Le nuove prospettive dell’inserimento lavorativo di persone con disabilità in Veneto

Interventi ADAPT

| di Tiziano Barone, Fabio Becchelli

Negli ultimi anni, il legislatore nazionale ha concentrato crescente attenzione sul tema della disabilità, intervenendo con una serie di norme volte a facilitare l’inserimento lavorativo delle persone più fragili. Dopo il D.lgs. n. 62/2024, con il quale si è avviata una riforma complessiva della disciplina a tutela delle persone con disabilità non ancora pienamente compiuta, il D.L. n. 159/2025 è intervenuto in particolare sugli strumenti di inclusione nel lavoro, modificando due importanti disposizioni di legge: l’art. 12-bis della L. 68/1999 e l’art. 14 del D.lgs. 276/2003.

L’obiettivo delle modifiche è chiaro: ampliare la platea di soggetti che possono ricevere commesse di lavoro ai fini del collocamento mirato di persone con disabilità, tra cui gli enti del terzo settore non commerciali e le società benefit, innalzando inoltre la quota oggetto di tali accordi (dal 10% al 60% per l’art. 12-bis). Più commesse significa infatti un maggior numero di persone con disabilità, con particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, coinvolte in percorsi di inserimento al lavoro.

Vediamo più nel dettaglio le caratteristiche dei soggetti che si aggiungono ora a cooperative sociali di tipo A e B e imprese sociali.

Enti del Terzo Settore non commerciali (Codice del Terzo Settore, D.lgs. 117/2017): sono organizzazioni senza scopo di lucro con finalità civiche o sociali, iscritte al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). L’aspetto che il legislatore ha voluto mettere in luce per questa tipologia di soggetti è quindi l’assenza di scopo di lucro o, comunque, il reinvestimento di eventuali utili nelle attività istituzionali.

Società benefit: imprese profit che integrano nel proprio statuto obiettivi di beneficio comune, ad esempio avere un impatto positivo sulla società o sull’ambiente, monitorando e misurando annualmente tali impatti.

Con queste modifiche, il panorama dei soggetti che possono favorire l’inserimento lavorativo si amplia significativamente. Almeno per le aziende con più di 50 dipendenti, in Veneto, ciò potrebbe ridisegnare l’equilibrio tra i diversi strumenti, considerato che l’art. 12-bis consente ora di coprire una quota d’obbligo fino al 60%, mentre l’art. 14 fino al 30%. Relativamente all’art. 12-bis, sarà poi il tempo a dire quanto sarà concretamente utilizzata la possibilità del distacco presso terzi dei lavoratori con disabilità da parte del destinatario della commessa.

È importante, però, ricordare che questi strumenti sono pensati, sin dalla loro introduzione, per persone con disabilità che presentano particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario e che quindi hanno bisogno di maggiore sostegno, di gradualità nell’accompagnamento al lavoro e di un supporto specialistico. Per questo motivo, sin dalla loro introduzione, si sono accompagnati alle cooperative sociali di tipo B, che per legge perseguono “l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate”. Si tratta, quindi, di soggetti specificatamente “attrezzati” per gestire l’inserimento al lavoro di persone con disabilità con strutture, figure professionali e metodologie adeguati, dotate di esperienza in materia e di forti legami con i servizi specialistici del collocamento mirato. Caratteristiche che, insieme al regime ispettivo cui sono soggette, assicurano standard di qualità elevati.

La sfida del nuovo quadro normativo risiede nel fatto che anche i nuovi soggetti autorizzati possano offrire lo stesso livello di supporto, mettendo al centro dell’attenzione la persona con disabilità e i suoi bisogni. O se, piuttosto, debbano essere individuate modalità atte a far sì che questo avvenga. Ma come?

Una prima strategia potrebbe essere quella di introdurre un meccanismo di accreditamento dei soggetti destinatari delle commesse di lavoro, attraverso la definizione di standard qualitativi chiari e misurabili. Soluzione non impossibile, ma certamente complessa. Se il meccanismo di selezione qualitativa dovesse rivelarsi eccessivamente restrittivo, potrebbe infatti essere considerato in contrasto con l’apertura determinata dal quadro normativo nazionale.

Una seconda azione potrebbe riguardare un’attività di assistenza tecnica all’avvio di laboratori utilizzabili per la gestione di commesse di lavoro (sia art. 12-bis che art. 14), favorendo l’analisi e la programmazione di interventi strutturali che potrebbero ricevere risorse dal mercato pubblico e privato.

Infine, la raccolta e la condivisione delle esperienze virtuose delle cooperative sociali attive in Veneto, alcune delle quali con esperienza ormai trentennale e livelli di competenza e professionalità universalmente riconosciuti. Un’attività che come Veneto Lavoro incoraggiamo e abbiamo già iniziato a svolgere.

Convenzioni art. 12 bis L. 68/1999 e art. 14 D.Lgs. 276/2003 a confronto (in Veneto)
In grassetto le novità contenute nella Legge 198/2025
 art. 12-bisart. 14
Quali datori di lavoro possono accedervidatori di lavoro con più di 50 dipendentidatori di lavoro soggetti agli obblighi della L. 68/99*
Quali soggetti possono essere destinatari della commessacooperative sociali e loro consorzi, imprese sociali, datori di lavoro privati non soggetti all’obbligo di assunzione di cui alla L. 68/1999, enti del Terzo settore non commerciali, società benefitcooperative sociali, imprese sociali, società benefit, enti del Terzo settore non commerciali
Durata della convenzioneAlmeno 3 anniAlmeno 9 mesi
Quota massima60% della quota d’obbligo, con arrotondamento all’unità più vicina30% della quota d’obbligo**
Caratteristiche della persona con disabilitàpersone con disabilità iscritte al collocamento mirato che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinariopersone con disabilità iscritte al collocamento mirato che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario
Caratteristiche del contratto di lavoro con la persona con disabilitàassunta dal destinatario della commessa, con possibilità di porre, in via temporanea, uno o più lavoratori in distacco presso altro soggetto, a condizione che il distacco sia esplicitato nella convenzioneassunta dal destinatario della commessa
*Per i datori di lavoro della fascia 15-35 dipendenti in caso di rilevanti difficoltà di inserimento nel contesto lavorativo aziendale o in assenza di persone con disabilità aventi profili professionali adeguati. Per i datori di lavoro della fascia 36-50 dipendenti max 1 persona. Nel caso di inserimenti di persone con disabilità psichico/intellettiva o fisica con percentuale di invalidità superiore al 79% con gravi difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario (altrimenti 20%).

Bollettino ADAPT 9 marzo 2026, n. 9

Tiziano Barone

Direttore di Veneto Lavoro

Fabio Becchelli

Dirigente di Veneto Lavoro per gli Ambiti di Padova e Rovigo