L’appalto di servizi e l’onere della prova: alcune precisazioni dal Tribunale di Roma
| di Luca Ciloni
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 5650 del 13 maggio 2026, si è pronunciato recentemente su una criticità ricorrente nella gestione degli appalti di servizi labour intensive: il delicato confine tra appalto legittimo e interposizione illecita di manodopera. Nel caso in questione, il giudice capitolino è stato chiamato a dirimere una vertenza basata sul ricorso presentato da un gruppo di lavoratori, impiegati stabilmente con mansioni di addetti all’accoglienza e alla portineria presso gli stabili di un’azienda committente, ma formalmente assunti da varie società intermediarie succedutesi nel corso degli anni, nell’ambito di plurimi contratti di appalto.
I ricorrenti hanno domandato al giudice l’accertamento di un’interposizione vietata, sul presupposto della non genuinità dei contratti di appalto intercorsi tra le società, rivendicando la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato diretto con la parte resistente, in quanto effettiva utilizzatrice della prestazione lavorativa. Alla luce di ciò, gli stessi hanno rivendicato il conseguente inquadramento nella seconda area professionale, primo livello retributivo, previsto dal CCNL Credito applicato dall’azienda madre.
Sul piano processuale, il nodo centrale della controversia risiede nella rigorosa declinazione dei principi in materia di onere della prova. A fronte delle allegazioni dei lavoratori, i quali hanno fornito elementi atti a dimostrare il loro effettivo inserimento nell’organizzazione della committente e l’assoggettamento al suo potere direttivo, incombeva sulla società resistente l’onere di provare il fatto impeditivo della pretesa attorea. In particolare, l’azienda avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza di un valido e genuino contratto di appalto ex art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, fornendo la prova che i datori di lavoro formali avessero realmente organizzato i mezzi e assunto il rischio d’impresa.
Nel tentare di assolvere a tale onere, tuttavia, la società ha formulato contestazioni che il giudice ha ritenuto del tutto generiche, limitandosi a negare le tempistiche di inizio del servizio dedotte dalle controparti senza offrire ricostruzioni fattuali alternative. Ma è proprio sul piano della produzione documentale che l’impianto difensivo ha manifestato le sue lacune insanabili.
Per i primi anni di espletamento del servizio (fino al giugno 2011), l’azienda non ha prodotto alcun contratto giustificativo, limitandosi ad affermare in giudizio che il documento originario fosse andato smarrito a causa del tempo trascorso. Una difesa ritenuta del tutto inidonea dal Tribunale: in difetto di puntuali allegazioni probatorie su come fosse disciplinata concretamente l’attività in quegli anni (oggetto dell’appalto, luogo di espletamento, modalità organizzative), l’esistenza stessa di una genuina esternalizzazione è risultata non provata.
Invece, riguardo alle annualità successive al luglio 2011, la società ha depositato una serie di Accordi Quadro stipulati con grandi operatori del settore della vigilanza. In questo frangente, il Tribunale ha rilevato una disconnessione documentale dirimente: i lavoratori ricorrenti, pur operando presso la committente, non risultavano dipendenti di queste società appaltatrici principali, bensì di ulteriori soggetti giuridici terzi. Per legittimare l’intera filiera e paralizzare la domanda dei lavoratori, l’azienda avrebbe dovuto ottemperare al proprio onere probatorio depositando in giudizio i contratti di subappalto. L’omissione di quest’ultimo tassello documentale, quale unico strumento idoneo a legare giuridicamente i formali datori di lavoro all’appaltatore principale, ha determinato la definitiva soccombenza della resistente.
Proprio in relazione a queste pesanti mancanze, la pronuncia assume particolare rilevanza poiché valorizza la dirimente importanza probatoria del contratto scritto. Il giudice compie un puntuale excursus normativo, ricordando come il d.lgs. n. 276/2003 non abbia affatto eliminato il divieto di somministrazione irregolare storicamente sancito dalla legge n. 1369 del 1960. La dissociazione tra datore di lavoro formale e utilizzatore sostanziale resta a tutti gli effetti un’eccezione nel nostro ordinamento, ammessa lecitamente solo all’interno degli specifici schemi tipizzati dal legislatore.
