L’applicazione del green pass negli studi professionali

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Bollettino ADAPT 25 ottobre 2021, n. 37

 

Il Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, ha stabilito che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, per chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19, cd. green pass.

 

La normativa trova la sua applicazione sia all’interno del lavoro pubblico che di quello privato. Pertanto a partire dal 15 ottobre 2021, anche l’accesso allo studio professionale per lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e a qualsiasi titolo, è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso di certificazione verde. Il titolare dello studio professionale o persona da lui formalmente incaricata dovrà richiedere l’esibizione del green pass ai lavoratori dipendenti e a tutti coloro che svolgono una attività lavorativa o di formazione o di volontariato nello studio professionale (quali ad esempio collaboratori, lavoratori autonomi, stagisti e praticanti).

 

Non rileva in alcun modo la durata o l’occasionalità della prestazione lavorativa all’interno del luogo di lavoro. Il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa viene controllato dal titolare dell’attività o dal suo incaricato. Le FAQ predisposte dal Governo hanno previsto che “il titolare dell’azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all’interno dell’azienda”. Il discorso e la modalità del controllo, per quanto appartenenti a mere schede informative approntate dal Governo, devono ritenersi applicabili anche agli studi professionali. Sebbene non direttamente previsto dal decreto, nel caso di uno studio professionale in cui operino solamente liberi professionisti, sarà comunque opportuno individuare un soggetto incaricato ai controlli.

 

Il green pass non dovrà essere richiesto, invece, dai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo criteri definiti con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della salute. La certificazione di esenzione alla vaccinazione viene rilasciata “nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea”. La certificazione potrà essere rilasciata direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid-19 è stata prorogata sino al 30 novembre 2021 con circolare del Ministero della Salute n. 43366 del 25 settembre 2021.

 

Quanto all’ottenimento della certificazione verde COVID-19, secondo la normativa vigente questa può essere ottenuta attraverso una delle seguenti modalità:

1) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La validità è di 12 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale (seconda dose o dose unica);

2) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, prima dose di vaccino. La validità parte dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;

3) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2. La validità è di 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione.

4) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare (quest’ultimo anche su campione salivare) con esito negativo al virus SARS-CoV-2. La validità è di 48 ore o 72 ore (per i tamponi molecolari) dall’esecuzione del test.

 

Con riferimento alle modalità di verifica, i titolari dello studio o i soggetti incaricati, sono tenuti a verificare (anche con modalità a campione e ove possibile al momento dell’accesso nello studio professionale) il possesso della certificazione verde COVID-19 da parte dei lavoratori o soggetti che svolgano a qualsiasi titolo attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro. Le verifiche dei green pass possono essere effettuate altresì da un incaricato formalmente nominato, tramite l’utilizzo dell’applicazione prevista dalla normativa vigente. Data la peculiarità del settore studi professionali, in cui potrebbe non essere presente un datore di lavoro civilisticamente inteso, è opportuno specificare che questa nozione deve intendersi in senso ampio ed atecnico come avviene ad esempio nell’art.2 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

 

L’art. 3 del dl. 8 ottobre 2021 n.139 ha previsto che per specifiche esigenze organizzative volte a garantire una efficace programmazione dell’attività lavorativa (come ad esempio turnazioni) il datore di lavoro, potrà richiedere ai lavoratori, di comunicare con un preavviso adeguato e necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative un eventuale mancato possesso del green pass. In tal modo il datore di lavoro potrà gestire eventuali carenze di personale dovute al mancato possesso della certificazione verde da parte dei lavoratori. Il dpcm 12 ottobre 2021 ha introdotto ulteriori modalità di verifica e controllo del green pass da parte di datori di lavoro con più di 50 dipendenti, in modalità asincrona, prevedendo apposite funzionalità rese disponibili direttamente dal sito INPS e dalla PN-DGC (Piattaforma nazionale per l’emissione, il rilascio e la verifica delle Certificazioni verdi COVID-19).

 

Su richiesta del soggetto predisposto alla verifica, in caso di dubbi, il lavoratore dovrà esibire un documento di identità in corso di validità, ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’applicazione. L’attività di verifica non dovrà comportare, in alcun caso, la raccolta e la conservazione dei dati dell’intestatario. In ogni caso, il dpcm 12 ottobre 2021 ha stabilito che il personale interessato dal processo di verifica deve essere opportunamente informato dal proprio datore di lavoro sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa, anche mediante una comunicazione resa alla generalità del personale. La mancata verifica o la mancata adozione delle misure organizzative, previste entro il 15 ottobre 2021, comporterà, per il datore di lavoro libero professionista, una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, che in caso di reiterata violazione sarà raddoppiata.

 

Al fine di adempiere efficacemente all’obbligo di predisporre adeguate misure organizzative previste dal Decreto-legge sembrerebbe opportuna la diffusione e la sensibilizzazione, il più capillare possibile, della conoscenza dell’obbligo di possesso ed esibizione del green pass all’interno dello studio professionale. Confprofessioni ha predisposto uno specifico materiale informativo da affiggere all’interno dello studio professionale. Per quanto riguarda il controllo, il titolare o persona da lui incaricata, con nomina formale predisposta dal titolare, dovrà scaricare l’app prevista dalla normativa vigente (App VerificaC19, conforme alla versione europea). È altresì utile e necessario predisporre un protocollo per l’esecuzione delle operazioni di controllo tenendo traccia delle operazioni di verifica e verbalizzando lo svolgimento nel rispetto delle norme sulla privacy.

 

Quanto alle conseguenze per i lavoratori in caso di mancata esibizione della certificazione verde viene previsto che i lavoratori dipendenti dello studio professionale, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso del green pass o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso, non possono entrare nel luogo di lavoro e sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione verde e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. I lavoratori non subiranno conseguenze disciplinari e avranno diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Un particolare disciplina sanzionatoria è stata introdotta per i lavoratori inadempienti delle imprese con meno di 15 dipendenti: in tal caso, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021

 

Per il periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Pertanto, sarà operata una trattenuta della quota giornaliera della retribuzione quante sono le giornate di assenza. L’accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in violazione dell’obbligo di possesso e di esibizione del green pass (rifiuto di esibizione del green pass o mancato possesso in caso ad esempio di controllo a campione), può comportare il pagamento di una sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro a carico del lavoratore. Soggetto competente ad irrogare la relativa sanzione è in questo caso il Prefetto.

 

Diverse i nodi che emergono dall’applicazione della normativa all’interno degli studi professionali: in particolare si segnala il problema dell’eventuale estensione dell’obbligo di green pass anche alla clientela. Infatti non andando a svolgere un’attività lavorativa, l’ingresso nello studio professionale non è subordinato alla presentazione del green pass. Complicata in tal senso una estensione generalizzata anche a questa platea dal momento in cui i professionisti, seppur in forma privata, svolgono un servizio inderogabile e inalienabile al cittadino basti pensare al medico o al dentista per la tutela della salute, all’avvocato per quanto riguarda la giustizia ove appunto, il servizio difficilmente può essere subordinato al possesso di certificazione.

 

Andrea Zoppo

Scuola di dottorato in Apprendimento e innovazione nei contesti sociali e di lavoro

ADAPT, Università degli Studi di Siena

@AndreaZoppo

 

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