Chi governa la previdenza complementare? La portabilità del contributo datoriale tra contrattazione e mercato dopo l’Avviso comune del 26 maggio 2026
| di Michele Dalla Sega
La Legge di Bilancio 2026 rilancia la previdenza complementare con nuove adesioni automatiche e la portabilità del contributo datoriale, riaprendo però il confronto tra Governo e parti sociali. Al centro del dibattito non c’è solo la concorrenza tra fondi pensione, ma il futuro stesso del secondo pilastro previdenziale e il difficile equilibrio tra libertà di scelta, contrattazione collettiva e sostenibilità del sistema.
Nell’ambito del dibattito sull’ultima legge di bilancio, tra le varie misure riguardanti la materia lavoristica e previdenziale, sono passate parzialmente sotto traccia le rilevanti novità riguardanti la previdenza complementare. Questo un po’ per il limitato interesse che solitamente accompagna il tema, un po’ per l’entrata in vigore non immediata delle nuove regole, che saranno operative – in buona parte – a partire dal 1° luglio 2026.
Eppure, guardando alle previsioni introdotte dal legislatore, l’impressione è quella di un intervento non di mera manutenzione, ma potenzialmente strutturale, volto a rivitalizzare un secondo pilastro previdenziale che, come certificano annualmente i dati della COVIP, fatica ancora a consolidarsi, specie nelle fasce più vulnerabili della popolazione, lavorativa e non (si veda, da ultimo, Covip, Relazione per l’anno 2024, 2025).
La nuova adesione automatica: il canale negoziale come infrastruttura del sistema
In questo senso, la nuova modalità di adesione automatica alla previdenza complementare, introdotta dall’art. 1, commi 204 e 205, della L. n. 199/2025, pur prevedendo la possibilità di rinuncia del lavoratore entro 60 giorni, rappresenta un significativo cambio di passo rispetto al precedente meccanismo del silenzio-assenso, per almeno tre ragioni: i tempi maggiormente ristretti per una decisione del lavoratore (60 giorni contro i precedenti sei mesi), l’estensione del meccanismo anche ai lavoratori non di prima assunzione (ossia a coloro per i quali il nuovo datore deve verificare le scelte previdenziali già effettuate in precedenti rapporti di lavoro) e, soprattutto, la destinazione alla previdenza complementare, in caso di mancata risposta del lavoratore, non solo del TFR maturando (come precedentemente previsto) bensì anche del contributo a proprio carico e a carico dell’azienda stabilito dal contratto collettivo.
È proprio qui che si colloca la novità più rilevante. La nuova adesione automatica è infatti destinata, da un lato, a favorire le iscrizioni ai fondi e a incrementarne i flussi di finanziamento, dall’altro, a consolidare il ruolo della contrattazione collettiva nella costruzione delle tutele pensionistiche complementari. La forma pensionistica di riferimento destinataria delle adesioni automatiche, infatti, in linea con la regola del “vecchio” silenzio-assenso, rimane quella prevista dagli accordi o contratti collettivi applicabili, che rinviano per lo più ai c.d. fondi negoziali, istituiti e sviluppati dalle parti sociali attraverso la contrattazione collettiva.
Si pensi, ad esempio, al caso di un lavoratore neoassunto nel settore metalmeccanico al quale si applichi il CCNL Industria metalmeccanica e installazione di impianti (Cod. CNEL C011): con la nuova forma di adesione automatica, nel caso in cui non esprima volontà contraria entro 60 giorni, sarà iscritto al fondo di previdenza complementare di categoria Cometa, con conferimento del TFR maturando e versamento dei contributi a carico del datore di lavoro e, ove dovuto ai sensi di legge, del lavoratore, nelle misure previste dal contratto collettivo.
