Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/308 – Il rinnovo dell’accordo aziendale Just Eat: le principali novità
Interventi ADAPT, Relazioni industriali
| di Claudia Capolupo, Chiara Pase
Parti firmatarie e contesto
Il 12 febbraio 2026 si sono concluse le trattative per il rinnovo del contratto integrativo aziendale di Just Eat, multinazionale nel settore del food delivery operante anche in Italia.
L’accordo è stato siglato tra la Takeaway.com Express Italy S.r.l., controllata italiana parte del Gruppo Just Eat, e le federazioni del settore trasporti dei sindacati confederali FILT-CGIL, FIT-CISL e UIL Trasporti. Non hanno, invece, partecipato al tavolo negoziale i rappresentanti sindacali dei lavoratori atipici (NIDIL-CGIL, FELSA-CISL, UILTEMP), firmatari del precedente accordo aziendale.
Il contratto si applica esclusivamente ai dipendenti della società che svolgono attività di ciclo-fattorini (cd. riders) e che operano sul territorio nazionale. L’accordo di rinnovo ha durata triennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2025 – applicandosi, dunque, retroattivamente a copertura del breve periodo di vacanza contrattuale – e scadenza il 31 dicembre 2027. Restano comunque applicate le disposizioni concordate con gli accordi del 2021 e del 2024 e non espressamente modificate.
Come chiarito dalle stesse parti negoziali nelle premesse, obiettivo di tale intesa è la conferma della volontà, già espressa tramite la sottoscrizione del primo integrativo del 2021, di implementare un modello di business del settore del food delivery che valorizzi l’inquadramento dei riders come lavoratori subordinati, a cui viene garantita la progressiva applicazione dell’integrale trattamento normativo e retributivo del Contratto Collettivo Nazionale Logistica, Trasporto, Merci e Spedizione (cod. CNEL: I100), contratto leader del settore trasporti.
Temi trattati / punti qualificanti / elementi originali o di novità
Partendo dalle novità relative ai profili strettamente normativi dell’accordo, si rilevano tre principali aree tematiche: orario di lavoro, salute e sicurezza e relazioni sindacali.
Orario di lavoro
Le parti negoziali sono tornate a discutere dell’articolazione dell’orario di lavoro, dettagliando ulteriormente la disciplina contrattuale relativa alla pianificazione dei turni. La ratio del nuovo intervento si rinviene nella centralità di tale strumento per la gestione di un rapporto di lavoro che, seppur ricondotto alla tipologia contrattuale tradizionale per eccellenza (ovvero il contratto subordinato a tempo indeterminato), resta sui generis, dovendo conciliare da una parte le tutele (e in particolare i limiti temporali di impiego) dei lavoratori e dall’altra le necessità dettate dal peculiare modello di business aziendale, tale da legittimare anche la deroga della disciplina ordinaria in materia di riposi settimanali – rientrando l’attività della società nell’alveo dell’art. 9, comma 3, lettere d) e g), del D.lgs. 66/2003 (cioè operante nel settore commerciale e che presta servizi e attività anche nella giornata di domenica). Da qui l’inquadramento dei riders sì come dipendenti, ma impiegati a ciclo continuo in turni non avvicendati, dal lunedì alla domenica, anche durante le ore serali, le ore di punta e i giorni festivi, come evidenziato dall’articolo 8 dell’accordo del 2021.
Per quanto attiene agli elementi di novità, l’accordo di rinnovo prevede:
– lato lavoratori, l’obbligo dei riders di indicare o confermare la propria disponibilità per le due settimane successive entro la mezzanotte del martedì, nel rispetto e all’interno delle fasce orarie di funzionamento del servizio prestabilite dalla società (mattina, pranzo e cena) per la rispettiva città di riferimento;
– lato datoriale, l’obbligo della società di comunicare ai lavoratori entro la mezzanotte del venerdì i turni che iniziano il lunedì della settimana successiva.
Inoltre, è stata introdotta una tabella che funge da guida organizzativa per una gestione sostenibile dell’attività lavorativa. In particolare, essa prevede che i turni dovranno essere definiti tenendo conto della combinazione di tre parametri: monte-ore settimanale previsto dal contratto individuale di lavoro, ripartizione dello stesso su un numero minimo di giorni alla settimana, numero di turni serali da coprire nei weekend (comprensivo delle giornate di venerdì, sabato e domenica) in un periodo di due settimane. Dunque, per esempio, un rider con un contratto part-time di 10 ore/settimanali dovrà lavorare almeno 3 giorni/settimana e nell’arco di due settimane dovrà svolgere almeno 4 turni serali (su 6 complessivi) nel weekend. La società si impegnerà in ogni caso a tener conto di eventuali richieste di carattere eccezionale adeguatamente documentate dal rider, presentate con congruo preavviso.
Salute e sicurezza
In materia di salute e sicurezza, le parti ribadiscono l’importanza del Protocollo Meteo, che ha introdotto importanti tutele – come la sospensione della ricezione di ordini nelle fasce orarie soggette a picchi di calore delle giornate più roventi – al fine di conciliare la continuità delle attività lavorative con la garanzia di condizioni di svolgimento della prestazione sicure e salubri. Il rinnovo in aggiunta ha previsto che, in caso di riapertura del servizio dopo una sospensione per maltempo, il lavoratore potrà iniziare il proprio turno di lavoro partendo dal proprio domicilio, purché si rechi allo starting point non appena possibile, o avviandosi verso altro sito indicato dal preposto aziendale -presente o quantomeno reperibile durante ogni turno di servizio. Sono stati altresì confermati la disponibilità dell’azienda ad un confronto a livello nazionale per monitorare le modalità applicative del Protocollo, con il coinvolgimento diretto del RSPP e dei RLSN, ove necessario, così come l’attivazione dell’assistenza legale prevista dall’art. 46, comma 5, del CCNL di settore in caso di aggressione nello svolgimento delle proprie mansioni o di altri eventi che dovessero coinvolgere i lavoratori.
