Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/291 – Le novità del CCNL della Mobilità/Attività Ferroviarie e del contratto Aziendale del Gruppo FS: tra flessibilità oraria e welfare aziendale

Interventi ADAPT, Relazioni industriali, Welfare

| di Benedetta Provini

Bollettino ADAPT 3 novembre 2025, n. 38

Contesto del rinnovo

Dopo un anno di trattative e mobilitazioni sindacali, il 22 maggio 2025 è stata firmata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo della Mobilità/Area Contrattuale Ferroviarie (Codice CNEL: I320), scaduto il 31 dicembre 2023.

L’accordo è stato siglato per la parte datoriale da AGENS e per la parte sindacale da FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL FERROVIERI, FAST CONFSAL, ORSA FERROVIE e per adesione da ANCP, Confcooperative – Lavoro e Servizi, Lega Coop produzione e servizi. L’intesa interessa oltre 112 imprese e più di 85.000 lavoratori su tutto il territorio nazionale. Esso sarà in vigore per il triennio 2024-2026.


Il rinnovo  avviene dopo più di un anno dalla scadenza del contratto e a seguito di diversi scioperi, come, da ultimo, quello indetto il 6 maggio 2025 dalle Organizzazioni Sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, su tutte le attività ferroviarie.

Il 4 luglio 2025 è stato indetto il referendum consuntivo da Filt-Cgil, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast-Confsal e Orsa Ferrovie sull’ipotesi di accordo. Il 68% dei votanti ha espresso un voto favorevole all’accordo, contro il 32% di voti contrari, percentuale che evidenzia la presenza di un nutrito gruppo di lavoratori contrari ai contenuti del rinnovo.

Parte economica

Il CCNL MAF prevede un aumento retributivo di €230,00 (riparametrato alla posizione retributiva C1), articolato in tre scaglioni temporali: € 120,00 a giugno 2025, € 60 a novembre 2025 e € 50,00 a giugno 2026. L’aumento si traduce in un incremento medio del 12% rispetto ai minimi tabellari sottoscritti nel 2022.

Ad integrare la copertura del periodo di vacanza contrattuale (protattosi dal 1° gennaio 2024 al 31 maggio 2025) viene riconosciuto un emolumento una tantum di €1.000,00 riparametrato alla posizione retributiva C1.

Da agosto 2025, l’importo di diverse indennità legate allo svolgimento della prestazione lavorativa, sia su base oraria che giornaliera, è stato aumentato. Tali indennità sono previste per ricompensare il lavoro su turni, il lavoro notturno, il lavoro domenicale, la trasferta e l’assenza dalla residenza di lavoro.

Questo intervento mira a riconoscere la flessibilità tipica di questo settore per poter garantire un servizio organizzato, efficiente e continuo.

La novità all’interno del CCNL MAF per i lavoratori degli appalti ferroviari risiede nell’introduzione di buoni pasto dal valore di € 7,00 (art. 16), a partire dal gennaio 2026.

Per quanto riguarda il welfare, le parti riconoscono l’importanza di questo strumento per il miglioramento del benessere e la motivazione dei lavoratori, ma rimandano alla contrattazione aziendale la definizione delle concrete misure da attuare.

Parte normativa

Tra le novità spicca la disciplina inerente alla “Stop Work Authority”. Si tratta di una procedura operativa in cui si riconoscono a ciascun lavoratore il diritto e il dovere di allontanarsi in modo tempestivo dal posto di lavoro in caso di una situazione di pericolo imminente per la propria sicurezza, quella altrui o per l’ambiente. Nel caso dell’attivazione della SWA, il lavoratore non potrà subire alcun pregiudizio né provvedimento disciplinare per avere interrotto la propria attività lavorativa.

Tale disposizione dimostra una particolare attenzione delle Parti al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sottolineata anche dall’istituzione della nuova figura di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito produttivo.

Ai fini dell’accesso al contratto a tempo determinato, le parti individuano tre causali: incrementi temporanei e non programmabili delle attività ordinarie, fase di avvio di nuovi servizi, esigenze derivanti da azioni di innovazione aventi carattere di temporaneità.