Il nodo irrisolto della portabilità del contributo datoriale
Le riforme previdenziali che si sono susseguite dall’inizio degli anni ’90 mostrano tuttavia come, in ogni intervento sulla materia, il legislatore si sia mostrato ben attento a bilanciare la salvaguardia del ruolo dei fondi negoziali, che costituiscono il nucleo d’origine della previdenza complementare, con i profili di concorrenzialità da garantire alla luce della sempre più ampia apertura a forme pensionistiche di tipo diverso (fondi aperti, PIP, PEPP), che rispondono maggiormente a logiche di mercato. L’impianto del d.lgs. 124/1993 e, ancor di più, del d.lgs. 252/2005 si strutturano e si sviluppano, a ben vedere, su questo compromesso, che ha finora consentito uno sviluppo di soluzioni articolate, in cui i fondi negoziali continuano ad essere la meta di destinazione privilegiata delle iscrizioni alla previdenza complementare (con oltre 4,1 mln di iscritti attestati dalla COVIP a fine 2024), tallonati tuttavia dai prodotti pensionistici individuali (3,8 mln circa) e, in misura minore, dai fondi aperti (2 mln circa).
In questo equilibrio faticosamente raggiunto dal legislatore vi è tuttavia sempre stato un convitato di pietra, rappresentato dalla libera portabilità del contributo datoriale tra le varie forme pensionistiche. Il tema era già chiaramente presente nella legge delega del 2004, che, nel ridisegnare il secondo pilastro pensionistico, sembrava voler rafforzare la parificazione tra le diverse forme pensionistiche e la libertà di circolazione del lavoratore all’interno del sistema. In particolare, la delega aveva prospettato – in maniera difficilmente equivocabile – una disciplina più aperta anche sul versante del contributo datoriale, prevedendo che tale contributo potesse affluire alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore o verso la quale questi intendesse trasferirsi (cfr. art. 1, c. 2, lett. e, nn. 3 e 4, L. n. 243/2004).
Alla prova dei fatti, tuttavia, questa linea è stata ampiamente disattesa dal d.lgs. n. 252/2005. Il legislatore delegato, anche a seguito delle tensioni emerse nel confronto con le parti sociali, ha finito per conservare un ruolo decisivo alla contrattazione collettiva, subordinando il trasferimento del contributo datoriale ai “limiti” e alle “modalità” stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali (art. 14, comma 6, D. Lgs. n. 252/2005).
La legge di bilancio 2026 e l’apertura alla contendibilità del contributo
Letto in termini tecnici, l’intervento della Legge di Bilancio 2026, che ha espressamente eliminato il riferimento a vincoli e limiti della contrattazione collettiva, può essere interpretato come una tardiva attuazione della delega, con oltre vent’anni di ritardo rispetto alle indicazioni promosse dal legislatore delegante. La norma di cui all’art. 14, comma 6, nella nuova versione, appare in questo senso cristallina, stabilendo che in caso di trasferimento della posizione individuale da un fondo negoziale a una forma pensionistica di mercato, il lavoratore avrà “diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell’eventuale contributo a carico del datore di lavoro”.
Questa lettura tecnica, tuttavia, non basta a spiegare la portata dell’intervento. La novella tocca infatti una risorsa particolarmente sensibile, quale il contributo datoriale, che se da una parte alimenta la posizione individuale di un lavoratore libero di scegliere se e a quale forma pensionistica aderire, dall’altra nasce pur sempre dalla contrattazione collettiva e dalla negoziazione fra le stesse parti sociali che promuovono i fondi negoziali.
È proprio questo secondo versante a spiegare la reazione particolarmente dura degli attori delle relazioni industriali, sviluppatasi su più piani, dapprima attraverso una forte pressione politico-istituzionale sul Governo, per poi spostarsi, da ultimo, sul piano dello scontro aperto.
Un primo risultato di questa iniziativa si è avuto con il rinvio dell’entrata in vigore delle regole sulla portabilità al 31 ottobre 2026, previsto in sede di conversione del d.l. n. 19/2026 dalla l. n. 50/2026.
