Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/285 – Il rinnovo del CCNL Cooperative metalmeccaniche e impiantistiche
| di Martina Zaccaria
Bollettino ADAPT 8 settembre 2025, n. 30
Contesto del rinnovo
Il 22 luglio 2025 presso la sede di Legacoop Nazionale a Roma è stato firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti alle aziende cooperative metalmeccaniche e impiantistiche (codice CNEL C016) scaduto a giugno 2024. L’accordo è stato sottoscritto per la parte datoriale da Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro e per la parte sindacale da Fim-Cisl, Fiom- Cgil e Uilm-Uil. Stando ai dati di flusso Uniemens, l’intesa trova applicazione per oltre 15 mila lavoratori occupati in circa trecento realtà produttive. L’accordo ha decorrenza retroattiva dal 1° luglio 2024 e scadenza il 30 giugno 2028.
La trattativa per il rinnovo, iniziata a febbraio 2025, ha esaminato numerose richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali e si è sviluppata attraverso un fitto calendario di incontri. Le Parti hanno manifestato la volontà di condurre una negoziazione autonoma, definendo soluzioni specifiche per il settore cooperativo.
Parte economica
Uno degli aspetti di maggiore rilievo riguarda gli elementi retributivi. L’articolo 5 del Titolo IV stabilisce che nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza contrattuale i minimi retributivi per livello saranno adeguati in base alla dinamica inflattiva consuntivata e misurata secondo l’IPCA NEI (Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato al netto degli energetici importati), come fornito dall’ISTAT. Pertanto, nei mesi di giugno 2025, 2026, 2027 e 2028 verrà riconosciuto un incremento contrattuale pari al 2% della paga base anche se la variazione IPCA rilevata risultasse inferiore. In particolare, qualora alla fine del quadriennio la somma complessiva degli incrementi risultasse inferiore a 200 euro al livello C3, nel giugno 2028 i minimi tabellari verrebbero comunque incrementati a conguaglio fino al raggiungimento di tale soglia.
In caso di mancato rinnovo si prevede che alla scadenza della vigenza contrattuale venga applicata la clausola di ultrattività che riconoscerà nel mese di giugno di ciascun anno l’adeguamento dei minimi tabellari secondo l’IPCA NEI consuntivata nell’anno precedente.
Per tutelare i lavoratori più svantaggiati l’articolo 13 stabilisce che dal 1° gennaio 2026 ai lavoratori in forza dal 1° gennaio di ogni anno, impiegati presso cooperative prive di contrattazione di secondo livello, sia corrisposto un elemento perequativo pari a 500 euro lordi annui con la retribuzione del mese di giugno.
Merita un cenno in questa sede anche l’aumento dei flexible benefit: dal 1° giugno 2025 le aziende sono tenute a fornire ai lavoratori strumenti di welfare del valore di 220 euro (rispetto ai 200 euro fissati nel 2019) da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo. L’importo aumenterà di 10 euro ogni anno fino a raggiungere i 250 euro nel 2028.
In materia di previdenza complementare l’articolo 15 prevede che tutti i lavoratori iscritti al fondo pensione nazionale Previdenza Cooperativa beneficeranno di un incremento del contributo aziendale che passerà al 2,3%. Le parti firmatarie sollecitano inoltre provvedimenti di legge finalizzati allo sviluppo dei Fondi negoziali.
Si aggiunge che dal 1° gennaio 2025 in virtù dell’iscrizione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa, il contributo aziendale è stato definito in 180 euro annui (24 euro in più rispetto al 2017). Con decorrenza dal 1° gennaio 2026 verrà inoltre introdotta una nuova garanzia in caso di insorgenza di stati di non autosufficienza permanente che si verifichino durante il rapporto di lavoro. A tal fine l’azienda verserà un contributo a proprio carico per garantire, a fronte dell’evento, una copertura di spesa pari a 500 euro mensili, erogata per tutta la vita del lavoratore.
