Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/295 – Il rinnovo del CCNL Edilizia PMI: nuove regole per le trasferte e sperimentazioni in tema di formazione e sicurezza, attraverso il potenziamento della bilateralità
Bollettino ADAPT 24 novembre 2025, n. 41
Contesto del rinnovo
Lo scorso 15 aprile si sono incontrate l’associazione datoriale Confapi Aniem (Unione nazionale delle imprese edili manifatturiere e settori affini) e le organizzazioni sindacali FeNEAL UIL, Filca Cisl e Fillea Cgil, per sottoscrivere l’accordo di rinnovo del CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili e affini (Codice CNEL F018). Secondo gli ultimi dati UNIEMENS disponibili (2024), il contratto copre circa 13.894 aziende e 72.269 lavoratori. L’ultimo rinnovo, sottoscritto nel 2022 per la parte economica e a febbraio 2024 per la parte normativa (su cui si veda anche il commento di M. Maneli, Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/257: il nuovo CCNL Edilizia ANIEM: un occhio di riguardo per la formazione in Bollettino ADAPT n. 6, 2025), era scaduto il 30 giugno 2024, ma già all’inizio di quel mese le organizzazioni sindacali avevano presentato la piattaforma con gli obiettivi per il triennio successivo.
L’intesa firmata nel mese di aprile di quest’anno si concentra su alcuni aspetti normativi, confermando al contempo anche l’accordo sui contenuti economici, concluso il 24 marzo 2025.
Nel complesso, il rinnovo 2025 ha validità triennale, decorrendo dal 1° aprile 2025 fino al 30 giugno 2028, con rinnovo automatico ogni tre anni qualora non venga formalmente disdettato da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza (Allegato 7).
Parte economica
Il rinnovo introduce aumenti retributivi che variano da 175 euro per il profilo dell’operaio comune (primo livello, corrispondente al parametro 100) a 350 euro per il settimo livello, da erogare in 2 tranches (rispettivamente ad aprile 2025 e a marzo 2027). La percentuale di incremento rispetto ai minimi in vigore dal 2023 è di circa il 18%.
Parte normativa
L’accordo di parte normativa modifica una serie eterogenea di istituti in parte già presenti nei rinnovi precedenti.
In materia di trasferta, l’Allegato 1 apporta modifiche all’articolo 21 del CCNL, facendo salve le disposizioni relative al rimborso spese di viaggio e alla corresponsione di una diaria, nonché conservando il principio per cui all’operaio in “trasferta” continua ad applicarsi il contratto integrativo del territorio di provenienza, il principio della eventuale integrazione retributiva da corrispondere a titolo di “indennità territoriale temporanea” e le “norme per gli addetti ai lavori dell’armamento ferroviario” di cui alla lett. B) dell’art. 21 del CCNL Edilizia PMI Confapi Aniem. Il rinnovo in commento determina inoltre l’abrogazione degli ultimi commi dell’articolo 21 CCNL (introdotti con il rinnovo del 2014), relativi alla disciplina della “trasferta regionale” e della successiva trasferta nazionale.
Le parti introducono poi la disciplina del cosiddetto “cantiere in trasferta”, che riguarda gli operai che siano comandati a svolgere la propria attività presso un cantiere sito nel territorio di competenza di una cassa edile diversa rispetto a quella di appartenenza. In questi casi, a partire dal 1° ottobre 2025, si specifica che l’unica referente resterà sempre la cassa ediledi provenienza, che a fronte del rispetto degli adempimenti previsti dalla contrattazione nazionale e territoriale, continuerà ad erogare le dovute prestazioni in favore dell’impresa e dei lavoratori. A tal fine, la commissione nazionale paritetica per le casse edili (CNCE) predispone un apposito applicativo informatico per gli adempimenti comunicativi e le denunce mensili dell’impresa, consentendone la visualizzazione sia alla cassa edile di appartenenza che a quella del luogo del cantiere. Con riferimento alle contribuzioni, esse verranno automaticamente imputate dall’applicativo informatico secondo le modalità indicate da un’apposita tabella inserita nel contratto. Questa specifica, in particolare, le percentuali di contribuzione (come da contrattazione nazionale e territoriale) e le casse edili di appartenenza e/o del luogo dei lavori a cui vengono imputate nell’ambito delle paghe mensili, con qualche distinzione dal quarto mese di trasferta. È comunque presente una clausola di salvaguardia che prevede l’effettuazione di eventuali compensazioni tra le casse edili di provenienza e del luogo dei lavori, qualora dall’entrata in vigore della nuova disciplina derivasse uno scostamento complessivo superiore al 5% rispetto all’applicazione della precedente trasferta regionale.
