L’art. 2087 cod. civ. fonte ma anche limite della responsabilità prevenzionistica del datore di lavoro
| di Pierluigi Rausei
La Cassazione, con la sentenza n. 5606/2026, limita la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., escludendo la responsabilità oggettiva. Il datore risponde solo per violazioni di obblighi di sicurezza specifici e prevedibili. Nel caso concreto, l’infortunio è stato ritenuto imprevedibile e non collegato ai rischi dell’attività lavorativa, escludendo la colpa. La decisione adotta un’interpretazione più restrittiva della tutela risarcitoria sul lavoro.
Con la sentenza 12 marzo 2026, n. 5606 la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione è intervenuta sul tema centrale della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro delineando una perimetrazione più ristretta per la responsabilità del datore di lavoro derivante dalle previsioni contenute nell’art. 2087 cod. civ., disconoscendo il diritto al risarcimento del lavoratore infortunato.
In buona sostanza la Suprema Corte afferma che la responsabilità in argomento non può essere mai oggettiva, ma in ogni caso essenzialmente fondata sulla effettiva violazione di specifici obblighi di comportamento a carico del datore di lavoro, posti a protezione della salute del lavoratore, siano essi derivati e imposti da norme di origine legale ovvero anche suggeriti dalla tecnica, a condizione che risultino sempre concretamente e specificamente individuati.
Da tale presupposto, i giudici di legittimità traggono la conseguenza della esclusione della possibilità di ricavare dall’art. 2087 cod. civ. un generale e generico obbligo del datore di lavoro circa l’adozione di qualsiasi cautela possibile anche innominata, in quanto viene ritenuto impossibile esigere che il datore di lavoro debba predisporre misure idonee a prevenire ogni evento lesivo.
Il presupposto regolatorio
Nel definire i principi generali in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro occorre senza dubbio richiamare, anzitutto, l’art. 2087 cod. civ. (rubricato «Tutela delle condizioni di lavoro») in forza del quale il datore di lavoro «è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».
In secondo luogo, rileva il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, cosiddetto “Testo Unico in materia di igiene e sicurezza sui posti di lavoro”, che, attuando la delega di cui all’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, ha ridefinito complessivamente il quadro legislativo in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, volto a garantirne una sempre maggiore e migliore effettività.
Anche se si identifica nell’art. 2087 cod. civ. una sorta di “limite” per l’esercizio dell’autonomia privata, la norma finisce per inserire nel rapporto di lavoro un vero e proprio “obbligo” come effetto essenziale del contratto di lavoro.
Portata dell’art. 2087 cod.civ.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale e posizionamento dottrinale l’art. 2087 cod. civ. definisce un principio inderogabile, a garanzia dell’integrità del lavoratore, ricomprendendo nella tutela qualsiasi atteggiamento pregiudizievole per la persona che lavora in tutte le sue dimensioni, quale conseguenza fondamentale del contratto di lavoro, rispetto al quale non può essere tollerata alcuna deviazione, né dall’autonomia collettiva, né da quella individuale (P. Albi, Sicurezza sul lavoro e sistema civile (art. 2087 c.c.), in G. Natullo (a cura di), Salute e sicurezza sul lavoro, WK, Milano, 2015, p. 148 ss.).
L’obbligo di sicurezza posto in capo al datore di lavoro dall’art. 2087 cod. civ. viene considerato in senso assai amplio, essendovi ricompresi sia i precetti prevenzionistici nominati nella legislazione tecnica sulla igiene e sicurezza sul lavoro, sia quelli non tipizzati, in ragione della particolare estensione della norma, che impone una partecipazione generalizzata ed “attiva” dell’imprenditore al sistema sicurezza nella sua globalità (S. Margiotta, L’obbligo generale di sicurezza del lavoro. Lineamenti, problemi, prospettive, ES, Napoli, 2024).
Ne consegue che il ruolo centrale dell’art. 2087 cod. civ. è caratterizzato sia dall’importanza dei valori protetti, sia dall’essere il fulcro dell’intero sistema prevenzionistico, una sorta di norma di chiusura dell’Ordinamento, idonea a ricondurre ad unità la legislazione specialistica e tecnica, più che frammentaria, dispersa fra gli interventi nazionali e l’intensa azione del Legislatore comunitario.