La risposta autonoma delle parti sociali: l’Avviso comune del 26 maggio 2026
Su questo sfondo si colloca il secondo passaggio, ben più significativo, della vicenda, che rimanda all’Avviso comune sottoscritto il 26 maggio 2026 dalle principali organizzazioni datoriali e sindacali italiane, rappresentative delle diverse realtà d’impresa e del lavoro, e, nei fatti, promotrici dei vari fondi negoziali che operano nel nostro Paese.
Non pare necessario soffermarsi troppo sui toni, in parte enfaticamente autocelebrativi, con cui l’Avviso comune rivendica i risultati raggiunti dai fondi negoziali, richiamando il numero degli iscritti, il patrimonio accumulato, i minori costi medi e i rendimenti conseguiti (v. spec. §2 dell’Avviso comune). Del resto, quegli stessi dati andrebbero letti con cautela, sia perché la crescita delle adesioni ai fondi negoziali è stata alimentata in buona parte da meccanismi contrattuali o taciti (cfr. sempre Covip, Relazione per l’anno 2024, 2025, spec. p. 18 ss), che portano alla costruzione di posizioni previdenziali estremamente fragili sia perché, se davvero il modello negoziale presenta condizioni strutturalmente più convenienti per i lavoratori, non è immediato comprendere per quale ragione esso dovrebbe temere la piena contendibilità del contributo datoriale.
Il cuore del documento si colloca, piuttosto, nella parte successiva (§3), dedicata allo “scenario di contesto”, dove il documento abbandona il registro descrittivo e mette a fuoco il vero punto di frizione. Le parti sociali riconoscono, infatti, che la Legge di Bilancio 2026 ha inciso su un equilibrio delicato: da un lato ha riaffermato la centralità della contrattazione collettiva nell’adesione di default alle forme negoziali; dall’altro, però, ha introdotto una modifica sulla portabilità del contributo datoriale che, se letta nel senso della piena trasferibilità verso fondi aperti e PIP, finirebbe per incidere direttamente sul modello contrattual-collettivo della previdenza complementare.
In questo passaggio, l’Avviso comune evidenzia chiaramente come il nodo non sia soltanto quello della portabilità del contributo datoriale, ma quello del governo di una risorsa che nasce dalla contrattazione collettiva e che le parti sociali considerano essenziale alla tenuta del modello dei fondi pensione negoziali. Fondi che – precisano le parti sociali – “non possono ricevere iscrizioni provenienti da ambiti diversi da quello contrattualmente definito” e “sono associazioni senza scopo di lucro che, su mandato dei lavoratori, esercitano le scelte migliori per garantire la proficua gestione del capitale previdenziale con significative differenze di costo e di impatto sul montante finale”, a differenza di PIP e fondi aperti, che “sono forme di mercato”.
La traduzione operativa di questa impostazione si ritrova nella parte finale dell’Avviso comune, in cui le parti propongono una vera e propria clausola-tipo da inserire nei vari contratti collettivi nazionali, in cui si afferma che l’obbligo contributivo del datore di lavoro è assunto “solo ed esclusivamente” nei confronti dei lavoratori iscritti al fondo contrattuale e permane finché tale iscrizione resta in essere. Ne discende che, qualora il lavoratore decida di aderire a una forma pensionistica diversa da quella prevista dal contratto collettivo, nessun contributo datoriale sarebbe dovuto.
La portabilità come sintomo di un cortocircuito
I mesi che ci separano dalla data del 31 ottobre, attualmente fissata per l’entrata in vigore della nuova disposizione sulla portabilità, ci diranno se il governo avrà intenzione di tenere il punto sulla norma o se si proporrà, come pare già emergere da alcune proposte di emendamento, un ulteriore rinvio o addirittura l’accantonamento della disposizione. In caso di conferma – e di contemporaneo sviluppo, nei principali CCNL, della clausola anti-portabilità – ci si troverebbe di fronte a un evidente conflitto tra norma di legge e contratti collettivi.