Sebbene l’appalto di servizi in termini generali non richieda per legge la forma scritta ad substantiam, il caso di specie presentava una peculiarità vincolante: gli stessi Accordi Quadro prodotti dalla committente imponevano esplicitamente all’appaltatore di stipulare gli eventuali subappalti in forma strettamente scritta e di trasmetterli per presa visione. Richiamando l’art. 1352 del Codice civile, il Tribunale rileva come, in presenza di un patto sulla forma, si presuma che questa sia stata voluta per la validità stessa dell’atto. Di conseguenza, in mancanza della forma pattuita, la mancata produzione documentale assume un’importanza probatoria assoluta, insuperabile e non sanabile in via sussidiaria tramite testimoni. In assenza di contratti scritti capaci di comprovare l’organizzazione dei mezzi e l’assunzione del rischio d’impresa da parte dei subappaltatori, l’azienda si è configurata come un soggetto limitatosi a comprare illegalmente manodopera.
Oltre alla caducazione formale, la fittizietà dell’esternalizzazione è emersa in modo conclamato dall’accertamento di specifici indici sintomatici. Dalle carte processuali è risultato evidente come le società intermediarie fossero soggetti di pura facciata, la cui attività si limitava alla mera gestione amministrativa ed elaborazione delle buste paga, senza alcun reale coinvolgimento nella prestazione d’opera.
Ciò che ha permesso di “smascherare” l’interposizione è stato l’effettivo esercizio del potere direttivo e organizzativo, che faceva capo in via esclusiva al personale dell’azienda committente. Erano infatti i dipendenti dell’istituto utilizzatore a impartire le istruzioni quotidiane, a organizzare la turnazione e a verificare l’esecuzione del servizio di portineria. Tale egemonia organizzativa si è saldata con la continuità strutturale della prestazione: i ricorrenti hanno continuato a prestare la propria attività sempre presso le medesime sedi aziendali della società committente e con le medesime mansioni per oltre un decennio ininterrottamente, a prescindere dai continui avvicendamenti di facciata delle ditte appaltatrici.
In questa prospettiva, l’interposizione illecita si rivela quale impiego meramente strumentale del contratto di appalto, piegato a finalità elusive e tradotto, sul piano sostanziale, in una sistematica pratica di dumping contrattuale e salariale.
Priva di reali motivazioni strategiche legate all’efficienza o all’acquisizione di un servizio specializzato, l’esternalizzazione degenera in un uso distorto – e non genuino – dello schema negoziale dell’appalto: il contratto diviene così lo schermo per eludere l’applicazione di trattamenti collettivi più onerosi e maggiormente garantisti, come quelli previsti dal CCNL Credito, consentendo di remunerare il medesimo lavoro mediante i contratti di settore meno tutelanti applicati dalle società intermediarie. In tal modo si realizza una riduzione artificiosa del costo del lavoro, perseguita attraverso una dissociazione meramente formale tra datore di lavoro e utilizzatore effettivo della prestazione.
Le conseguenze processuali generate da una simile leggerezza procedurale si misurano con impatti economici e organizzativi spesso molto gravosi. Accertata la fittizietà dell’appalto per difetto dei requisiti previsti dall’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003, e la conseguente configurazione di una somministrazione irregolare di manodopera, il giudice ha dichiarato costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente in capo alla società utilizzatrice. A cascata, la resistente è stata condannata a corrispondere le differenze retributive calcolate sui parametri del CCNL originariamente eluso (CCNL Credito).
La pronuncia del Tribunale di Roma si erge dunque a severo monito per gli operatori del mercato del lavoro: il presunto vantaggio economico ricavato dal dumping salariale e normativo si rivela, in realtà, un risparmio solo apparente, destinato a tradursi in un significativo aggravio patrimoniale per l’impresa. L’impiego di modelli organizzativi flessibili esige, infatti, una puntuale e continua verificabilità della filiera contrattuale, che deve articolarsi su due profili inscindibili. Da un lato, emerge in modo dirimente l’importanza del contratto scritto: la sua rigorosa formalizzazione e conservazione non rappresenta un mero onere burocratico, ma costituisce il primo e indispensabile elemento di prova per attestare la liceità dei rapporti di appalto e subappalto. Dall’altro lato, la sentenza ribadisce con forza l’importanza che la sostanza corrisponda alla forma: la tenuta giuridica dell’operazione non si esaurisce nel dato cartolare, ma esige che la genuinità del contratto sia reale e sostanziale. Un appalto documentato in modo ineccepibile, ma smentito nei fatti dall’esercizio diretto del potere direttivo da parte del committente, degrada inevitabilmente in un’illecita interposizione. Solo il saldo presidio congiunto di questi due elementi – regolarità formale ed effettività sostanziale dell’organizzazione – costituisce l’unica vera misura di salvaguardia della stabilità economica e giuridica dell’impresa.
Bollettino ADAPT 8 giugno 2026, n. 22
ADAPT Junior Fellow
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