Con riguardo ai limiti di contingentamento (art. 25), le parti si accordano per un innalzamento del numero dei dipendenti a tempo indeterminato ai fini di utilizzo del contratto a tempo determinato, della somministrazione a tempo determinato e del contratto a tempo indeterminato a tempo parziale, arrivando al 40% dei lavori a tempo indeterminato nelle aziende fino a 50 dipendenti, 35% nelle aziende con più di 50 dipendenti e fino a 500, 25% nelle aziende con più di 500 dipendenti.

Il contratto collettivo prevede che la contrattazione aziendale possa stabilire un regime di flessibilità dell’orario di lavoro, in cui i lavoratori continuano a percepire la retribuzione mensile ordinaria sia nei periodi di aumento sia in quelli di riduzione dell’orario settimanale.
Questa previsione risponde all’esigenza di una maggiore flessibilità organizzativa, accompagnata dalla necessità di definire regole chiare per la sua applicazione a livello aziendale.

All’articolo 18, le parti concordano di estendere il periodo di prova da 3 a 6 mesi nei casi di infortunio, malattia, congedo di maternità o paternità. L’obiettivo è di consentire al lavoratore impossibilitato alla normale prestazione lavorativa la ripresa della stessa senza ripercussioni a livello contrattuale.

Sulla medesima scia, l’articolo 33 del CCNL, dedicato alla tutela della maternità e paternità, viene altresì sensibilmente rinnovato. In primo luogo, viene previsto un moltiplicatore dei periodi di congedo parentale in caso di parto gemellare o plurigemellare. Ulteriore novità è rappresentata dall’introduzione dell’assenza dell’applicazione delle norme sul controllo della malattia del lavoratore per i genitori che si assentano per la malattia del bambino fino ai tre anni di età. Infine, si stabilisce che la malattia del bambino che comporta ricovero ospedaliero può determinare – su richiesta – la sospensione del congedo parentale o il decorso dell’eventuale periodo di ferie in godimento.

Anche alla formazione professionale è riservata speciale attenzione: le Parti concordano infatti sul fatto che la stessa rappresenti una leva essenziale e strategica per il potenziamento del know-how e della competitività aziendale. Con questo obiettivo vengono individuate delle linee guida al fine di strutturare un modello formativo che ne garantisca continuità e sistematicità, monitorato da specifici incontri sindacali.

A ribadirne l’importanza, all’articolo 34, le Parti concordano di aumentare da cinque a sei le giornate lavorative annue destinate alla formazione professionalizzante.

Inoltre, al fine di favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e l’acquisizione delle competenze necessarie al settore, le parti rinviano a specifiche intese la definizione di un sistema duale tra formazione e lavoro individuato nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria, il certificato di specializzazione tecnica superiore e l’apprendistato di alta formazione e ricerca.

Parte obbligatoria

Come evidenziato precedentemente, uno degli obiettivi fondamentali dell’accordo di rinnovo è il miglioramento continuo del livello di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro. A tal fine le parti si impegnano a istituire entro tre mesi dalla sottoscrizione dell’accordo una commissione paritetica che entro giugno 2026 analizzerà le soluzioni messe in atto al fine di gestire il soccorso del personale in caso di malore in tempi certi.

All’articolo 26, le Parti concordano inoltre di istituire una Commissione paritetica con il compito di esaminare le soluzioni digitali, sia già operative sia emergenti, che possano migliorare i processi produttivi all’interno del settore. La Commissione dovrà valutare gli effetti di tale soluzione sull’organizzazione del lavoro e proporre eventuali interventi per adeguare il sistema contrattuale di classificazione professionale in modo coerente con le nuove professionalità, nell’ottica di valorizzareal meglio le competenze dei lavoratori.

Integrativo FS Italiane

Contestualmente al rinnovo del CCNL, il 22 maggio 2025, è stata siglata anche l’ipotesi di Contratto integrativo aziendale del Gruppo FS Italiane che in quanto principale operatore del comparto ferroviario, svolge un ruolo centrale nell’applicazione del CCNL MAF. La firma contestuale dei due strumenti contrattuali assicura uniformità e coerenza tra disciplina generale e regolamentazione aziendale.