Il formante giurisprudenziale
L’art. 2087 cod. civ., dunque, «introduce un dovere che trova fonte immediata e diretta nel rapporto» (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2004, n. 8522) e assegna al datore di lavoro una specifica posizione di garanzia (G. Natullo, Il quadro normativo dal Codice civile al Codice della sicurezza sul lavoro. Dalla Massima sicurezza (astrattamente) possibile alla Massima sicurezza ragionevolmente (concretamente) applicata?, in I Working Papers di Olympus, 2014, n. 39, pp. 7-9).
Peraltro, secondo la giurisprudenza più recente, alla quale si allinea anche la sentenza n. 5606/2026 in esame, «il dovere di prevenzione imposto dal datore di lavoro dall’art. 2087 cod. civ. non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva. Non può, quindi, desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile e innominata diretta ad evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere la responsabilità del datore ogni volta che un danno si sia comunque verificato, occorrendo invece che l’evento sia sempre riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento imposti da norma di fonte legale o suggerita dalla tecnica, ma concretamente individuati.» (Cass. Civ., Sez. Lav., 11 aprile 2007, n. 8710).
Ne consegue che «il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza», anche con riferimento alle nuove acquisizioni tecnologiche (Cass. pen., Sez. IV, 26 aprile 2000, n. 7402) ed in modo ancora più approfondito, addirittura «indipendentemente da carenze normative di settore», se i lavoratori sono addetti ad attività pericolose (Cass. pen., Sez. IV, 4 gennaio 2011, n. 104).
L’art. 2087 cod. civ. non si limita a considerare il pregiudizio o il danno, ma individua la persona del lavoratore quale suo unico elemento centrale.
D’altro canto «la responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 cod. civ., pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l’omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio» (Cass. Civ., Sez. Lav., 1° febbraio 2008, n. 2491).
Il precetto contenuto nell’art. 2087 cod.civ. vanta un ruolo specifico nel sistema contrattuale dei rapporti di lavoro, condizionando, o quanto meno influenzando, l’organizzazione dell’impresa in funzione dell’obbligo generale di tutela delle condizioni di lavoro disciplinato dalla norma, che per esso delinea un modello di conseguente responsabilità risarcitoria a carico del datore di lavoro per i danni alla salute patiti dai lavoratori rimasti vittima di infortuni sul lavoro.
La norma, quindi, si caratterizza tutt’ora per una funzione generale di garanzia che delinea il perimetro del quadro regolatorio in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, alla luce dei parametri cui lo stesso art. 2087 cod.civ. collega l’ambito dell’obbligo di sicurezza che incombe sul datore di lavoro, vale a dire: particolarità del lavoro, esperienza e tecnica. Una sorta di clausola generale con «funzione di adeguamento permanente dell’ordinamento alla sottostante realtà socioeconomica» (Cass. Civ., Sez. Lav., 6 settembre 1988, n. 5048).
D’altra parte, la peculiare e fortunata formulazione della disposizione codicistica non ha solo consentito alla giurisprudenza di estenderne al massimo la funzione prevenzionistica, anche dinanzi a temi come le molestie e il mobbing, ma ha anche spinto la dottrina a ritenere l’art. 2087 cod.civ., per la sua consolidata efficacia e per una universalmente riconosciuta adattatività, capace di presidiare le frontiere della sicurezza del lavoro, per una generale tutela della persona del lavoratore e della sua dignità, pure davanti a un modello normativo complesso e articolato, come quello del d.lgs. n. 81/2008 (L. Montuschi, Dai principi al sistema della sicurezza sul lavoro, in C. Zoli (a cura di), Principi comuni, in La nuova sicurezza sul lavoro, Commentario diretto da L. Montuschi, vol. I, Zanichelli, Bologna, 2013, p. 10 ss).
Il caso deciso da Cass. n. 5606/2026
A oltre dieci anni di distanza dall’evento infortunistico che aveva provocato lesioni a un lavoratore dipendente di una ditta appaltatrice dei lavori di pulizia presso una pubblica amministrazione (9 marzo 2016 è la data dell’infortunio), la Suprema Corte interviene sulla responsabilità del datore di lavoro appaltatore e della committente pubblica, valutata come sussistente in primo grado dal Tribunale di Trani con risarcimento dei danni e condanna in solido della società e della stazione appaltante, integralmente rigettata in secondo grado dalla Corte di appello di Bari.