Parte normativa
Tra le principali novità in tema di mercato del lavoro si segnala che il contratto di lavoro a tempo determinato potrà avere una durata superiore ai 12 mesi, fino a un massimo di 24 mesi, a condizione che sussistano specifiche causali obbligatorie. Rispetto a quanto disposto dall’art. 19 del D.Lgs. 81/2015, il rinnovo introduce ulteriori causali pensate per rispondere alle peculiarità produttive, organizzative ed economiche delle cooperative metalmeccaniche. In particolare, l’articolo 4, lettera c), del rinnovato CCNL prevede la possibilità di ricorrere al contratto a tempo determinato in caso di avvio di nuove attività o di sviluppo straordinario delle attività di impresa legate a ricerca, progettazione, sperimentazioni tecniche, produttive e organizzative aventi carattere di temporaneità. La lettera d), invece, riguarda gli investimenti nei processi produttivi volti a garantire una gestione sostenibile delle attività di impresa nonché interventi finalizzati all’introduzione di nuove apparecchiature in diversi ambiti: digitalizzazione, automazione, riconversione ambientale/energetica e sicurezza.
Il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine corrisponde, in linea con quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. 81/2015, al 20% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in forza alle imprese al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Il rinnovo, tuttavia, stabilisce una soglia più restrittiva per le aziende con oltre 400 dipendenti, riducendo il limite al 18%.
Sono previsti limiti quantitativi anche per i lavoratori somministrati sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. In via del tutto sperimentale dal 1° gennaio 2026 sarà riconosciuto ai lavoratori somministrati un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dall’utilizzatore entro i 12 mesi successivi alla scadenza della somministrazione stessa con riferimento alle mansioni già svolte.
L’articolo 5 del Titolo III stabilisce che dal 1° gennaio 2026 ai lavoratori impiegati in sistemi di turnazione articolati su 21 turni settimanali, comprendendo il turno notturno e quelli di sabato e domenica, sia riconosciuto un ulteriore permesso di 8 ore. Ai lavoratori di età pari o superiore a 50 anni è riconosciuto un ulteriore permesso retribuito di 8 ore su base annua per l’effettuazione di visite mediche specialistiche debitamente documentate. Le Parti condividono la necessità di incentivare, tramite accordi di secondo livello aziendale, forme di riduzione dell’orario di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative.
Sul fronte della genitorialità, il rinnovo contrattuale pone particolare attenzione all’esercizio del diritto ai congedi parentali per migliorare l’equilibrio tra vita lavorativa e familiare. Il padre lavoratore e la madre lavoratrice possono fruire del congedo in modo continuato o frazionato. Inoltre è previsto che per i primi due mesi di congedo parentale l’azienda integri quanto previsto dalla legge fino a garantire l’intera retribuzione globale. Il termine per la presentazione della richiesta di congedo è ridotto da 15 a 5 giorni. Sono inoltre introdotte modalità più flessibili per la fruizione del congedo matrimoniale in linea con i principi di maggiore adattabilità ai bisogni individuali.
Parte obbligatoria
Con riferimento alla parte obbligatoria si segnala sul piano delle politiche di genere una particolare attenzione ai temi delle molestie e della violenza di genere. Il rinnovo contrattuale rafforza le misure a tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori nell’ambiente di lavoro, prevedendo che le cooperative si facciano promotrici di momenti di formazione ed informazione nella misura di due ore all’anno. Le Parti firmatarie invitano le aziende e le rappresentanze dei lavoratori ad adottare un codice di condotta per la lotta contro le molestie sessuali e i comportamenti di mobbing sul lavoro.
Altro aspetto di rilievo in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si individua nella previsione di 8 ore di formazione aggiuntiva per gli RLS. Inoltre è prevista l’introduzione di momenti informativi e formativi da attivare in caso di infortunio sul lavoro ed in caso di mancato infortunio per evitare il ripetersi dell’evento stesso e promuovere la cultura della sicurezza.
Valutazione d’insieme
Nel complesso l’intesa, giunta a oltre un anno dalla scadenza della precedente tornata contrattuale, attenziona il tema della tutela dei lavoratori, introducendo e rafforzando gli strumenti a loro vantaggio. Con questo rinnovo le Parti Sociali ribadiscono «il valore della contrattazione nazionale come strumento essenziale per tutelare il lavoro e rafforzare il potere di acquisto di soci e lavoratori, valorizzando al contempo le specificità del sistema cooperativo».
ADAPT Junior Fellow Fabbrica dei Talenti
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La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia. Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare – potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it |
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