Si conferma l’impegno delle parti sul fronte del welfare aziendale: l’Osservatorio per lo sviluppo del welfare aziendale e delle iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro istituito nell’accordo stipulato nel 2022 (si veda L. Citterio, Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/96 – I rinnovi del CCNL Mobilità/AF e dell’integrativo del Gruppo FS: superare la pandemia per guardare al futuro, Bollettino ADAPT 19 aprile 2022, n. 15) trova concreta evoluzione nel Comitato bilaterale per lo sviluppo del welfare aziendale, istituito in tale sede.

In coerenza con questo obiettivo, il Gruppo FS Italiane incrementa di € 200 (per un totale di € 300,00 l’anno) il credito a disposizione del lavoratore da destinare alla fruizione delle specifiche misure di welfare consultabili nella piattaforma aziendale dedicata.

Il 9 luglio 2025 è invece stato siglato dalle parti il verbale di accordo che definisce la corresponsione del premio di risultato – legata agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione – per gli anni 2025 e 2026.

L’erogazione è condizionata al raggiungimento dell’obiettivo di ability to pay (indicatore cancello) individuato nell’80% del valore budget dell’EBITDA di Gruppo. Gli indicatori ai fini della determinazione dell’importo del PdR sono invece l’EBITDA di Gruppo, gli indicatori di produttività qualità e competitività, e l’EBITDA di società.

L’importo complessivo lordo del Premio di Risultato, per gli anni 2025 e 2026, è fissato nei valori (riparametrato al livello professionale C) € 1.100,00 per il 2025 e € 1.200,00 per il 2026. Al fine di valorizzare il contributo individuale di ciascun lavoratore, l’importo del PdR sarà incrementato del 10% per ciascun lavoratore in caso di zero eventi di malattia.

L’importo del Premio potrà essere destinato in tutto o in parte alle forme di welfare e in tal caso sarà incrementato di un contributo a carico azienda pari al 10%.

Qualora il lavoratore non riesca ad utilizzare l’intero importo del premio convertito in welfare, le somme residue saranno destinate al Fondo Pensione Complementare Eurofer.   
A tal proposito, si stabilisce che, a partire da gennaio 2026, il contributo a carico del datore di lavoro per tale fondo sarà pari al 3%, rispetto al 2% attuale.

Al fine di accrescere la motivazione dei lavoratori e rafforzare il loro coinvolgimento nell’organizzazione del lavoro la Società si impegna a elaborare un “Piano di innovazione e coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro” di cui sarà data informativa alle Organizzazioni sindacali stipulanti.

Valutazione d’insieme

Sia il rinnovo del CCNL MAF che l’accordo integrativo del Gruppo FS avvengono dopo più di un anno di vacanza contrattuale e a seguito di diverse proteste e scioperi da parte dei sindacati del settore.

In generale, l’accordo simboleggia un passo avanti nel rapporto tra parti sociali, integrando riconoscimenti economici, protezione normativa, strumenti di sviluppo. Questo, anche se la presenza di una quota significativa di lavoratori contrari al referendum evidenzia che alcune scelte potrebbero risultare non pienamente soddisfacenti per i lavoratori.

L’attenzione alla formazione e allo sviluppo delle competenze appaiono elementi di grande interesse, evidenziando un orientamento strategico verso innovazione e competitività, oltre che alla crescita professionale dei lavoratori.

Nel comunicato stampa in cui Ferrovie dello Stato dà notizia del rinnovo, l’AD ringrazia le organizzazioni sindacali per l’impegno e lo sforzo compartecipativo che ha reso possibile questo risultato, individuando, tra gli elementi qualificanti del rinnovo, il rafforzamento del sistema di welfare aziendale, l’adeguamento dei regimi di orario e dell’organizzazione del lavoro, l’istituzione della Commissione paritetica per analizzare l’impatto delle nuove professionalità legate all’innovazione e all’intelligenza artificiale e l’introduzione di strumenti come l’apprendistato duale per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

Benedetta Provini

ADAPT Junior Fellow

 X@BenedettProvini  

 La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del

Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia.

Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare –

potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it