Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/61 – Il nuovo CCNL sulla piccola media industria alimentare

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –

potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it

Bollettino ADAPT 25 ottobre 2021, n. 37

 

Contesto del rinnovo

 

Il 21 luglio 2021 è stata siglata l’ipotesi di accordo riguardante il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della piccola e media industria alimentare. L’intesa è stata raggiunta, presso la sede di Confapi, tra UNIONALIMENTARI CONFAPI – Unione nazionale piccola e media industria alimentare e FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL, e avrà decorrenza a partire dal 1° luglio 2020 fino al 31 ottobre 2024. Il rinnovo, pertanto, giunge a più di un anno dalla scadenza del precedente testo.

 

Le parti hanno comunque espresso un giudizio decisamente positivo rispetto ai risultati raggiunti, definiti soddisfacenti rispetto alle richieste avanzate nella piattaforma di rinnovo. In particolare, i principali elementi di novità dell’accordo riguardano – oltre all’aumento della parte salariale – la disciplina del lavoro agile, molto più dettagliata rispetto al precedente accordo (anche con l’aggiunta del diritto alla disconnessione) e le materie dei congedi, della formazione, della salute e del coinvolgimento dei lavoratori e delle lavoratrici.

 

Parte economica

 

Per quanto concerne il trattamento economico, l’accordo di rinnovo prevede l’aumento a regime dei minimi tabellari a € 119,00 lordi mensili, scaglionato in quattro tranches (aprile 2021, giugno 2022, giugno 2023 e giugno 2024). In aggiunta, a partire dal 1° novembre 2023, saranno elevati gli importi relativi all’elemento di garanzia retributiva.

 

Inoltre, i lavoratori saranno destinatari di alcune indennità, pari al 6% della paga base oraria, per attività svolte in particolari condizioni climatiche di freddo, umido e caldo, in considerazione della variabilità dalle condizioni lavorative riguardanti le imprese in cui sono impiegati.

 

In aggiunta, per i lavoratori turnisti panettieri, cioè i soggetti che sostituiscono gli operai fissi in caso di loro assenza dal lavoro, o coloro i quali risultano assunti per un periodo limitato o con contratto a breve termine, competono diverse maggiorazioni, che si aggiungono alla comune retribuzione mensile. Si tratta della maggiorazione del 26,73% a titolo di indennità sostitutiva delle festività nazionali infrasettimanali, nonché della maggiorazione sostitutiva della tredicesima mensilità pari all’8,33%, delle ferie pari al 7,71% e dell’indennità speciale mensile pari al 5,25%. A ogni modo, è permesso al lavoratore di rivendicare ed usufruire di ferie e permessi, la cui retribuzione viene onorata attraverso il pagamento mensile della succitata indennità.

 

Parte normativa

 

Per quanto riguarda le novità sul piano normativo, il testo di rinnovo affronta in maniera innovativa l’istituto del lavoro agile. In particolare, si provvede a fornire la definizione e a illustrare le peculiarità di tale modalità di lavoro: costituzione del rapporto, modalità di svolgimento, diritti e doveri, salute e sicurezza, formazione, diritto alla disconnessione e luogo di lavoro: per quanto concerne quest’ultimo punto, si afferma in particolare che – salvo quanto diversamente stabilito dalla contrattazione aziendale – il lavoro agile può essere svolto o presso la residenza o il domicilio del lavoratore o in altre luoghi convenuti tra le parti, secondo criteri di sicurezza personale, dei dati e dei beni aziendali e riportati nell’accordo individuale.

 

A ogni modo, il presente accordo – a differenza di altri contratti collettivi nazionali riguardanti il mondo delle piccole e medie imprese, che differenziano il lavoro agile dal telelavoro – disciplina unicamente il lavoro agile e non il telelavoro. In particolare, il lavoro agile viene definito come “prestazione di lavoro subordinato che si svolge al di fuori dei locali aziendali attraverso il supporto di strumenti telematici adeguati, senza l’obbligo di utilizzare una postazione fissa durante il periodo di lavoro svolto fuori dall’azienda, pur nel rispetto tassativo della idoneità del luogo quanto sugli aspetti relativi alla sicurezza e alla riservatezza dei dati trattati”.

