Tra tutela previdenziale e flessibilizzazione organizzativa: l’inclusione lavorativa alla prova della legge 29 dicembre 2025, n. 198
Interventi ADAPT, Mercato del lavoro, Salute e sicurezza
| di Giancarlo Neri
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2025 è entrata in vigore la legge 29 dicembre 2025, n. 198, di conversione del decreto-legge n. 159/2025, recante “Misure urgenti per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di sicurezza”. Il provvedimento, composto da ventuno articoli, si inserisce nel quadro, ormai consolidato, della legislazione emergenziale a contenuto eterogeneo, nella quale la materia della salute e sicurezza finisce per costituire il contenitore formale di interventi incidenti su ambiti strutturali del diritto del lavoro e della protezione sociale.
Tra le disposizioni di maggiore interesse sistematico assumono particolare rilievo quelle dedicate alle persone con disabilità, nelle quali si intrecciano profili di tutela previdenziale, politiche attive del lavoro e obblighi di assunzione, secondo la logica del collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (in termini ricostruttivi, v. G. Impellizzieri, M. Tiraboschi, Le convenzioni per il collocamento delle persone con disabilità alla prova della legge n. 198/2025: nuove opportunità, alcuni rischi e le solite incrostazioni ideologiche). È su tale intreccio, non sempre coerente né privo di ambiguità applicative, che ci si soffermerà.
La legge interviene, in particolare, su due piani distinti ma connessi: da un lato, la ridefinizione del requisito anagrafico per il riconoscimento dell’assegno di incollocabilità; dall’altro, l’ampliamento degli strumenti di inserimento lavorativo mediante convenzioni e distacchi presso soggetti terzi. Entrambi gli interventi si collocano nel solco delle politiche di inclusione, ma sollevano questioni rilevanti in ordine alla coerenza del sistema e alla tenuta dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 38 Cost.
L’assegno di incollocabilità costituisce una prestazione economica erogata dall’INAIL in favore del lavoratore che, a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, risulti affetto da una riduzione permanente della capacità lavorativa tale da rendere particolarmente difficoltoso il reinserimento nel mercato del lavoro, secondo quanto previsto dal d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
L’istituto si colloca tradizionalmente in una zona di confine tra previdenza e assistenza, ponendosi come strumento di compensazione delle conseguenze sociali della menomazione subita in occasione di lavoro. In tale prospettiva, la sua funzione non è meramente assistenziale, ma risponde a una logica di tutela continuativa del lavoratore esposto al rischio di esclusione dal mercato del lavoro.
L’art. 9 del decreto-legge n. 159/2025, come convertito dalla legge n. 198/2025, ha modificato il requisito anagrafico per la fruizione dell’assegno di incollocabilità, sostituendo il previgente limite fisso del sessantacinquesimo anno di età con il riferimento dinamico all’età pensionabile, come determinata dalla legislazione vigente.
L’intervento appare coerente con l’evoluzione del sistema previdenziale e consente di evitare irragionevoli vuoti di tutela in una fase della vita ancora formalmente lavorativa, in linea con il principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 Cost. Resta, tuttavia, sullo sfondo il tema dell’adeguatezza dell’importo della prestazione, che non risulta inciso dalla riforma, con il rischio che l’estensione temporale si traduca in una tutela più formale che sostanziale.
Più problematiche appaiono le disposizioni di cui all’art. 14-bis del decreto-legge n. 159/2025, che estendono le possibilità di inserimento lavorativo delle persone con disabilità attraverso convenzioni con soggetti esterni, consentendo il distacco fino al 60 per cento dei lavoratori appartenenti alle categorie protette, in rapporto alla disciplina del collocamento mirato di cui alla legge n. 68/1999 (v. Impellizzieri–Tiraboschi, cit.).
L’obiettivo dichiarato è quello di favorire l’inclusione e la permanenza nel lavoro, superando rigidità organizzative che spesso ostacolano l’adempimento degli obblighi di assunzione; nondimeno, la scelta legislativa sembra privilegiare una logica di gestione dell’obbligo più che un investimento sull’effettiva integrazione nei contesti produttivi ordinari. Tuttavia, l’ampliamento significativo della quota di lavoratori distaccabili rischia di incidere sulla funzione integrativa propria del collocamento mirato, determinando una possibile marginalizzazione dei lavoratori interessati rispetto al contesto produttivo ordinario e una esternalizzazione della disabilità che appare difficilmente conciliabile con la finalità inclusiva dell’istituto.
Nel complesso, la legge 29 dicembre 2025, n. 198 presenta profili di razionalizzazione condivisibili, accanto a scelte che meritano un attento monitoraggio applicativo e che, in alcuni passaggi, sembrano riproporre una tensione irrisolta tra inclusione come principio e inclusione come tecnica amministrativa. In particolare, il significato stesso dell’inclusione lavorativa resta affidato all’equilibrio tra strumenti di flessibilità organizzativa e garanzie sostanziali di integrazione, secondo la prospettiva indicata dall’art. 3, secondo comma, Cost.
In tale quadro, le innovazioni introdotte costituiscono un terreno di osservazione privilegiato per verificare se l’evoluzione del diritto del lavoro dell’inclusione si muova effettivamente nella direzione della rimozione degli ostacoli che limitano la piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita lavorativa, ovvero se si risolva, ancora una volta, in una diversa e più sofisticata tecnica di gestione dell’obbligo legale di assunzione, con il rischio di una inclusione prevalentemente nominale e formale.
Bollettino ADAPT 9 febbraio 2026, n. 5
Dottore di ricerca in Formazione della persona e Diritto del mercato del lavoro
Segretario Comunale
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