Il nuovo articolo 21 regolamenta anche la gestione delle quote di adesione contrattuale di competenza datoriale per i trasfertisti. Queste quote si continueranno a versare presso la cassa edile di provenienza per l’intero periodo della trasferta, con le aliquote previste dal regolamento dell’ente stesso e dagli accordi territoriali. Per la gestione delle quote di competenza sindacale, invece, le parti si riservano di comunicarne la regolamentazione.
In materia di Denuncia Unica Edile (D.U.E.), l’Allegato 2 del rinnovo fornisce una descrizione organica del modello e dei relativi contenuti – tra cui, ad esempio, il CCNL e il contratto territoriale applicati, le ore lavorate e i permessi retribuiti e non -con l’obiettivo di uniformare procedure e comportamenti presso tutte le casse edili. L’introduzione del modello di denuncia unica, che entrerà in vigore dal 1° ottobre 2025, persegue finalità di tutela delle imprese e dei lavoratori, mirando a ridurre gli effetti negativi connessi a fenomeni di evasione e dumping contrattuale.
L’Allegato 3 del rinnovo concerne invece l’adesione al fondo di previdenza complementare Fondapi, riguardo al quale si constata la difficoltà di contribuzione volontaria. Pertanto, le parti si impegnano a richiedere direttamente ai rappresentanti delle confederazioni sindacali e datoriali costituenti la definizione di regole e processi operativi specifici per gestire le posizioni dei lavoratori che applicano il CCNL in commento. In aggiunta, si intende incentivare la conoscenza del funzionamento del fondo e dei suoi benefici previdenziali, attraverso iniziative congiunte fra aziende e lavoratori.
In materia di salute e sicurezza sul lavoro, l’Allegato 4 interviene sull’articolo 89 del CCNL, introducendo un progetto sperimentale di sorveglianza sanitaria della durata di un anno, finalizzato a rafforzare il sistema di prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni nel settore delle costruzioni, con particolare riferimento alla categoria degli operai. L’allegato dà attuazione a quanto programmato con l’accordo del 29 febbraio 2024. Per la realizzazione del progetto, le parti destinano complessivamente 3 milioni di euro, di cui tre quarti a carico degli organismi bilaterali nazionali, Formedil, CNCE e Sanedil, e un quarto degli enti territoriali per la sicurezza. L’adesione al progetto avviene su base volontaria. La prestazione di sorveglianza sanitaria è garantita all’impresa aderente dall’ente unificato territoriale per la formazione e la sicurezza. Nell’ambito del progetto, il datore di lavoro potrà essere rimborsato (entro determinati limiti) dall’ente territoriale per le spese derivanti dall’ausilio di un medico competente (che dovrà aderire al progetto, sottoscrivendo una convenzione ad hoc con Formedil) nell’ambito della valutazione dei rischi e delle visite mediche di cui all’articolo 41, del decreto legislativo 81/2008. Il medico competente, nel rispetto della legislazione in vigore, dovràaggiornare il protocollo sanitario sulla base del documento di valutazione dei rischi dell’impresa e trasmettere annualmente, entro il primo trimestre, i dati anonimi e aggregati della sorveglianza sanitaria all’ente unico territoriale. Quest’ultimo invierà tali dati a Formedil entro 30 giorni. L’elaborazione di questi dati da parte di Formedil consentirà di orientare il fondo di assistenza integrativa, Sanedil, nella definizione delle visite e dei pacchetti di prevenzione e garantire un servizio integrato ottimale.