Quale sarà l’esito di questo confronto non è oggi prevedibile. La vicenda, tuttavia, è già significativa perché fa emergere i paradossi del modello italiano di previdenza complementare. Da un lato, il sistema continua a fondarsi, almeno formalmente, sulla libertà e volontarietà dell’adesione, espressa a chiare lettere nel D. Lgs. n. 252/2005; dall’altro, però, il suo sviluppo concreto rivela una volontarietà sempre più assistita, sorretta da modalità di ingresso semi-automatiche, incentivi fiscali di crescente impatto per le finanze pubbliche e dalla valorizzazione della contrattazione collettiva come canale privilegiato di accesso e di canalizzazione delle adesioni alla previdenza complementare.
Il canale negoziale, in altri termini, ha bisogno del sostegno del legislatore per rafforzarsi e reggere il confronto con forme pensionistiche di mercato più aggressive, attraverso meccanismi quali la nuova adesione semi-automatica, che istituisce una destinazione di default fortemente concentrata sui fondi negoziali nella fase genetica del rapporto di lavoro. Allo stesso tempo, però, il legislatore fa leva sulla forza organizzativa della contrattazione collettiva per aumentare le adesioni alla previdenza complementare, salvo poi voler trasferire, attraverso le nuove regole sulla portabilità del contributo datoriale, parte dei benefici così generati in un sistema aperto e concorrenziale di forme di mercato, nel quale operano soggetti che rispondono a logiche diverse da quelle delle relazioni industriali.
A questo punto, dunque, la domanda che sorge dall’ultimo scontro tra governo e parti sociali è se questo modello sia ancora efficace e sostenibile, oppure sia necessario passare a soluzioni più radicali ma, forse, più realistiche, capaci di sottrarre il sistema all’ambiguità permanente tra libertà individuale, sostegno pubblico e governo contrattuale.
Se la previdenza complementare è ormai considerata uno strumento necessario per garantire l’adeguatezza futura dei trattamenti pensionistici, forse occorrerebbe prendere atto fino in fondo di questa funzione e metterne in discussione gli esiti finora raggiunti, che mostrano come, nonostante il cospicuo impiego di risorse pubbliche, a restare maggiormente scoperte siano proprio le fasce di lavoratori che ne avrebbero più bisogno: giovani, donne, lavoratori con redditi bassi o carriere discontinue e, più in generale, i segmenti più fragili del mercato del lavoro.
L’impianto del d. lgs. 252/2005, come hanno dimostrato le ultime vicende, mostra così tutti i suoi limiti quando si tenta di trasformare la previdenza complementare da scelta individuale incentivata a componente strutturale della tutela pensionistica.
Anche le soluzioni autonome della contrattazione – come dimostra la fallimentare esperienza delle c.d. “adesioni contrattuali” in alcuni settori – non sembrano adatte a invertire questa tendenza, poiché, pur aumentando formalmente il numero degli iscritti ai fondi, non sono in grado di costruire posizioni previdenziali solide, alimentate nel tempo e realmente utili a integrare la pensione pubblica dei lavoratori.
Discutere apertamente di una vera obbligatorietà contributiva al secondo pilastro, almeno in misura minima e secondo regole uniformi e trasparenti, significherebbe allora prendere atto dei limiti di un sistema che prova a rendere necessaria la previdenza complementare attraverso strumenti indiretti – incentivi fiscali, automatismi e canali contrattuali – senza riuscire a garantirne una diffusione effettiva proprio tra i lavoratori più esposti. La vicenda della portabilità del contributo datoriale rende particolarmente evidente questa ambivalenza, mostrando come il tentativo di sostenere il canale negoziale e, al tempo stesso, di aprirlo alla concorrenza finisca per riproporre il nodo di fondo: una previdenza complementare ancora formalmente volontaria, ma ormai caricata di una funzione che richiederebbe scelte regolative più chiare.
Bollettino ADAPT 3 giugno 2026, n. 21
Assegnista di ricerca Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
ADAPT Senior Fellow
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