Incapacità naturale del lavoratore e termine decadenziale di impugnazione del licenziamento

Interventi ADAPT

| di Matteo Di Francesco

Le Sezioni Unite della Cassazione applicano l’intervento della Corte costituzionale sul termine di impugnazione del licenziamento, riconoscendo al lavoratore in condizione di incapacità naturale la possibilità di agire entro il termine complessivo di 240 giorni e aprendo nuovi profili di attenzione per i datori di lavoro.

La vicenda trae origine da un licenziamento disciplinare intimato per iscritto ad una lavoratrice, la quale – a causa di uno stato di incapacità naturale di intendere e di volere sussistente al momento della ricezione dell’atto di recesso – non aveva provveduto all’impugnazione stragiudiziale nel termine di sessanta giorni previsto dall’art. 6, comma 1, della L. 15 luglio 1966, n. 604. I giudici di merito avevano dichiarato la decadenza dal diritto di impugnare il licenziamento, ritenendo il termine insuscettibile di sospensione o differimento per effetto delle condizioni soggettive del destinatario dell’atto recettizio. Il ricorso è giunto innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, già investite della questione a seguito dell’ordinanza interlocutoria n. 27483/2023 della Sezione Lavoro, con la quale la causa era stata rimessa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. Queste ultime, con ordinanza n. 23874/2024, hanno sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, della L. 604/1966. La questione è stata iscritta al n. 202 del R.G. della Corte costituzionale che si è pronunciata con la sentenza n. 111/2025.

Per decenni la giurisprudenza di legittimità e di merito aveva adottato un’interpretazione rigorosa e sostanzialmente uniforme: il termine di sessanta giorni di cui all’art. 6, comma 1, L. 604/1966 costituisce un termine di decadenza, come tale insuscettibile – ai sensi dell’art. 2964 c.c. – sia di interruzione sia di sospensione, senza che rilevino le condizioni soggettive del destinatario, ivi inclusa l’incapacità di intendere e di volere. La regola dell’art. 1335 c.c. operava sul piano meramente oggettivo della conoscibilità della dichiarazione, individuata attraverso il suo arrivo all’indirizzo del destinatario, e l’art. 428 c.c. – che prevede l’annullabilità degli atti compiuti dall’incapace naturale – era ritenuto inapplicabile al caso del mancato compimento di un atto (l’impugnazione), senza offrire, pertanto, uno specifico rimedio al lavoratore incapace rimasto inerte. Tale impostazione era conforme alla ratio acceleratoria della disciplina, diretta a far emergere tempestivamente il contenzioso sull’atto datoriale.

A fronte dell’impermeabilità della disciplina codicistica a soluzioni interpretative correttive, le Sezioni Unite hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, L. 604/1966, in riferimento agli artt. 3, 4 comma 1, 24 comma 1 e 35 comma 1 Cost. La Consulta, con sentenza n. 111 del 18 luglio 2025, ha accolto la questione, dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che:

«se al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento o in pendenza del termine di sessanta giorni previsto per la sua impugnazione, anche extragiudiziale, il lavoratore versi in condizione di incapacità di intendere o di volere, non opera l’onere della previa impugnazione, anche extragiudiziale, e il licenziamento può essere impugnato entro il complessivo termine di decadenza di duecentoquaranta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, mediante il deposito del ricorso, anche cautelare, o la comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato.»

La Corte ha così operato un bilanciamento tra l’interesse alla certezza dei rapporti giuridici – che informa l’istituto della decadenza – e i diritti fondamentali del lavoratore incapace, preservando uno sbarramento finale fisso di 240 giorni (somma del termine stragiudiziale di 60 giorni e di quello giudiziale di 180 giorni ex art. 6, comma 2), in linea con il precedente additivo di Corte Cost. n. 212/2020 in tema di ricorso cautelare.

