Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/302 – Il rinnovo dei profili economici del CCNL per i Consorzi di bonifica

Interventi ADAPT, Relazioni industriali

| di Claudia Capolupo

Bollettino ADAPT 19 gennaio 2026, n. 2

Contesto del rinnovo

Nel dicembre 2024 sono state avviate le trattative per il rinnovo dell’accordo relativo ai soli aspetti economici del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario (codice CNEL: A131), di durata biennale ed in scadenza il 31 dicembre 2024.

Il confronto si è concluso con esito positivo con la sottoscrizione, in data 21 maggio 2025, dell’ipotesi di accordo economico di rinnovo, firmato per la parte sindacale dal Sindacato Nazionale degli Enti di Bonifica, di Irrigazione e di Miglioramento Fondiario (SNEBI) e per la parte datoriale da FLAI-CGIL, FAI-CISL e FILBI-UIL.

In continuità con il testo previgente, anch’esso ha durata biennale e resterà in vigore dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026 – allineandosi alla scadenza dell’intero CCNL rinnovato con decorrenza 1° gennaio 2023 (e avente, quindi, durata quadriennale).

Parte economica

La novità più significativa riguarda i minimi tabellari, rinegoziati in aumento del 5,2% per il biennio 2025 – 2026, ripartito in due tranche: la prima del 3% erogata a partire da luglio 2025 e la seconda del 2,2% da gennaio 2026. Non è stata, invece, prevista un’indennità una tantum a copertura del periodo di vacanza contrattuale.

Le parti negoziali hanno altresì concordato l’introduzione di una indennità di funzione per i Capi operai (Area B 132-128, art. 76 bis CCNL), spettante (in aggiunta alla retribuzione) agli operai con qualifica di Capo operaio e pari ad 80,00 euro per 14 mensilità.

È stato, inoltre, introdotto il cd. premio di continuità in favore dei lavoratori avventizi, ovvero gli operai addetti ai lavori stagionali di manutenzione ed esercizio delle opere e degli impianti consorziali o all’esecuzione delle opere in amministrazione diretta. Tale indennità è stabilita nella misura fissa di 110,00 euro, spettante su base annuale agli operai avventizi che abbiano prestato almeno 150 giornate di lavoro effettivo (nel cui computo rientrano anche le eventuali giornate di assenza per infortunio) nel corso dell’anno. Tale premio spetta retroattivamente anche ai lavoratori che, al 1° gennaio 2025, abbiano svolto almeno 450 giornate di lavoro effettivo nei 3 anni successivi all’assunzione (nella misura massima di 330,00 euro), ad eccezione di coloro che siano stati sottoposti alla sanzione della sospensione disciplinare.

Viene, infine, riconosciuto che il trattamento economico per ferie, 13^ mensilità, 14^ mensilità e festività (art. 131 CCNL) dovrà essere corrisposto anche per le ore straordinarie, festive e notturne, secondo le stesse modalità già previste per le ore ordinarie.

Infine, è stato precisato che gli incentivi per funzioni tecniche (art. 149 CCNL) si concretizzano, salvo condizioni di miglior favore già in essere, solo nel caso in cui il Consorzio svolga attività finalizzate alla conclusione di appalti di lavori, servizi o forniture in qualità di concessionario dello Stato o della Regione e comunque con finanziamento pubblico, anche parziale.

Parte normativa

Gli interventi relativi alla parte normativa non sono stati particolarmente significativi – non costituendo, appunto, il focus di tale tipo di accordo –mirando perlopiù a fornire precisazioni e/o deroghe migliorative rispetto alle precedenti versioni contrattuali in relazione ad istituti aventi comunque un’incidenza significativa sotto il profilo economico (soprattutto lato datoriale).

