti i patti di non concorrenza risultano validi (si pensi a quelli troppo estesi, o troppo generici, o privi di un corrispettivo congruo), è pur vero che, in presenza di un patto legittimo, i limiti dell’ex-dipendente sono chiari, e devono essere rispettati. Una sentenza-monito contro l’improvvisazione post cessazione del rapporto che, a tutela delle imprese, non può che essere accolta favorevolmente.

Bollettino ADAPT 2 febbraio 2026, n. 4

Matteo Di Francesco

Avvocato

Professore a contratto Università degli Studi di Napoli Parthenope e Libera Università di Bolzano

ADAPT Professional Fellow