I giudici di appello avevano fondato la loro decisione sulla circostanza che, pure essendo incontestabilmente avvenuto l’infortunio nel corso dell’espletamento da parte del lavoratore dell’attività di addetto alle pulizie, specificamente a seguito dello svuotamento di un cestino porta rifiuti, destinato alla raccolta di carta, all’interno di un sacco che esplodeva a causa della presenza di materiale esplosivo erroneamente collocato nel cestino, provocando lesioni al lavoratore infortunato, l’evento dannoso non poteva ritenersi imputabile al datore di lavoro a norma dell’art. 2087 cod.civ., non ravvisandosi i necessari profili di colpa, in quanto il fatto derivava da una situazione del tutto imprevedibile.
Per la cassazione della sentenza di appello ricorreva il lavoratore, le cui argomentazioni e censure, tuttavia, vengono rigettate dalla pronuncia Cass. n. 5606/2026, sulla scorta della richiamata natura e perimetrazione dell’obbligo di sicurezza determinato dall’art. 2087 c.c., che non individua una responsabilità oggettiva in capo al datore di lavoro, essendo richiesto, per consolidato orientamento giurisprudenziale, che la condotta, commissiva oppure omissiva, trovi fondamento su una partecipazione psicologica almeno di tipo colposo, anche solo come mancata diligenza nel valutare i rischi e predisporre misure idonee di prevenzione e protezione a prevenire ragioni di danno per il lavoratore (Cass. Civ., Sez. Lav., 25 ottobre 2021, n. 29909).
Piuttosto, come sottolineano i giudici di legittimità, la norma dell’art. 2087 cod.civ. determina una responsabilità dell’imprenditore basata sulla violazione di obblighi di comportamento dovuti dal datore di lavoro a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, perché dettati da fonti legali o evidenziati dalla tecnica, a condizione che risultino concretamente individuati, dovendo escludersi in radice la sussistenza di un obbligo datoriale di predisporre misure idonee a prevenire qualsiasi evento lesivo anche per cautele imprevedibili e innominate (Cass. Civ., Sez. Lav., 23 maggio 2019, n. 14066).
Ne consegue che la responsabilità del datore di lavoro individuabile in base all’art. 2087 cod.civ. rimane di natura colposa, in relazione al comportamento prevenzionistico effettivamente tenuto rispetto all’attività lavorativa svolta in concreto, non potendo estendersi la garanzia dovuta a misure prevenzionistiche idonee a prevenire cause di infortunio imprevedibili o ragionevolmente impensabili (Cass. Civ., Sez. Lav., 29 marzo 2019, n. 8911).
Sulla scorta di tale formante giurisprudenziale, Cass. n. 5606/2026 afferma che “l’evento dannoso verificatosi fu determinato da una serie di accadimenti, assolutamente imprevedibili – ed addebitabili, probabilmente, a terzi soggetti sempre che ne sia provata la responsabilità che nulla avevano a che fare, nella loro dinamica, con la prestazione richiesta al lavoratore e ai compiti a lui affidati, in relazione ai quali avrebbe potuto ipotizzarsi una condotta colposa del datore di lavoro”.
Rispetto al fatto così come avvenuto, i giudici di legittimità sanciscono che “non può connettersi alcuna errata valutazione dei rischi legati all’esercizio dell’attività lavorativa richiesta, con la ravvisabilità di un conseguente difetto di diligenza nella predisposizione di misure di prevenzione adeguate”.
La causa dei danni subiti dal lavoratore, in effetti, è da individuarsi in un evento che si è verificato “al di fuori di ogni possibile prevedibilità di accadimento per il datore di lavoro e, quindi, anche di ogni possibile valutazione dei rischi propri del servizio di pulizia da questi organizzato”. Per tale ragione, dunque, l’imputabilità dell’evento, al datore di lavoro e all’appaltante, deve essere esclusa “per la sua assoluta imprevedibilità”.
Bollettino ADAPT 27 aprile 2026, n. 16
Docente a contratto dell’Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Economia “G. Fuà”
Direttore di “ADAPT professional series”
Coordinatore editoriale Diritto & Pratica del Lavoro
Dirigente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (*)
(*) Le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere impegnativo per l’Amministrazione alla quale appartiene.
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