Verso una democrazia economica compiuta: attualizzare Biagi attraverso la Legge 76/2025
| di Giulia Comi
La recente approvazione della Legge Sbarra corona le proposte del 1999 di Marco Biagi in tema di partecipazione azionaria ed incentivi fiscali. Di fronte, tuttavia, a una normativa che apre le porte alla presenza dei lavoratori nei consigli di amministrazione, rileggere gli avvertimenti del giuslavorista sull'indipendenza sindacale resta un passaggio fondamentale per orientare le future scelte della contrattazione collettiva verso una compiuta democrazia economica.
Il tema della partecipazione dei lavoratori all’impresa è tornato recentemente al centro del dibattito giuslavoristico e sindacale con l’approvazione della Legge n. 76/2025 (c.d. Legge Sbarra). In questo nuovo scenario, rileggere il saggio di Marco Biagi del 1999, “La partecipazione azionaria dei dipendenti tra intervento legislativo e autonomia collettiva”, non è solo un esercizio di memoria, ma offre una preziosa chiave di lettura per interpretare il presente. L’analisi del testo rivela infatti una sorprendente continuità di intenti e, al contempo, sancisce il superamento di quegli ostacoli normativi che l’Autore denunciava come veri e propri freni allo sviluppo della partecipazione in Italia. La nuova normativa, dando finalmente attuazione all’articolo 46 della Costituzione, sembra rispondere all’appello del Professor Biagi per un intervento legislativo di sostegno che non fosse coercitivo, ma promozionale, basato sulla leva fiscale e sulla centralità della contrattazione collettiva.
Dal vuoto normativo del tempo al quadro organico contemporaneo
Nel contesto italiano del 1999, anno di pubblicazione del saggio, Biagi lamentava l’insufficienza dell’impianto codicistico in materia di partecipazione economica (artt. 2349 e 2441 ult. co. c.c.), nonché la mancanza di una disciplina organica di incentivi, mostrando arretratezza rispetto ad altri Paesi europei, come la Francia, che già nel 1917 si era dotata di una legge sulla partecipazione operaia ai profitti delle aziende. Nell’indeterminatezza del dettato costituzionale, egli sosteneva invero che la partecipazione azionaria, per diffondersi e per ottenere un sufficiente supporto e una buona incentivazione, necessitasse di “regole giuridiche certe” e soprattutto di “incentivi di ordine fiscale”.
La Legge 76/2025 colma questa lacuna storica in materia, offrendo esattamente ciò che Biagi auspicava. La recente normativa (artt. 5 e 6) definisce infatti un quadro che istituzionalizza i piani di partecipazione finanziaria e la distribuzione degli utili, non più come esperimenti isolati (quali ad esempio i casi delle privatizzazioni di Telecom o Alitalia negli anni Novanta), ma come strumenti strutturali di politica economica, seppur ad oggi agevolati fiscalmente solo in via temporanea (2025-2027).
Ciononostante, una criticità evidenziata da Biagi sembra persistere intatta: la democrazia economica resta al centro del dibattito sindacale, risultando ancora uno dei “temi più travagliati e ambigui nel confronto tra gli attori del sistema di relazioni industriali”, come dimostra la reazione eterogenea dei sindacati maggiormente rappresentativi all’approvazione dell’attuale legge (reazione puntualmente monitorata nella Rassegna sindacale in Bollettino ADAPT, nn. 20 e 21 del 2025).
La leva fiscale come motore di cambiamento
Ventisette anni fa, Biagi ipotizzava de iure condendo misure innovative per rendere fiscalmente conveniente l’azionariato, suggerendo strumenti quali deducibilità e agevolazioni simili a quelle previste dall’ordinamento britannico dell’epoca.
L’attuale normativa realizza questa visione attraverso tre principali leve:
– Detassazione degli utili: la previsione di un’imposta sostitutiva fortemente ridotta (pari al 5%, ma fissata all’1% per il biennio 2026-2027) su quote di utili distribuite ai lavoratori (art. 5, L. 76/2025; art. 1, co. 8 e 9, L. 199/2025);
– Piani di partecipazione finanziaria: l’introduzione di piani dedicati (art. 6, co. 1, primo periodo, L. 76/2025), che possono individuare non solo i tradizionali strumenti di partecipazione dei lavoratori al capitale (ex artt. 2349, 2357, 2358 e 2441, co. 8 c.c.), determinando le condizioni di tale partecipazione, ma anche l’attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato, ferma restando la disciplina di cui all’articolo 1, commi da 184-bis a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (art. 6, co. 1, secondo periodo, L. 76/2025);
– Esenzione sui dividendi: l’esenzione IRPEF al 50% sui dividendi derivanti da azioni assegnate al posto dei premi di risultato (fino a 1.500 euro annui) risponde all’esigenza, già chiara a Biagi, di rendere conveniente per il lavoratore non solo l’ingresso, ma soprattutto la permanenza nel capitale di rischio nel lungo periodo (art. 6, co. 1, terzo periodo, L. 76/2025; art. 1 co. 13, L. 199/2025).
