Aspetti rilevanti e prospettive delle modifiche alle modalità di adempimento alla legge 68/1999 mediante convenzioni con commesse ad enti non profit
| di Luigi Oliveri
Il decreto legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198 introduce modifiche significative alle modalità di adempimento agli obblighi imposti dalla legge 68/1999 attraverso l’assegnazione di commesse da parte dei datori in obbligo a cooperative o soggetti terzi.
La riforma coinvolge l’articolo 12-bis della legge 68/1999 e l’articolo 14 del d.lgs 276/2003. Di seguito, si indicano gli elementi di maggiore interesse.
Modifiche rilevanti all’articolo 12-bis della legge 68/1999:
1) Elevazione al 60% massimo della quota di riserva di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 68/1999 del numero di lavoratori che il soggetto appaltatore può assumere, con arrotondamento all’unità più vicina;
2) Possibilità che il “soggetto destinatario” – che è nella sostanza l’appaltatore al quale l’azienda in obbligo affida la committenza – possa realizzare la commessa ottenuta distaccando il disabile assunto presso un altro datore, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 30 del d.lgs 276/2014. Perché il distacco sia possibile, occorre che sia espressamente menzionato, e dunque consentito, nella convenzione. In tal caso la legge dispone la presunzione dell’esistenza dell’interesse al distacco della parte distaccante, cioè l’esecutore della commessa.
I “soggetti destinatari” sono:
1) cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi;
2) le imprese sociali di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;
3) gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
4) le società benefit di cui all’articolo 1, comma 376, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Modifiche rilevanti all’articolo 14 del d.lgs 276/2003 sono:
1) l’eliminazione della previsione secondo la quale le convenzioni quadro debbano essere precedute dall’audizione del Comitato Tecnico;
2) l’individuazione degli appaltatori nei medesimi soggetti indicati dal già visto articolo 12-bis, novellato, della legge 68/1999:
3) cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi;
4) le imprese sociali di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;
5) gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
6) le società benefit di cui all’articolo 1, comma 376, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Alcune considerazioni sulle modifiche appaiono irrinunciabili. L’intento della riforma è evidente: estendere le opportunità per le imprese in obbligo di adempiere agli obblighi di cui alla legge 68/1999 mediante il sistema delle convenzioni fondate su commesse a soggetti non più limitati alle cooperative sociali o alle imprese sociali, ma alla galassia degli enti non commerciali del Terzo Settore.
A tale estensione corrisponde, in linea teorica, l’ampliamento delle opportunità di inserimento lavorativo delle persone affette da disabilità.
Vi sono, tuttavia, alcuni punti focali da analizzare. Uno tra questi è la possibilità, affermata dalle modifiche all’articolo 12-bis della legge 68/1999, consentita dalla norma, se le convenzioni lo prevedano, che il soggetto destinatario della commessa conferita dall’azienda in obbligo distacchi il disabile assunto presso un altro datore.
Tale previsione pare segnare la definitiva scissione tra l’adempimento da parte dell’azienda in obbligo e il fine teorico dell’inserimento lavorativo tramite i soggetti destinatari delle commesse visto come possibile “ponte” che conduca poi verso l’assunzione nell’organico dell’azienda in obbligo.
È evidente l’effetto del distacco di creare una filiera organizzativa e lavorativa tale da allontanare di molto lo svolgimento dell’attività lavorativa del disabile selezionato dalla realtà dell’azienda in obbligo.
Di certo, se considerata da questo punto di vista, la ricaduta della norma ha effetti favorevoli: infatti, facilita oggettivamente l’adempimento perché evidenzia come non sia necessaria una connessione tra convenzione regolata dalla legge e futuro inserimento lavorativo del disabile nell’azienda in obbligo.
Indirettamente, la riforma conferma che il fine dell’assorbimento del lavoratore assunto dai soggetti del Terzo Settore in base alle convenzioni regolate dalla norma diviene certamente eventuale. Il sistema punta ad estendere le possibilità dell’adempimento delle imprese, mediante durature commesse agli enti del Terzo Settore, che a loro volta possano garantire duraturi inserimenti lavorativi per i disabili, anche mediante lo svolgimento di lavori non necessariamente connessi a funzioni che il conferente della commessa possa un domani reinternalizzare, tanto appunto da poter perfino distaccare il lavoratore presso altre aziende.
Del resto, la possibilità del distacco rende piuttosto palese che esso sia uno strumento a disposizione di quegli enti che, pur appartenendo al Terzo Settore, a differenza delle cooperative sociali, non dispongano quelle esperienze e competenze per garantire al disabile il sostegno specifico all’inserimento lavorativo, che invece da sempre caratterizzano il mondo della cooperazione.
Il che conferma che la riforma è maggiormente orientata verso la soluzione del problema dell’adempimento all’obbligo, che non ad un percorso di stabile inserimento del lavoratore nell’impresa obbligata.
Tale orientamento è, comunque, comprensibile, visto che l’estensione dello strumento convenzionale conduce anche all’incremento delle possibilità lavorative del disabile.
Vi sono, tuttavia, dei dati da considerare con molta attenzione, evidenziati di recente dal quotidiano Italia Oggi del 26.2.2026, nell’articolo a firma di Michele Damiani “Tutti i numeri del terzo settore. Stipendi bassi e occupazione in crescita”. In base ad una specifica ricerca ivi richiamata, si evidenzia che il sistema del non profit è “un contesto segnato da salari bassi; la retribuzione mediana annua è di 12.567 euro lordi, con la metà dei lavoratori che si trova, quindi, sotto questa soglia. Nei servizi tipici del settore, la retribuzione giornaliera dei full time è inferiore del 25-30% rispetto alle imprese for profit degli stessi comparti. Questo eccetto l’istruzione, dove invece il terzo settore remunera meglio. La situazione più critica riguarda i giovani: per gli under 35, circa un quarto dei lavoratori, la retribuzione mediana supera di poco i 9 mila euro, un dato che li collocherebbe nell’area del lavoro povero”.
