I “nuovi” ammortizzatori sociali in deroga: primi orientamenti applicativi nella Regione Veneto

La Giunta regionale della Regione del Veneto e le Parti sociali, in data 8 settembre 2014, si sono incontrate per condividere in un documento i “primi orientamenti applicativi” per quanto concerne gli ammortizzatori sociali in deroga, alla luce Decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014.
 
La Regione aveva prorogato transitoriamente per l’anno 2014, dal 1° gennaio al 31 agosto, le Linee guida 2013 per la CIG in deroga e aveva sospeso la mobilità in deroga in attesa della verifica della disponibilità finanziaria a copertura della stessa.
 
Il documento sottoscritto in data 8 settembre 2014 evidenzia la criticità interpretativa e applicativa, procedurale ed organizzativa del Decreto interministeriale del 1° agosto.
 
Di certo la nuova regolamentazione decorre dal 4 agosto 2014 anche se alcune previsioni sembrano, secondo quanto scritto dalle Parti firmatarie il documento, avere efficacia dal 1° gennaio 2014, in particolare per quanto concerne i requisiti soggettivi dei lavoratori per accedere agli ammortizzatori sociali in deroga e i limiti di durata del trattamento.
 
Inoltre, secondo la Regione e le Parti sociali venete, il provvedimento interministeriale non accoglie varie richieste presentate sotto forma di emendamento e ritenute essenziali dalle Regioni.
 
Nell’attesa degli auspicati chiarimenti ministeriali, le Parti hanno fornito, appunto, i “primi orientamenti applicativi”, al fine di garantire l’accessibilità agli ammortizzatori sociali in deroga dal 1° settembre 2014.
 
Le Parti, nel prendere atto che i criteri del Decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 si applicano dal 4 agosto 2014, convengono sul recepimento dei primi indirizzi applicativi dello stesso Decreto, tra cui:
–       la necessità di comunicare la sospensione per CIG in deroga sia alla Regione che all’Inps entro 20 giorni dall’inizio della sospensione;
–       la concedibilità per l’anno 2014 della CIG in deroga fino ad un massimo di 11 mesi (senza però specificare il metodo di calcolo);
–       la possibilità di accedere nel 2014 alla CIG in deroga ai lavoratori con almeno 8 mesi di anzianità e almeno 90 giornate di anzianità aziendale;
–       l’accesso alla CIG in deroga, come da linee guida 2013, anche ai datori di lavoro non imprenditori (diversamente da quanto previsto dalla normativa statale);
–       la concessione della CIG in deroga per le imprese cessate esclusivamente nei casi ammessi dalle Linee guida 2013;
–       la copertura, come precedentemente previsto, anche per i lavoratori apprendisti/lavoratori a domicilio di imprese in cassa integrazione ordinaria e straordinaria già ammesse secondo le Linee guida 2013.
Il documento fa salve le procedure di consultazione sindacale previsto dal punto 4.1 delle linee guida 2013.
 
Il 4 settembre 2014 le Confederazioni artigiane del Veneto (Confartigianato Imprese Veneto, CNA del Veneto e CASARTIGIANI del Veneto) e le rappresentanze sindacali regionali CGIL, CISL e UIL, hanno sottoscritto una «integrazione all’accordo interconfederale regionale 13 dicembre 2013 sulle procedure di consultazione per la cig in deroga sulla base del decreto int. 83473 del 1° agosto 2014».
 
Con tale integrazioni le Parti confermano, tra l’altro, quanto segue:
–       la validità dei verbali di consultazione siglati fino al 31 agosto 2014;
–       che alla scadenza dei verbali di consultazione CIG in deroga le imprese potranno provvedere alla richiesta di proroga sino al 31 dicembre 2014 nel limite massimo di 11 mesi nell’anno.
Per “sburocratizzare” la procedura viene allegato all’accordo un fac-simile di verbale di proroga (allegato A) da inviare a mezzo fax alle Organizzazioni sindacali e datoriali che hanno sottoscritto il verbale sindacale e un fac-simile di verbale di consultazione sindacale (allegato B) per l’attivazione della normale procedura di consultazione per i seguenti casi:
–       per periodi di CIG in deroga che iniziano dal 1° settembre 2014 in poi;
–       per l’inserimento di nuovi lavoratori non risultanti nei verbali già sottoscritti;
–       per la proroga del trattamento con scadenze diversificate tra i lavoratori.
 
In data 8 settembre 2014 Confcommercio e Confturismo Veneto, e le rappresentanze sindacali regionali Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL, hanno sottoscritto un «accordo regionale per le procedure di proroga per l’accesso alla cig in deroga per aziende del settore terziario (commercio, turismo, servizi)».
L’accordo, tra l’altro, conferma la validità dei verbali di consultazione prorogati fino al 31 agosto 2014.
Anche in questo caso, per semplificare, vengono allegati all’accordo:
–       un fac-simile di “lettera di proroga” (allegato A) per le aziende che abbiano la necessità di un ulteriore periodo di CIG in deroga oltre il 31 agosto 2014 (da inviare via fax);
–       un fac-simile di “verbale di consultazione sindacale procedure cig in deroga” (allegato B) da utilizzare da tutte le aziende che abbiano la necessità di richiedere un periodo di CIG in deroga dopo il 31 agosto o che intendano riprendere la CIG in deroga interrotta antecedentemente al 31 agosto 2014.
 
Da evidenziare il fatto che, nonostante la lacunosità delle indicazioni a livello nazionale, la Regione del Veneto e le Parti sociali, in attesa degli auspicati chiarimenti ministeriali, hanno fornito delle indicazioni operative con l’intento di semplificare e sburocratizzare, nel limite del possibile, la procedura.
 
Nicola Porelli
ADAPT Professional Fellow
Consulente del Lavoro in Vicenza
@NicolaPorelli
 

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