Il ruolo del sindacato: dall’unilateralità alla concertazione
Un punto cruciale del pensiero espresso da Biagi nel saggio è il timore che i piani azionari potessero essere gestiti unilateralmente dalle imprese in chiave individualistica, scavalcando le rappresentanze sindacali. Egli invocava un intervento legislativo che, al contrario, sollecitasse “il confronto tra le parti sociali”. L’adeguamento del quadro legale in materia di azionariato era visto infatti come il presupposto giuridico-istituzionale per un più ampio coinvolgimento del sindacato nella determinazione degli indirizzi strategici delle imprese e per agevolare una effettiva riallocazione della proprietà azionaria, con l’obiettivo ultimo di far evolvere l’intero sistema di relazioni sindacali verso modelli di tipo partecipativo.
La Legge 76/2025 (e la Legge di Bilancio 199/2025) valorizza questo aspetto, subordinando esplicitamente l’accesso ai benefici fiscali all’esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali. Si realizza così la visione di Biagi di un azionariato “collettivo” e non meramente individuale, dove il sindacato non subisce ma regola e governa la partecipazione.
Il nodo irrisolto della governance e le proposte operative di Biagi
Se sul piano finanziario la Legge 76/2025 completa il disegno di Biagi, sul piano delle prospettive di riforma (sviluppate nel terzo capitolo del saggio), il testo del 1999 resta una valida guida politica ancora in parte da attuare. Già all’epoca, constatato che il tema della partecipazione azionaria è legato al dibattito sui diritti di partecipazione dei lavoratori negli organi di gestione e controllo delle società, Biagi suggeriva che alla partecipazione al rischio dovesse corrispondere una rappresentanza negli organi di controllo.
Biagi non si limita a invocare genericamente un intervento legislativo, ma scende nel dettaglio tecnico, anticipando soluzioni oggi in parte recepite. L’Autore, ispirandosi ai modelli anglosassoni, propone innanzitutto la deducibilità fiscale delle spese sostenute per i piani di azionariato e l’utilizzo del TFR o di quote salariali per l’acquisto delle azioni. Ad oggi possiamo rilevare che la legge ha promosso l’azionariato in modo lievemente differente, attraverso la conversione dei premi di risultato in azioni.
Ad ogni modo, il cuore della sua proposta de iure condendo risiede nella creazione di associazioni di dipendenti azionisti basate sul voto democratico (pro capite) per aggregare la rappresentanza. Inoltre, egli individuava nel collegio sindacale, piuttosto che nel consiglio di amministrazione, la sede naturale per i rappresentanti dei lavoratori. Questa scelta era motivata dalla volontà di tutelare l’interesse di lungo termine alla sopravvivenza dell’impresa, tipico del dipendente-azionista, evitando al contempo le trappole della cogestione diretta che avrebbero potuto minare l’indipendenza del sindacato.
Proprio in questo snodo risiede la maggiore distanza tra il pensiero dell’Autore e l’approccio odierno. Mentre Biagi, prudente verso la commistione gestionale, prediligeva il collegio sindacale per tutelare il controllo di lungo periodo, la Legge 76/2025 con gli articoli 3 e 4 apre espressamente alla presenza dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza e nel consiglio di amministrazione, concretizzando così la spinta verso una partecipazione gestionale più diretta.
In conclusione, a più di venticinque anni di distanza, le pagine di Marco Biagi si confermano di una attualità straordinaria. La Legge 76/2025 ha finalmente fornito alle imprese e ai lavoratori quella “cornice promozionale”, fatta di regole certe e importanti incentivi fiscali, che il giuslavorista bolognese riteneva indispensabile. Aver ancorato saldamente la partecipazione economica alla contrattazione collettiva rappresenta la vittoria della sua visione metodologica. Tuttavia, la Legge Sbarra è, per sua natura, una normativa “in bianco”, che lascia aperte molte opzioni, specialmente sul fronte degli assetti di governance. Saranno ora le parti sociali, nei futuri accordi collettivi, a dover riempire di contenuti questi spazi operativi. In questo delicato compito, rileggere gli avvertimenti di Biagi sui rischi della cogestione e sull’importanza di tutelare il ruolo indipendente del sindacato rimane un esercizio di fondamentale attualità per costruire, finalmente, una democrazia economica matura e compiuta.
PhD Candidate ADAPT – Università di Siena
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