Brevi note sul tirocinio professionale per la professione di Commercialista

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Bollettino ADAPT 26 aprile 2022, n. 16
 
Le professioni ordinistiche sono regolamentate, in particolar modo, dal D.p.r. n. 137/2012, che regola il loro accesso e il loro esercizio, sulla base di quanto sancito dall’art. 33, comma 3, Cost.: “E’ prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale”.
 
Tra le professioni regolamentate di cui all’art. 1, D.p.r. n. 137/2012, ovvero quelle attività, o insieme delle attività, “riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d’iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità”, vi è anche quella di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile.
 
Ai fini dell’esercizio della suddetta professione regolamentata, quindi, si rende necessario porre in atto quel particolare percorso previsto dalla legge, di cui il punto focale è indubbiamente il periodo di tirocinio professionale, che trova la generalità dei suoi fondamenti, e delle sue peculiarità, nei seguenti riferimenti normativi (e non solo):

– D.lgs. n. 139/2005, artt. da 40 a 48;

– D.p.r. n. 137/2012, art. 6, rubricato “tirocinio per l’accesso”;

– Decreto MIUR 143/2009, “Regolamento del tirocinio professionale per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139”;

– Circolare 01/0231-bis dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti, in cui vengono chiarite, tra le tante cose, le lauree abilitanti e i requisiti indefettibili del dominus;

– Decreto MIUR 5 novembre 2010, in cui è peraltro chiarito che “Il percorso di studio deve comunque garantire una specifica formazione nelle materie previste dall’art. 4, del D.lgs. n. 39/2010 che costituiscono contenuti obbligatori dell’esame di Stato per l’abilitazione all’attività di revisione legale dei conti”.
 
I tratti essenziali del tirocinio in oggetto sono in breve esaustivamente riassunti dai siti web degli ordini provinciali di riferimento, di cui si riportano due estratti:

– “il tirocinio professionale è requisito propedeutico al sostenimento dell’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile. Per sostenere l’esame di abilitazione professionale, al termine del percorso di studi universitari, è necessario svolgere un periodo di diciotto mesi di tirocinio presso un Dottore Commercialista o un Esperto Contabile iscritto all’Albo da almeno 5 anni” (Cfr. sito web ODCEC Brescia);

– “Per effettuare il tirocinio è necessario iscriversi all’apposito registro dei tirocinanti. Il registro è tenuto da ciascun Ordine territoriale che ne cura l’aggiornamento e verifica periodicamente l’effettivo svolgimento del tirocinio anche tramite resoconti e colloqui con il tirocinante. Il periodo di tirocinio decorre dalla data di protocollo della Segreteria, così come previsto dal D.M. n. 143 del 7/8/2009 art. 8 comma 1. Il praticantato può essere svolto anche contestualmente al biennio di studi relativo al conseguimento della laurea specialistica o magistrale, purché il corso di studi sia svolto conformemente agli accordi siglati dal Consiglio dell’Ordine e delle Università, nel rispetto delle previsioni contenute nella convenzione quadro siglata dal Consiglio Nazionale e dal MIUR. Il tirocinante può, inoltre, svolgere parte del tirocinio all’estero (per un periodo non superiore a 6 mesi) previo consenso del Dominus e dell’Ordine in cui risulta iscritto, presso un Professionista abilitato e iscritto in uno degli Organismi riconosciuti” (Cfr. sito web ODCEC Milano).
 
Anche in questo caso, come per altre casistiche già analizzate in precedenza, si è in presenza di una forma di lavoro senza contratto, che trova la sua radice, e la sua giustificazione, nella necessità, per il praticante, di apprendere a tutto campo una determinata attività professionale. Il Legislatore, in buona sostanza, a tal proposito ha previsto che la via d’accesso alla professione, e alla relativa professionalità, e quindi al preliminare esame di Stato, fosse da svolgersi tramite una sorta di training. Detto training, pur caratterizzato di fatto dalla resa di una prestazione di lavoro, non può essere definito strettamente lavorativo, ovvero soggetto a contratto di lavoro subordinato, e pertanto alle regole del diritto del lavoro stricto sensu, ma è soggetto alle precipue regole previste per ogni singolo ordine professionale, sulla base dei dettami del D.p.r. n. 137/2012, ed in particolar modo quelli dell’art. 6, comma 6, laddove è previsto che “Il tirocinio professionale non determina l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale”.
 