Con l’intenzione di verificare e potenziare l’efficacia del “Regolamento fondo territoriale per la qualificazione del settore formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori”, le parti concordano altresì di dare avvio ad una sperimentazione biennale per rivedere la gestione dell’istituto (Allegato 5). Nello specifico, l’accordo mira a valorizzare la specificità delle PMI attraverso un meccanismo di finanziamento più efficiente, come ad esempio tramite un reindirizzamento automatico delle risorse non utilizzate da alcune prestazioni per potenziare la voce ex articolo 2, comma 1, lett. b) dell’accordo istitutivo del fondo, ossia il riconoscimento di contributi, sotto forma di compensazione sui versamenti alla cassa edile, per le imprese che occupino operai inquadrati al primo livello fino a un terzo dell’organico complessivo. Resta salva la possibilità, per le parti territoriali, di assegnare il restante 50% delle risorse eventualmente non utilizzate dal fondo in oggetto, nel rispetto delle sue finalità, entro il 30 settembre dell’anno edile successivo. L’iniziativa prevede infine che per finanziare la prestazione di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b) dell’accordo istitutivo del fondo, possa essere impiegato il 50% dell’extragettito derivante dal contributo dello 0,75% (destinato al finanziamento delle spese di gestione della cassa edile). Diversamente, il restante 50% dell’extragettito andrà ad incrementare le prestazioni sociali per gli operai (cui invece è destinato lo 0,45% del contributo alla cassa edile).
Parte obbligatoria
Nell’accordo di aprile (Allegato 7), le parti esplicitano la volontà di costituire una commissione nazionale di coordinamento per monitorare la contrattazione territoriale. In questo contesto, viene inoltre stabilita la non sovrapponibilità dei cicli negoziali e delle relative erogazioni iniziali; pertanto, i contratti territoriali da rinnovare negli anni 2024 e 2025 dovranno avere efficacia a partire dal 1° aprile 2026, salvo diversa intesa tra le associazioni sindacali e datoriali territoriali. Le parti convengono altresì di sollecitare la contrattazione integrativa sui territori per rafforzare le relazioni industriali e sostenere tutele e diritti per imprese e lavoratori.
Ulteriori previsioni di natura obbligatoria, in gran parte funzionali al coordinamento delle disposizioni normative, riguardano: l’avvio dei lavori delle commissioni tecniche sulla classificazione dei lavoratori e sul coordinamento delle norme contrattuali vigenti (da chiudersi entro il 30 giugno 2025); l’attribuzione alla CNCE, come precedentemente indicato, del compito di implementare l’applicativo informatico per gli adempimenti delle imprese in relazione alla “trasferta” continua; l’istituzione di una commissione paritetica in materia di denuncia unica, composta da 12 membri e avente durata di sei mesi, incaricata di definire il nuovo modello D.U.E. nonché di monitorare l’andamento del nuovo applicativo informatico predisposto dalla CNCE; l’istituzione di un osservatorio, gestito congiuntamente da Formedil e Sanedil, per il monitoraggio dei dati sulla sorveglianza sanitaria; la costituzione del “Fondo PMI qualificate” ad opera delle casse edili e l’istituzione di una commissione nazionale paritetica, col compito di svolgere un monitoraggio semestrale sull’andamento del fondo territoriale per la qualificazione del settore formazione.
Valutazione d’insieme
Nel suo complesso, il rinnovo del CCNL è intervenuto soprattutto per elevare le retribuzioni, contrastare il dumping contrattuale e avanzare le tutele dei lavoratori negli ambiti della trasferta, della sorveglianza sanitaria e dello sviluppo delle competenze, prevedendo la creazione di nuove commissioni paritetiche e potenziando il funzionamento degli organismi bilaterali già esistenti, strumenti tipici del settore edile e particolarmente utili per le PMI.
PhD Candidate ADAPT – Università di Siena
PhD Candidate ADAPT – Università di Siena
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La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia. Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare – potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it |
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