In sede di rinnovo, le Parti Negoziali sono nuovamente intervenute sull’impianto classificatorio (art. 2 CCNL), che ripartisce il personale in Aree, all’interno delle quali sono individuate posizioni organizzative (relative ai soli quadri) e profili professionali (che sostituiscono i livelli del precedente sistema). Proprio con riferimento ai profili professionali, sono state operate due rettifiche rispetto a quanto pattuito in precedenza:

– riguardo all’Area C – fermo restando che nel Parametro 127 saranno inquadrati i titolari di un’anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a due anni –è stato convenuto che saranno inquadrati nel Parametro 122 i titolari di un’anzianità di servizio nelle funzioni superiore all’anno, e nel Parametro 118 i lavoratori al primo anno di servizio (mentre nella precedente versione contrattuale si faceva riferimento al solo Parametro 118 per i titolari dell’anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a 2 anni)

– rispetto all’Area D, viene precisato che saranno inquadrati nel Parametro 117 (e non più 116) i titolari di anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a 2 anni, e nel Parametro 116 (e non più 112) i titolari di un’anzianità di servizio nelle funzioni inferiore a 2 anni.

Le Parti sono si sono confrontate anche sul tema della responsabilità civile verso i terzi (art. 86 CCNL), concordando che i Consorzi hanno l’obbligo di stipulare polizze assicurative, oltre che per i lavoratori con qualifica di quadro, anche per i dipendenti particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile colposa verso i terzi per ragioni connesse alle funzioni (oltre che alle mansioni) svolte.

Le parti negoziali hanno poi attenzionato anche il tema dei congedi per eventi e cause particolari (art. 93 CCNL), aumentando da 2 a 3 i giorni di permesso per ciascun evento in caso di decesso del coniuge o di parenti entro il 1° grado per gli operai avventizi con almeno 90 giorni di attività.

Si segnalano novità anche in materia di congedo matrimoniale (art. 94 CCNL), esteso anche al personale avventizio nel rispetto di un requisito occupazionale (aver svolto almeno 150 giorni di attività anche non continuativa) e di una preclusione (impossibilità di fruizione durante la stagione irrigua).

Da ultimo, le Parti sono ritornate sull’istituto della dispensa nell’interesse del servizio (art. 106 CCNL) per sopravvenuta inabilità determinata da motivi di salute, prevedendo che in caso di accertate patologie neuropsichiatriche il provvedimento di dispensa potrà essere adottato solo se è stato certificato che tali patologie riducono la capacità lavorativa del dipendente di almeno 2/3.

Parte obbligatoria

Rispetto alla parte obbligatoria, si segnala solo le parti, visto lo stravolgimento dell’impianto classificatorio storico operato dagli ultimi rinnovi contrattuali, hanno confermato che il Gruppo di lavoro paritetico costituito ex art. 2 CCNL continuerà a monitorare l’equilibrio dei profili professionali e a formulare conseguenti proposte di modifica. Esso dovrà presentare le risultanze dei propri lavori entro giugno 2026, fermo restando la possibilità per le parti negoziali di convocarlo in anticipo.

Valutazione d’insieme

Il rinnovo non introduce elementi di novità significativi, limitandosi a migliorare istituti già consolidati nelle precedenti versioni contrattuali. Ciononostante, è importante sottolineare un elemento di pregio di tale sistema: se la parte normativa del CCNL è soggetta ad un periodo di vigenza di 4 anni, la parte economica ad un periodo di 2. Questo permette di ripensare con più frequenza (rispetto alla maggior parte dei contratti collettivi) i minimi tabellari, nel tentativo di consentire il maggior recupero possibile del potere d’acquisto da parte dei prestatori di lavoro. Si consideri in proposito che durante il periodo di vigenza del CCNL (1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026) è stato previsto un aumento complessivo dei minimi superiore al 10%. Grande soddisfazione è stata infatti espressa dalle parti negoziali per il rinnovo, soprattutto in relazione agli aumenti, il quale rappresenta un’ulteriore testimonianza delle buone relazioni industriali in tale settore.

Claudia Capolupo

ADAPT Junior Fellow

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –

potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it