In data 7 aprile 2022 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili (CNDCEC) ha pubblicato sul proprio sito, nella pagina “Pronto ordini”, una risposta fornita in materia di tirocinio professionale, dall’oggetto “PO 65-2022 Tirocinio”.
 
Nel dettaglio, nel quesito pervenuto al Consiglio Nazionale, in data 3 marzo 2022, è stato domandato se un soggetto avesse i requisiti per l’iscrizione al registro dei tirocinanti, considerate le disposizioni di cui all’art. 5, D.M. n. 143/2009, e art. 40, commi 4 e 5, d.lgs. n. 139/2005.
 
In particolare, è stato chiesto se “un diploma nell’ambito di una Scuola diretta a fini speciali in amministrazione e controllo aziendale che sarebbe poi confluita in un Corso di diploma universitario triennale in economia ed amministrazione delle imprese” potesse essere ritenuto un titolo idoneo, e quindi equipollente, ai titoli richiesti per l’iscrizione al registro suddetto.
 
A tal proposito, si premette che:

a)ex 1, Dpr n. 162/1982, “Presso le Università possono essere costituite […] scuole dirette a fini speciali per il conseguimento di diplomi post-secondari per l’esercizio di uffici o professioni, per i quali non sia necessario il diploma di laurea, ma sia richiesta ugualmente una formazione culturale e professionale nell’ambito universitario”;

b) ex 2, comma 1, l. n. 341/1990, “Il corso di diploma si svolge nelle facoltà, ha una durata non inferiore a due anni e non superiore a tre, e comunque corrispondente a quella eventualmente stabilita dalle norme della Comunità economica europea per i diplomi universitari di primo livello ed ha il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali”;

c) ex 17, comma 1, l. n. 240/2010I diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, purché della medesima durata, sono equipollenti alle lauree di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”.
 
Ebbene, innanzitutto il Consiglio Nazionale ricorda che il canale “Pronto Ordini”, istituito dall’ODCEC, è volto a consegnare esclusivamente pareri su questioni interpretative di carattere generale, anche sull’equivalenza dei titoli che permettono l’accesso al predetto registro (cfr. informativa n. 50/2017). Il Consiglio dell’ordine, pertanto, mantiene ovviamente il suo compito di avamposto territoriale rispetto alle questioni attinenti al legale esercizio dell’attività professionale tout court, ai sensi dell’art. 12, d.lgs. n. 139/2005, tenuto conto delle funzioni decisorie in capo al Consiglio Nazionale o al Consiglio Nazionale di disciplina, ex art. 29, d.lgs. n. 139/2005, ed al loro potere, quindi, di dirimere la questione specifica.
 
La risposta al quesito in analisi è, tuttavia, certamente utile, poiché ricorda e delinea alcuni punti salienti in materia, consegnando un tassello finale a suo modo fondamentale.
 
In particolare, procedendo in una elencazione espositiva, ai fini di una più immediata e semplice consultazione, è ricordato che:

1) ex art. 17, comma 4, l. n. 240/2010, fu stabilito che “Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è identificata l’attuale classe di appartenenza del titolo di laurea a cui fanno riferimento i diplomi universitari rilasciati dalle scuole dirette a fini speciali e i diplomi universitari dell’ordinamento previgente”;

2) la predetta equipollenza, pur come visto sancita, non è stata nel dettaglio individuata, tramite l’assegnazione alle classi di appartenenza del titolo di laurea, ai sensi del comma 4 sopracitato;

3) l’unica equipollenza ad oggi dettagliata riguarda, esclusivamente, l’ambito per l’accesso ai pubblici concorsi, ex decreto interministeriale 11 novembre 2011, di “equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del D.P.R. n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della legge n. 341/1990”, e sua integrazione tramite decreto interministeriale 8 gennaio 2013.
 
Pertanto, non essendo stato ultimato il predetto iter, ad oggi, se non per l’ambito che attiene alla partecipazione ai concorsi pubblici, non è stata sancita nel dettaglio l’equipollenza dei titoli di studio, che non può, quindi, essere fatta valere per il percorso d’accesso alla professione ordinistica. L’ultimazione a stretto giro della citata equipollenza apparirebbe, in tutta evidenza, l’appropriata e necessaria chiusura di un cerchio aperto ormai anni fa.
 
Marco Tuscano

Consulente del lavoro

@MarcoTuscano

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