AI e lavoro: il coinvolgimento dei lavoratori preso sul serio. Nuove conferme dalla Francia

Interventi ADAPT

| di Emanuele Dagnino

Bollettino ADAPT 7 luglio 2025, n. 26

Nell’affrontare il complesso fenomeno dell’ingresso dell’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro con l’obiettivo di tutelare diritti e interessi dei lavoratori e al contempo, sfruttare le potenzialità di tali tecnologie per il sistema economico, i legislatori – a livello sovranazionale con il Regolamento (UE) 2024/1689, ma anche, anticipando la legislazione euro-unitaria, all’interno di molti ordinamenti nazionali – hanno deciso di integrare la logica del divieto, da applicare ai più gravi rischi derivanti dall’uso dell’IA con quella del coinvolgimento dei lavoratori nei processi di implementazione delle novità tecnologiche a garanzia della sostenibilità sociale della trasformazione in atto.

Pertanto, oltre ad essere un fattore fondamentale per l’accettazione da parte dei lavoratori delle nuove pratiche tecnologiche adottate dall’azienda, le più o meno intense forme di coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori previste dalle normative vigenti rappresentano un passaggio ineludibile per una corretta adozione dell’intelligenza artificiale nei contesti produttivi, con possibili conseguenze di rilievo in caso di inadempimento da parte datoriale.

In Italia, la questione della violazione degli obblighi informativi e di trasparenza previsti dall’art. 1-bis del d.lgs.  n. 152/1997 ha finora interessato un settore specifico – quello del food delivery – con l’accertamento della natura antisindacale della condotta reticente delle aziende che non avevano fornito le significative informazioni ivi richieste (per un primo commento E. Dagnino, Obblighi informativi in materia di algoritmo e condotta antisindacale: i primi effetti di una disposizione dibattuta, in Bollettino ADAPT 12 aprile 2023, n. 14).

La vicenda decisa dal Tribunale francese di Nanterre (Ordonnance 14 Fevrier 2025, N° RG 24/01457), che qui si commenta, relativa ai diritti di coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori rispetto all’introduzione di tecnologie di intelligenza artificiale, consente di sottolineare alcuni elementi di riflessione di interesse anche per il contesto interno.

La decisione si riferisce all’implementazione di un progetto di transizione digitale all’interno di una azienda finalizzato all’introduzione di alcuni applicativi di intelligenza artificiale, rispetto al quale le rappresentanze sindacali aziendali (comité social et économique) avevano chiesto di essere consultati e lamentavano in giudizio il mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente affinché potessero rimettere all’azienda il loro parere (L. 2312-15, Code du travail). Accertata l’adozione e l’utilizzo in forme non soltanto sperimentali e pilota, ma già riguardanti una parte dei lavoratori, delle tecnologie di IA, il Tribunale ha accolto la richiesta del comité, ordinando la sospensione dell’utilizzo dei software fino al termine della consultazione, comprensiva dei tempi previsti per il supporto di un esperto esterno, e condannando l’azienda al pagamento di una provvisionale in favore del CSE.

Trattandosi di una ordinanza emessa ad esito di giudizio sommario, la decisione non approfondisce puntualmente alcuni aspetti del complesso sistema di regole relative alla informazione e consultazione del comité in Francia, ma alcuni elementi possono essere rilevati.

In particolare, benché similmente all’ordinamento italiano, l’ordinamento francese si limiti a prevedere un diritto di informazione relativamente ai «trattamenti automatizzati per la gestione del personale e a tutte le loro modifiche» (L.2312-38, II), nell’introduzione dell’intelligenza artificiale è necessario considerare le previsioni di carattere più generale che riguardano l’introduzione di nuove tecnologie e le modifiche alle condizioni di lavoro. Nel caso francese, questo comporta che la consultazione risulti necessaria per le tecnologie che comportano un controllo dei lavoratori e per quelle che supportano i processi di selezione del personale (sempre L. 2312-38, rispettivamente III e I) e, più in generale, per ogni tecnologia (o modifica della stessa) che impatti «sulle condizioni di salute e sicurezza o sulle condizioni di lavoro» (L. 2312-8), oltre che nei casi in cui la stessa si renda necessaria per le implicazioni dell’IA relative alle politiche strategiche o ad altri aspetti di interesse generale nell’impresa (S. Sereno, Le déploiement de l’IA dans le monde du travail : entre pratiques et (non-)droits, in Revue de droit du travail, 2025, 1, 45).

Pochi dubbi che, in molti casi, il diritto di informazione specifico sui trattamenti automatizzati risulti funzionale a più incisive forme di coinvolgimento previste dall’ordinamento, incidendo di conseguenza sulla conformità dell’introduzione delle tecnologie al quadro normativo vigente e sui diversi passaggi e tempi del processo di implementazione dell’innovazione tecnologica che si vuole apportare nel contesto produttivo.

Si tratta di un memento utile anche per gli operatori italiani. Come noto, lo stesso art. 1-bis del d.lgs. n. 152/1997 richiama esplicitamente l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori e il Garante Privacy ha già avuto modo di sottolineare come, in molti casi, l’adozione dell’intelligenza artificiale sarà soggetta alla procedura concertativo-autorizzatoria ivi prevista (accordo sindacale o, in mancanza, autorizzazione dell’ITL) ([1]). A ciò si aggiungono, i più generali diritti di consultazione previsti dal d. lgs. n. 25/2007 che trovano applicazione, quanto meno, quando l’IA comporti «rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro» (art. 4, co. 3).

Se al momento non si conoscono contenziosi in materia, l’ordinanza francese dimostra che il tema si porrà anche nei settori economici più tradizionali che si affacciano alla transizione digitale: per fare in modo che non diventi una nuova area di contenzioso è importante che gli operatori prendano il coinvolgimento dei lavoratori sul serio.

Emanuele Dagnino

Ricercatore tenure track di diritto del lavoro,
Università degli Studi di Milano

@EmanueleDagnino

([1]) GPDP, Provvedimento 2 agosto 2024, n. 477.