Riforma ITS Academy, ecco le nuove aree tecnologiche

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Bollettino ADAPT 4 dicembre 2023, n. 42
 
È passato ormai oltre un anno da quando, nel luglio del 2022, la Camera dei Deputati ha approvato in seconda lettura il testo del disegno di legge relativo alla “Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. La Legge 99/2022 passò quasi all’unanimità, confermando la diffusa consapevolezza di tutto l’arco parlamentare di quanto fosse importante intervenire sul tema dell’istruzione terziaria professionalizzate non accademica, un settore nel quale l’Italia sconta forti deficit rispetto a molte altre economie avanzate. L’approvazione della riforma era, inoltre, strettamente connessa al finanziamento di circa 1,5 miliardi di euro legato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
 
L’applicazione della riforma, commentata dettagliatamente in un approfondimento pubblicato sul Bollettino Adapt il giorno successivo all’approvazione, è stata però tutt’altro che immediata. La sua attuazione necessitava (e necessita) infatti di un considerevole numero di decreti attuativi, la maggior parte dei quali di carattere ministeriale e che prevedevano il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni e Province Autonome. Ad oggi, solo cinque di questi decreti attuativi sono stati pubblicati. I primi tre, i decreti ministeriali n. 87, 88 ed 89 sono apparsi nella Gazzetta Ufficiale solo a maggio 2023. Il primo recava indicazioni riguardo la costituzione ed il funzionamento del comitato nazionale ITS Academy e rispetto alla definizione e modalità di partecipazione dei rappresentanti delle regioni in sede di conferenza. Il secondo recava invece disposizioni generali sulla composizione e sui compensi delle commissioni di verifica finale delle competenze acquisite e sulla struttura ed organizzazione delle prove stesse mentre il terzo si soffermava sullo statuto delle Fondazioni. Un quarto decreto, il n.191 pubblicato ad ottobre, conteneva gli standard minimi di riconoscimento ed accreditamento degli ITS.
 
Pochi giorni fa è stato pubblicato un quinto decreto attuativo ministeriale, il n.203, sul quale vale la pena soffermarsi in quanto contiene indicazioni riguardo: le aree tecnologiche; le figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale; gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali profili in cui essa si articola, classificati in termini di macro-competenze in esito ed, infine, sui diplomi rilasciati a conclusione dei percorsi formativi.
 
Rispetto al primo punto, ovvero le aree tecnologiche di riferimento, le novità da segnalare riguardano soprattutto una riorganizzazione rispetto alle sei esistenti. Questa riorganizzazione si fonda soprattutto sullo scorporo delle cinque aree fino ad ora ricomprese nella macroarea delle Nuove tecnologie per il made in Italy, e che ora formano altrettante aree a sé stanti: Sistema agroalimentare; Sistema casa e ambiente costruito, Meccatronica; Sistema moda e Servizi alle imprese e agli enti senza fini di lucro. Accanto a ciò, il riordino della toponimia ha incluso riferimenti all’ambito chimico, alla logistica ed al terzo settore.
 

Aree tecnologiche pre-riforma Aree tecnologiche individuate dal decreto n. 203
Efficienza energetica Energia
Mobilità sostenibile Mobilità sostenibile e logistica
Nuove tecnologie della vita Chimica e nuove tecnologie della vita
Nuove tecnologie per il made in Italy (Servizi alle imprese, Sistema agro-alimentare, Sistema casa, Sistema meccanica, Sistema moda) Sistema agroalimentare
Sistema casa e ambiente costruito
Meccatronica
Sistema moda
Servizi alle imprese e agli enti senza fini di lucro
Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo Tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione Tecnologie della comunicazione, dell’informazione e dei dati

Il legislatore ha deciso quindi di non intervenire ampliando a dismisura le aree professionali, per diversi motivi. Il primo ha carattere organizzativo: l’esistenza di decine di aree tecnologiche, unitamente al divieto di sovrapposizione di ITS afferenti alla stessa area tecnologica nella stessa Provincia e l’impossibilità per un ITS di fare riferimento a più aree tecnologiche nel momento in cui queste fossero già parte dell’offerta formativa ITS regionale, avrebbe portato allo sviluppo di una rete di Fondazioni ITS eccessivamente frammentata. Il rischio sarebbe stato quello di sviluppare un’offerta composta da Fondazioni ITS attive sul medesimo territorio ed afferenti magari ad aree tecnologiche sì distinte formalmente, ma non sufficientemente diverse dal punto di vista sostanziale. Questo porta alla seconda motivazione, che assume il carattere di una scelta di indirizzo politico e strategico: questo rischio di proliferazione delle Fondazioni ITS, in un periodo in cui peraltro i fondi a disposizione legati al PNRR sono ingenti, avrebbe portato ad un modello di sviluppo lontano dall’ideale che vede gli ITS simili alle università, quindi come poli accentratori di competenze e professionalità, con elevate capacità di investimento e progettualità rivolta al lungo periodo. Il decreto apre però alle collaborazioni tra Fondazioni ITS afferenti ad aree tecnologiche diverse al fine di erogare e gestire percorsi formativi ibridi, caratterizzati dall’inserimento di alcune Unità Formative atte a declinare e curvare ulteriormente le competenze dell’area tecnologica professionalizzante, sebbene entro precisi limiti riguardo il monte ore impiegato.
 