Dovrebbe apparire evidente che l’estensione degli strumenti di adempimento, cui si accompagna la sostanziale rinuncia all’idea che l’assunzione in un ente del non profit destinatario di una commessa da parte dell’azienda in obbligo giunga poi all’inserimento lavorativo nell’organico dell’azienda in obbligo, rischia di creare una sorta di mercato parallelo, ove i disabili e specialmente proprio quelli caratterizzati da particolare svantaggio, restino confinati in attività lavorative con salari bassi e certamente inferiori a quelli che sarebbero loro appannaggio, se assunti dall’impresa for profit in obbligo.
Nel momento in cui si aumentano di gran lunga le percentuali di copertura degli obblighi mediante convenzioni e si estende quasi all’intero mondo del Terzo Settore lo strumento della convenzione, sarebbe corretto, quanto meno de jure condendo, porsi un problema molto serio: l’adempimento attraverso il sistema convenzionale delle commesse non può rivelarsi, per le imprese in obbligo, una sorta di buon affare.
Di fatto, se non si interviene con strumenti di perequazione, per le imprese in obbligo sarà sempre molto conveniente conferire commesse coprendo costi del lavoro che risultino mediamente del 30% inferiori a quelli da sostenere per le assunzioni nel proprio organico. Si finisce, così, per mettere a carico del lavoratore un differenziale stipendiale deteriore, per la sola circostanza che si tratti di un disabile inserito non nell’organico, ma in quel mercato “parallelo” creato dal sistema.
Bisognerebbe quanto meno assicurare, allora, che i trattamenti salariali per queste commesse fossero allineati a quelli della pari qualifica operante nell’impresa in obbligo.
A questo scopo, occorrerebbero indicazioni chiare normative. Non pare possa spettare a regioni o province, in sede di approvazione degli accordi quadro, inserire simili elementi normativi, che vanno direttamente a incidere sulla disciplina del rapporto di lavoro e su materie attinenti all’ordinamento civile, che l’articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione attribuisce all’esclusiva potestà normativa della legge dello Stato.
Né pare ipotizzabile, per altro verso, che le regioni, allo scopo di incentivare gli enti del Terzo Settore, possano investire risorse per servizi di aiuto alla creazione di strutture interne di supporto ai disabili assunti in applicazione delle convenzioni. Ciò apparirebbe un’ingerenza sull’organizzazione di un sistema che, pur non volto al profitto opera comunque in un mercato aperto, nel quale è l’imprenditore che con i propri mezzi deve organizzarsi per rendere ai committenti le proprie attività in modo efficiente e rispondente al risultato. I servizi pubblici per l’impiego possono bensì attivare servizi di consulenza e interazione coi datori e le loro organizzazioni e gli enti del Terzo Settore e loro organizzazioni, per concordare linee strategiche generali di applicazione delle norme, ma non ingerirsi nell’organizzazione del mercato, magari istituendo anche sistemi di accreditamento particolari, in assenza di norme di legge – sul punto necessariamente da allineare alle regole UE – che lo consentano espressamente.
Investimenti verso le imprese, che già con la semplice attivazione della convenzione beneficiano indirettamente del costo del lavoro molto più basso del mondo non profit, finirebbero per creare distorsioni operative in un sistema che dovrebbe focalizzare la propria attenzione sia sull’agevolazione all’adempimento datoriale, sia sull’accesso al lavoro dei disabili.
Appaiono, invece, possibili investimenti regionali sulla formazione degli operatori del Terzo Settore, per costruire figure analoghe a quelle dei tutor delle cooperative sociali, così da non rendere il distacco un metodo normale e di supplenza quasi meccanica a carenze (oggettive) di competenza sul tema.
Simmetrici investimenti potrebbero immaginarsi per i lavoratori: strumenti di supporto all’inserimento e mantenimento della posizione lavorativa, sostegni alla formazione interna aziendale e/o a carichi di cura connessi alla posizione lavorativa acquisita.
Un altro aspetto da non dimenticare è l’eliminazione del ruolo del comitato tecnico quale soggetto esperto da consultare allo scopo di costruire le convenzioni quadro territoriali previste dall’articolo 14 del d.lgs 276/2003.
Anche questo è forse la traccia che l’inserimento lavorativo convenzionale ha perso definitivamente, o si avvia lungo questa strada, il fine specifico del “ponte” tra lavoro nella cooperativa o nel soggetto del Terzo Settore e l’azienda.
Per altro verso, è anche l’indizio della presa di coscienza che questo organismo, il comitato di settore, proprio della strutturazione organizzativa dei servizi per l’impiego delle province prima della riforma Delrio, a seguito del riordino derivante da quella riforma è da considerare ormai eliminato in via implicita.
È bene osservare, in conclusione, che il Legislatore ha soppresso, come evidenziato, il compitato tecnico quale soggetto agente ai fini della convenzione quadro territoriale, ma ha lasciato invece in vita il riferimento alla non più esistente “Commissione provinciale per il lavoro”.
Bollettino ADAPT 2 marzo 2026, n. 8
Luigi Oliveri
ADAPT Professional Fellow
@Rilievoaiace1
Condividi su:
