L’INL ritorna sulle attività di competenza dei Centri Elaborazione Dati (nota n. 4304/2025)
| di Giovanna Pistore
Bollettino ADAPT 19 maggio 2025, n. 19
Con nota n. 4304 del 12 maggio 2025 l’Ispettorato del lavoro torna sulla distinzione tra adempimenti consentiti ai CED e attività riservate dalla l. n. 12/79 ai professionisti iscritti negli appositi Albi.
L’Ispettorato ricorda che a mente dell’art. 1, c. 1, l. n. 12/79, sull’ Esercizio della professione di consulente del lavoro, tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, possono essere assunti da coloro che siano iscritti nell’Albo dei Consulenti del lavoro, nonché dagli iscritti negli Albi degli Avvocati, dei Dottori commercialisti, dei Ragionieri e Periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli Ispettorati del lavoro territorialmente competenti. Ai sensi dell’art. 1, c. 5, l. n. 12/79, i CED possono svolgere le operazioni di calcolo e stampa relative ai cennati adempimenti nonché eseguire le attività strumentali ed accessorie. I CED devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti iscritti agli Albi.
Dunque, ai professionisti iscritti negli appositi Albi competono in via esclusiva gli adempimenti relativi alle assunzioni, ai licenziamenti, ai contratti, alla gestione dei rapporti di lavoro e alle dinamiche aziendali in genere, come:
– invio delle comunicazioni obbligatorie;
– invio dei prospetti informativi di cui alla l. n. 68/1999;
– iscrizioni delle aziende presso gli enti previdenziali e assicurativi;
– predisposizione e trasmissione telematica delle denunce e della documentazione contributiva e fiscale agli Enti;
– tenuta del Libro Unico del Lavoro;
– redazione dei contratti di lavoro;
– consulenza e assistenza in occasione di accertamenti ispettivi.
Ai CED sono consentite:
– le elaborazioni aventi valenza matematica di tipo meccanico ed esecutivo, quali la mera imputazione dei dati, lo sviluppo del calcolo, la stampa dei dati retributivi:
– le connesse attività strumentali, funzionali al calcolo e alla stampa, come raccolta, lettura, materiale trasposizione dei dati indicati nei libri paga e aggiornamento dei relativi programmi informatici;
– le attività accessorie, cioè successive e secondarie, quali la consegna del cedolino paga e della documentazione relativa agli adempimenti ricorrenti e periodici, oltre all’archiviazione dei dati raccolti.
I CED devono avvalersi dell’assistenza di un professionista abilitato, per quanto concerne tutta l’attività di impostazione del prospetto paga nei suoi aspetti lavoristici, previdenziali e fiscali. L’assistenza ricomprende le attività preliminari di carattere valutativo ed interpretativo, il controllo e la verifica del corretto funzionamento delle attività di calcolo e stampa nonché di quelle strumentali ed accessorie svolte dal CED. Vengono menzionati, segnatamente:
– l’individuazione del contratto collettivo applicabile;
– l’inquadramento del lavoratore;
– l’individuazione delle procedure di calcolo per l’applicazione di istituti che afferiscono alla gestione del rapporto di lavoro come lo straordinario, i congedi parentali, i riposi, i permessi, gli assegni familiari, le ritenute fiscali e previdenziali sull’imponibile.
La designazione, da parte del CED, del professionista abilitato richiede un atto scritto con data certa e deve essere inviata, prima dell’inizio dell’attività, all’ITL nonché ai Consigli provinciali degli Ordini professionali interessati, competenti per territorio.
La nota sottolinea che, laddove i CED svolgano attività riservate ai professionisti, trova applicazione l’art. 348 c.p. in tema di esercizio abusivo della professione, il quale viene punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.
Giovanna Pistore
Ricercatrice di Diritto del lavoro
Università UnitelmaSapienza di Roma
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