Clausole sociali nei cambi appalto, tra tutela del lavoro e limiti alla libertà di impresa*

Interventi ADAPT, Salute e sicurezza

| di Giada Benincasa

Le clausole sociali previste dai contratti collettivi configurano un vero e proprio diritto soggettivo dei lavoratori all’assunzione da parte dell’impresa subentrante, azionabile anche in assenza di accordi sindacali, c.d. di armonizzazione. Lo afferma la sezione lavoro del Tribunale di Napoli – con riferimento a quanto previsto dal CCNL pubblici esercizi, ristorazione e turismo (art. 226) – con sentenza del 9 dicembre 2025.

Ed invero, le clausole sociali non costituiscono un’anomalia del sistema degli appalti, bensì uno strumento di attuazione di un delicato bilanciamento costituzionale: da un lato, il diritto al lavoro e la tutela della continuità occupazionale (art. 4 Cost.) e, dall’altro lato, la libertà di iniziativa economica e organizzativa dell’impresa (art. 41 Cost.). Un equilibrio che, tuttavia, consente di limitare l’autonomia imprenditoriale (che in ogni caso “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danni..”) in funzione di un diritto fondamentale a forte contenuto sociale senza, tuttavia, trasformare l’obbligo di assorbimento in un vincolo generalizzato e automatico.

A tal proposito è necessario ricordare che le clausole sociali, aventi la finalità di proteggere l’occupazione, non operano in modo automatico e assoluto per tutti. In primo luogo è necessario ricordare che l’obbligo specifico di riassorbimento integrale dipende dal testo della clausola contrattual-collettiva del settore di riferimento e, in caso di appalto pubblico, del bando di gara. In secondo luogo, la clausola sociale opera solo quando l’impresa uscente non intenda mantenere alle proprie dipendenze i lavoratori impiegati nell’appalto.

Di particolare rilievo, nel caso di specie, è il passaggio che il Giudice dedica al ruolo delle organizzazioni sindacali: l’incontro tra impresa subentrante e le organizzazioni sindacali non ha natura costitutiva dell’obbligo, ma solo funzione di agevolarne l’attuazione. Il diritto del lavoratore all’assunzione – precisa il Tribunale, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. 20192 del 2011) – preesiste, in quanto già definito nei suoi elementi essenziali dal contratto collettivo, e non richiede ulteriori integrazioni negoziali. Non solo. Anche l’elenco dei dipendenti trasmesso dall’impresa uscente non ha efficacia costitutiva del diritto di assunzione, il quale non può dipendere da adempimenti documentali del precedente datore di lavoro. Ha piuttosto valore meramente ricognitivo in quanto utile all’identificazione dei lavoratori nonché a fornire un chiaro quadro dei dipendenti (qualifiche e inquadramento, anzianità, etc).

In un contesto caratterizzato da crescente esternalizzazione dei servizi e da una frequente rotazione degli appaltatori, la clausola sociale si conferma così non come un’eccezione, ma come un’architrave giuridica della stabilità occupazionale negli appalti. E ciò nonostante il fatto che, talvolta, tale meccanismo possa tradursi, per l’impresa subentrante, in uno svantaggio economico-organizzativo, soprattutto quando essa non sia posta in condizione di conoscere preventivamente l’effettiva consistenza delle maestranze impiegate nel servizio – informazione che dipende dalle comunicazioni dell’appaltatore uscente – e si trovi quindi vincolata ad assorbimenti che, se noti ex ante, avrebbero potuto incidere sulle valutazioni di convenienza e sulla stessa decisione di partecipare alla gara.

Bollettino ADAPT 26 gennaio 2026, n. 3

Giada Benincasa
Vice-Presidente della Commissione di certificazione DEAL dell’Università di Modena e Reggio Emilia
@BenincasaGiada

*Articolo pubblicato anche su NT+ Lavoro Norme & Tributi Plus con il titolo La clausola sociale è efficace anche senza accordo sindacale, il 23 gennaio 2026