Le Sezioni Unite hanno applicato il dictum della Consulta, statuendo che: (i) lo stato di incapacità naturale non supera la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., la quale continua ad operare su parametri oggettivi; (ii) per effetto dell’addizione costituzionale, tuttavia, il lavoratore che al momento della ricezione dell’atto o in pendenza del termine versi in condizione di incapacità naturale di intendere e di volere è esonerato dall’onere della previa impugnazione stragiudiziale; (iii) il licenziamento può essere impugnato direttamente in sede giudiziale (anche cautelare) ovvero con comunicazione di richiesta di conciliazione/arbitrato entro il termine complessivo di 240 giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso; (iv) la prova dell’incapacità naturale è a carico del lavoratore e deve essere processualmente accertata.

La sentenza, pur costituendo un’applicazione doverosa e coerente del diritto vivente formatosi all’esito dell’intervento additivo della Corte Costituzionale, introduce nell’ordinamento giuslavoristico un elemento di significativa incertezza dal punto di vista datoriale, che merita di essere analizzato con attenzione pratica.

Il punctum dolens per il datore di lavoro risiede nella durata dell’incertezza: mentre in regime ordinario la stabilizzazione degli effetti del licenziamento avviene entro 240 giorni dalla comunicazione dell’atto (60 + 180), con la nuova disciplina – qualora il lavoratore deduca l’incapacità naturale – l’azienda non potrà mai considerare definitivamente consolidata la propria posizione prima che siano trascorsi i 240 giorni dalla data di ricezione dell’atto da parte del lavoratore, a prescindere dall’inerzia di quest’ultimo nel primo bimestre. In concreto, il datore di lavoro che abbia ricevuto assenza di contestazioni nei primi 60 giorni non potrà confidare in alcun consolidamento anticipato, dovendosi attendere l’intero termine di 240 giorni.

Sotto il profilo probatorio, la questione si presta a potenziali abusi processuali: la dimostrazione a posteriori dello stato di incapacità naturale richiede, è vero, un rigoroso accertamento giudiziale, ma la stessa introduzione del tema apre spazi di contenzioso in fattispecie che, in precedenza, sarebbero state risolte in limine per decadenza. Il rischio è che la nuova “porta di ingresso” al merito del licenziamento – la deduzione dell’incapacità naturale – venga invocata strumentalmente per aggirare le decadenze, onerandosi poi il giudice di una CTU medico-legale retrospettiva di difficile esecuzione.

Sotto il profilo operativo, è opportuno che le imprese adottino alcune cautele: (a) conservare con scrupolo la documentazione relativa al rapporto di lavoro e al procedimento disciplinare, nonché ogni elemento oggettivamente disponibile e pertinente ai fini della ricostruzione delle circostanze nelle quali è stato intimato e ricevuto il licenziamento; (b) nel rispetto dei limiti posti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e dell’art. 5 L. 300/1970, prestare attenzione agli eventuali elementi che possano rendere necessario un approfondimento della condizione del lavoratore, avvalendosi, se previsto, dei soggetti e delle procedure istituzionalmente competenti; (c) nel caso in cui il lavoratore deduca l’incapacità naturale, verificare rigorosamente la sussistenza dei relativi presupposti e la loro dimostrazione in giudizio, evitando un’estensione indebita della nozione, la quale – come precisato dalla stessa Corte Costituzionale – richiede una perturbazione delle facoltà cognitive o volitive tale da impedire la comprensione dell’effettiva portata dell’atto espulsivo.

Il principio affermato è costituzionalmente necessitato e non privo di razionalità sistematica, ispirandosi a precedenti addizioni della Consulta in materie connotate da analoga esigenza di tutela dell’incapace. Tuttavia, si deve registrare con riserva critica la scelta di non operare un contemperamento più netto degli interessi in campo, ad esempio ancorando il beneficio della disapplicazione del termine stragiudiziale alla sola incapacità documentata e certificata anteriormente all’atto di recesso, piuttosto che a quella accertata in via retrospettiva. La soluzione adottata, pur preservando lo sbarramento dei 240 giorni – apprezzabile presidio di certezza – genera una zona grigia di incertezza che penalizza la posizione datoriale in misura non necessariamente proporzionata alla finalità perseguita.

Bollettino ADAPT 28 settembre 2026, n. 34

Matteo Di Francesco

Avvocato

Professore a contratto Università degli Studi di Napoli Parthenope e Libera Università di Bolzano

ADAPT Professional Fellow