 

Con riferimento, invece, al diritto alla disconnessione, introdotto ex novo con il presente accordo, l’ipotesi di rinnovo prevede che, salvo disposizioni di miglior favore previste dalle parti nella contrattazione di secondo livello, il lavoratore potrà disattivare propri dispositivi di connessione, evitando così la ricezione di comunicazioni aziendali, al termine della prestazione lavorativa o all’interno della stessa quando si prevede una interruzione temporanea e autorizzata.

 

Il rinnovo disciplina inoltre – per la prima volta nell’ambito del contratto collettivo della piccola media industria alimentare – un particolare tipo di congedo riguardante l’assistenza “intra generazionale”, per il quale l’azienda riconoscerà due mezze giornate di permesso retribuito all’anno, non frazionabili, per assistenza ai genitori anziani (età pari o superiore ai 75 anni).

 

Va segnalata, infine, la valorizzazione della formazione, anche attraverso l’istituzione del delegato alla formazione all’interno della Rsu, il miglioramento della normativa sugli appalti, il rafforzamento della partecipazione e del coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori nonché, da ultimo, l’istituzione di una commissione per l’adeguamento del sistema classificatorio.

 

Nel dettaglio, con riferimento alla formazione, si prevede che la stessa debba avvalersi anche delle potenzialità dell’e-learning, attraverso l’uso delle tecnologie multimediali che consentono modularità e adattabilità dei percorsi formativi alle esigenze organizzative, produttive e individuali.

 

In relazione alla normativa sugli appalti, invece, si prevede che le la stazioni appaltanti inseriranno nei contratti clausole volte a vincolare le imprese appaltatrici all’applicazione dei CCNL del settore merceologico delle attività appaltate, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

 

Parte obbligatoria

 

In merito alla parte obbligatoria del rinnovo, le parti individuano come obiettivo comune la valorizzazione dell’accesso dei giovani al mercato del lavoro nel settore della piccola media industria alimentare: a tal fine vengono, pertanto, designate delle forme di integrazione tra sistema educativo e contesti di lavoro, aventi come scopo quello di premiare l’apprendistato duale quale forma di ingresso prevalente nel mercato del lavoro rispetto ad altre modalità atipiche senza contratto, come i tirocini. Tra le stesse, rientra la volontà di concepire percorsi di istruzione e formazione presso le istituzioni educative che possano condurre all’instaurazione di rapporti di apprendistato duale, e di rendere partecipi gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e le Università STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) nella progettazione dei percorsi di istruzione e formazione che abbiano come fine l’inserimento in azienda, alla luce delle tecnologie dell’industria 4.0 e delle necessità professionali della piccola e media industria alimentare.

 

L’accordo, inoltre, istituisce una Commissione paritetica nazionale composta da 12 membri (6 designati da UnionAlimentari-Confapi e 6 dalle Segreterie nazionali di FAI, Flai, Uila) per l’aggiornamento delle statuizioni previste dal CCNL in riferimento ai processi di trasformazione tecnologica ed organizzativa in atto.

 

In particolare, i lavori della Commissione dovranno utilizzare i seguenti criteri di valutazioni della professionalità: competenze tecniche specifiche; competenze trasversali; polivalenza e polifunzionalità; responsabilità gerarchica.

 

Valutazione d’insieme

 

Le innovazioni introdotte dal testo dell’accordo si sono rese certamente necessarie a seguito dei cambiamenti economici, produttivi e tecnologici che hanno riguardato tale sistema industriale. A tal proposito, le Parti Sociali hanno riconosciuto l’importanza di sostenere i summenzionati sviluppi, cercando di rendere il sistema di relazioni industriali più flessibile, anche con riferimento ai processi dell’industria 4.0. Dal rinnovo, emerge quindi in maniera evidente l’obiettivo comune delle Parti di contribuire, con soluzioni pragmatiche, alla competitività delle imprese e alla valorizzazione del lavoro.

 

Aniello Abbate

ADAPT Junior Fellow

@anycharisma

 

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