Relazioni sindacali
Infine, dal punto di vista delle relazioni sindacali, è stato confermato l’impegno a confrontarsi in futuro su ulteriori aree di intervento, tra cui la programmazione e la distribuzione dei periodi di ferie, le questioni relative ai veicoli (quali la fornitura di un veicolo sostitutivo in caso in fermo tecnico e/o furto, i contributi aziendali per favorire la mobilità sostenibile, l’assegnazione di scooter aziendali a noleggio), le problematiche organizzative relative a starting point/aree di consegna e l’introduzione di elementi di welfare aziendale.
Incidenza sul trattamento retributivo e sulle misure di welfare
Sul versante economico, l’accordo ha introdotto novità rilevanti riguardanti sia il trattamento retributivo che le misure di welfare, in linea con il percorso intrapreso dalle precedenti versioni contrattuali.
Parte retributiva
In relazione al trattamento retributivo, il rinnovo punta ad un progressivo adeguamento economico ai parametri del CCNL. In primis, le parti hanno concordato la riduzione dell’anzianità aziendale necessaria per beneficiare dell’applicazione del 100% del trattamento economico e normativo previsto dal CCNL. Dunque, per i riders assunti nel corso del 2026 la soglia si riduce a 16 mesi (a fronte dei 24 previsti in precedenza), mentre per quelli impiegati a partire dal 2027 scende ulteriormente a 14 mesi. In ogni caso, per garantire uniformità di trattamento e quale miglior favore, è stato previsto che a tutti i riders assunti nel 2025 si applicherà integralmente il CCNL entro il 30 aprile 2027, mentre a quelli assunti nel 2026 entro il 28 febbraio 2028. In secondo luogo, è stato confermato che ai neoassunti che si trovino in tale regime transitorio (in quanto non hanno ancora maturato la seniority aziendale richiesta) dovrà comunque essere garantita una soglia minima di retribuzione oraria pari al 90% di quella stabilita dal CCNL, includendo tutti gli aumenti previsti dal suo ultimo rinnovo del 6 dicembre 2024.
Welfare
Elemento di spicco del rinnovo è sicuramente l’introduzione di un premio di risultato con riferimento all’attività svolta dai riders nel corso del 2025. L’erogazione del premio è subordinata al rispetto cumulativo di due parametri: un tasso di presenza ai turni pianificati non inferiore al 93% (con esclusione dalla base di computo delle assenze riconducibili a malattie gravi, infortuni sul lavoro e permessi sindacali) e un tasso di produttività pari ad almeno 1,85 ordini/per ora lavorata.Salvo diversa scelta del lavoratore, il premio di risultato verrà erogato tramite benefit defiscalizzati (cd. welfare aziendale), che possono consistere, a titolo esemplificativo, in voucher carburante, ticket restaurant Just Eat e buoni spesa multibrand come quelli del circuito Edenred. Si segnala che le parti hanno stabilito di incontrarsi nel mese di dicembre 2026 per definire la valorizzazione del premio per l’anno successivo.
Infine, ulteriore punto qualificante dell’accordo riguarda l’impegno dell’azienda ad aprire, su richiesta delle organizzazioni sindacali firmatarie, qualora si verifichino significativi mutamenti nello scenario di mercato o nelle condizioni macroeconomiche, un tavolo di verifica congiunta su indennità economiche attualmente non regolamentate dal contratto integrativo aziendale. L’eventuale confronto riguarderà in particolare: l’assetto attuale dei rimborsi chilometrici, le spese telefoniche sostenute dai riders e l’eventuale attivazione di una copertura assicurativa contro il furto dei mezzi di proprietà dei lavoratori.
Valutazione d’insieme
La firma della terza versione dell’accordo integrativo aziendale – ancora un unicum nel panorama italiano – nell’arco di un quinquennio conferma la volontà delle parti contrattuali di continuare a confrontarsi e dialogare. Questo rappresenta un dato particolarmente significativo in un settore, come quello del food delivery, caratterizzato fin dall’origine da incertezze legate all’inquadramento contrattuale dei lavoratori su piattaforma e da significative lacune normative – solo parzialmente colmate dall’approvazione della Direttiva Europea relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali nell’ottobre del 2024. Tali criticità hanno alimentato un elevato tasso di conflittualità e una grande attenzione sul tema, come dimostrano, da ultimo, gli interventi della Procura di Milano nei confronti di altre due piattaforme di consegna a domicilio (per un approfondimento sul tema, si veda F. Capponi, M.C. Filipozzi, Il caso rider Glovo: termini del problema e questioni di comunicazione pubblica, Bollettino ADAPT 23 febbraio 2026, n. 7).
L’ultimo rinnovo dell’accordo integrativo ha, quindi, il pregio di fungere da punto di riferimento per il settore e, proprio per questo, è stato accolto con grande soddisfazione tanto dalle organizzazioni sindacali firmatarie (qui il comunicato sindacale di FIT-CISL e qui il comunicato sindacale di UIL Trasporti) quanto dal Gruppo Just Eat (qui il commento del Country Manager di Just Eat Italia).
Bollettino ADAPT 2 marzo 2026, n. 8
ADAPT Junior Fellow
ADAPT Junior Fellow Fabbrica dei Talenti
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La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia. Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare – potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it |
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