Al posto di ampliare eccessivamente il numero delle aree tecnologiche sulle quali si è agito in senso conservativo, sono le figure professionali di riferimento che vengono formate attraverso questi percorsi ad aumentare considerevolmente di numero. Queste erano infatti 29 fino alla riforma, mentre risultano ora essere il doppio, 58. Di queste, 5 saranno relative all’area tecnologica Energia, 8 a quella Mobilità sostenibile e logistica, 7 a Chimica e nuove tecnologie della vita, 6 all’Agroalimentare, 3 al Sistema casa e ambiente costruito, 4 all’area Meccatronica, 3 al Sistema moda, 7 a Servizi alle imprese e agli enti senza fini di lucro, 7 a Tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo e 8 a Tecnologie della comunicazione, dell’informazione e dei dati.
 

Figure professionali pre-riforma Nuove figure professionali
Efficienza energetica (3) Energia (5)
Mobilità sostenibile (3) Mobilità sostenibile e logistica (8)
Nuove tecnologie della vita (3) Chimica e nuove tecnologie della vita (7)
Nuove tecnologie per il made in Italy (Servizi alle imprese, Sistema agro-alimentare, Sistema casa, Sistema meccanica, Sistema moda) (13) Sistema agroalimentare (6)
Sistema casa e ambiente costruito (3)
Meccatronica (4)
Sistema moda (3)
Servizi alle imprese e agli enti senza fini di lucro (7)
Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo (4) Tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo (7)
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (3) Tecnologie della comunicazione, dell’informazione e dei dati (8)

Questo dato riflette certamente un ulteriore step nella specializzazione professionale degli studenti, che diviene particolarmente settoriale e plasmata sul singolo campo di applicazione. È opportuno poi segnalare che le 58 figure professionali previste possono essere ulteriormente declinate in profili, a livello territoriale, dalle Fondazioni ITS Academy in relazione alle specifiche competenze ed applicazioni tecnologiche richieste dal mondo del lavoro e delle professioni, in accordo alle specifiche esigenze di situazioni e contesti differenziati. Tutte queste specializzazioni sono da ricondurre al quinto livello nel sistema EQF, ad eccezione di due specifiche figure: Tecnico superiore per la conduzione del mezzo navale o per la gestione degli impianti e apparati di bordo e di Tecnico superiore per la manutenzione aeronautica. Il superare con successo l’esame finale per queste due specializzazioni da diritto ad un diploma equivalente al sesto livello EQF. Proprio in proposito verrà emanato, in futuro, un ulteriore decreto attuativo contenente le indicazioni necessarie all’attivazione dei percorsi triennali, della durata di almeno 3000 ore, abilitati al rilascio di questi diplomi.
 
Per quanto riguarda gli standard ed i requisiti minimi di accesso, non si registrano particolar differenze rispetto ai criteri ad oggi applicati. Prima della riforma, era possibile svolgere un percorso ITS dopo il diploma superiore oppure dopo aver ottenuto il diploma professionale quadriennale e, in seguito, un certificato di specializzazione tecnica superiore.
 
Traspare invece una maggiore attenzione verso l’istruzione terziaria non accademica come strumento di reskilling ed upskilling per giovani lavoratori ed adulti. Si tratta di una possibilità di sviluppo importante, resa attrattiva tramite il riconoscimento delle competenze acquisite attraverso un sistema di crediti in base al quale è prevista una rimodulazione dei corsi. Sarebbe infatti difficile immaginare un lavoratore impiegato, o un disoccupato in età adulta, impegnato in un periodo formativo della durata di due/tre anni, mentre proprio la rimodulazione dei corsi vuole essere un’apertura nei confronti proprio di queste categorie. È una disposizione coerente con quanto previsto dall’art. 2 della legge 99/2022, dove viene citata la necessaria attenzione del sistema ITS verso l’apprendimento permanente durante il corso della vita nel più ampio quadro delle politiche attive del lavoro. In questo senso, sarebbe quanto mai auspicabile un intervento incisivo dal punto di vista della contrattazione collettiva, per rendere operativo ed efficace il raccordo con gli ITS quali attori importanti per la formazione continua dei lavoratori, e delle istituzioni pubbliche con riferimento ai disoccupati (e non solo). Un’altra azione, infine, sempre in relazione alla contrattazione collettiva dovrebbe essere il riconoscimento di una corrispondenza tra i titoli ITS (e relative competenze) e l’inquadramento del lavoratore.
 
Infine, il quarto ed ultimo punto contenuto nel decreto attuativo n. 203 si sofferma sul rilascio e sul riconoscimento dei diplomi rilasciati, corrispondenti appunto a seconda del percorso intrapreso al V e VI livello EQF. Per favorirne il riconoscimento e la portabilità, il diploma sarà il diploma corredato da un supplemento predisposto secondo il modello EUROPASS diploma supplement. Non vi sono particolari novità da segnalare quindi sotto questo punto di vista.
 
Le indicazioni riportate nel decreto attuativo di riferimento, come per quelli precedenti e quelli che invece seguiranno (si ricorda che ne mancano all’appello ancora ben 14), saranno da considerarsi in vigore a partire dall’anno formativo 2024/2025.
 
Michele Corti

ADAPT Junior Fellow

@michele_corti

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