Per una storia della Contrattazione Collettiva in Italia/293 – Previdenza complementare, valorizzazione economica e nuove causali per i contratti a termine: il rinnovo del CCNL AGIDAE
Interventi ADAPT, Relazioni industriali
| di Silvia Caneve
Bollettino ADAPT 10 novembre 2025, n. 39
Contesto del rinnovo
Il 12 marzo 2025, presso la sede nazionale di AGIDAE a Roma, è stato siglato l’accordo per il rinnovo del CCNL applicato agli istituti sociosanitari, assistenziali ed educativi aderenti all’Associazione (Codice CNEL T111). L’intesa è stata raggiunta tra AGIDAE e le organizzazioni sindacali di categoria FP-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS, al termine di un percorso negoziale che ha visto confrontarsi le parti sulla necessità di aggiornare un contratto scaduto ormai quasi 3 anni prima, ossia il 31 dicembre 2022. Il processo di rinnovo è iniziato già il 10 gennaio 2025, con una prima ipotesi di rinnovo depositata al CNEL, successivamente rivista per arrivare al testo definitivo di marzo. Stando ai dati di flusso Uniemens, l’intesa interessa oltre 1700 imprese e circa 18000 lavoratori su tutto il territorio nazionale. Il rinnovo si colloca in un settore caratterizzato da una forte presenza di istituzioni di matrice ecclesiale e non profit, impegnate in attività di natura socioassistenziale, educativa e culturale. Le parti, all’interno delle premesse, hanno sottolineato la valenza del contratto anche come elemento di qualificazione delle relazioni tra pubblico e privato nella gestione dei servizi alla persona, impegnandosi a presentare un avviso comune alle istituzioni nazionali e regionali per evidenziare le criticità strutturali del comparto.
Parte economica
L’accordo prevede un aumento retributivo: l’aumento previsto per il livello di riferimento (C2), corrisponde a 175,00 euro complessivi in valore assoluto, ripartiti in due tranche (100,00 euro a febbraio 2025 e 75,00 euro a ottobre 2025), corrispondenti, in valore percentuale a un incremento del 9,3% rispetto al minimo tabellare previsto fino al 2022. Questo incremento si riflette chiaramente sugli istituti delle mensilità aggiuntive e del TFR.
La struttura dell’impianto retributivo rimane inalterata e viene ribadita la centralità dei minimi tabellari e degli istituti economici collegati, cui si affiancano elementi di welfare contrattuale e strumenti di valorizzazione della continuità lavorativa. Viene confermata la corresponsione delle principali indennità specifiche connesse alle diverse mansioni e modalità di svolgimento delle stesse (per maneggio denaro, missioni e soggiorni fuori sede). Novità significativa è, invece, l’istituzione del Fondo di previdenza complementare PREVIFONDER (art. 3), che, insieme all’Assistenza Sanitaria Integrativa (ASI) – confermata sempre con copertura di 7 euro mensili, di cui 5 a carico del datore – rafforza la componente di welfare aziendale.
L’articolo 82 conferma e al tempo stesso rafforza la disciplina del premio di merito e della progressione orizzontale di carrieraper i lavoratori, ribadendo criteri e punteggi per la valutazione annuale delle performance ma introducendo alcune significative innovazioni. Restano validi i premi annuali di merito ed efficienza, attribuiti in base al raggiungimento di obiettivi specifici che concorrono all’attribuzione di un punteggio al singolo lavoratore, come la presenza al lavoro, la disponibilità a variazioni di orario, la partecipazione ad attività di miglioramento del servizio e la formazione professionale. Il nuovo testo amplia, tuttavia, i criteri di inclusione e le tutele. Ai fini del calcolo del premio, viene infatti considerata come presenza anche la partecipazione ad attività sindacali, così come il periodo di congedo obbligatorio di maternità. Inoltre, la soglia minima per accedere al Premio Annuale di Merito (PAM)è stata ridotta da 55 a 45 punti, rendendo il sistema più accessibile. La Progressione Orizzontale di Carriera (POC), ovvero l’elemento aggiuntivo personale della retribuzione erogato dopo tre anni di conseguimento del premio, è stata potenziata: il consolidamento passa dal 70% al 100% della media dei premi conseguiti nei tre anni.
Viene previsto inoltre un incremento delle maggiorazioni economiche per il lavoro notturno e festivo: la percentuale per le ore notturne feriali passa dal 15% al 20%, mentre quella per le ore festive sale dal 30% al 40%. La maggiorazione economica per il lavoro festivo dei turnisti passa invece dal 15% al 20% della quota oraria lorda. Gli aumenti riconoscono in modo più adeguato il disagio e la gravosità del lavoro svolto in orari notturni e nei i giorni festivi.
Inoltre, con il rinnovo contrattuale, l’articolo 49 prevede un aumento dell’indennità per la presenza notturna da 35 a 45 euro lordi a notte e precisa l’inquadramento del personale addetto alla prestazione d’attesa notturna nella categoria A1 a partire dal 1° marzo 2025, introducendo così un miglior riconoscimento economico e una maggiore chiarezza contrattuale.
Il rinnovo contrattuale, dunque, non solo conferma la logica meritocratica del sistema, ma la rende più equa e valorizzante, premiando la continuità, l’impegno e le diverse forme di partecipazione alla vita lavorativa.
Parte normativa
Sul piano normativo, il nuovo CCNL AGIDAE introduce alcuni aggiornamenti della disciplina del rapporto di lavoro, con l’obiettivo di recepire le più recenti novità legislative e di rispondere alle trasformazioni del settore.
Un capitolo centrale del rinnovo riguarda la regolazione dei rapporti flessibili. La nuova disciplina del contratto a termine (art. 21) recepisce le modifiche introdotte dal Decreto Lavoro del 2023 (D.L. n. 48/2023, convertito in L. n. 85/2023), che ha riscritto la lettera a) dell’art. 19, comma 1, del D.Lgs. 81/2015, restituendo alla contrattazione collettiva il compito di individuare le causali che consentono la stipula o la proroga dei contratti a termine oltre i dodici mesi. In questo quadro, il CCNL AGIDAE interviene definendo in modo puntuale tali causali, assicurando certezza giuridica e continuità operativa alle proprie realtà:
Nello specifico, le causali individuate dalle parti sociali sono le seguenti:
a) esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
c) per garantire le indispensabili necessità dei servizi e la totale funzionalità di tutte le strutture durante il periodo annuale programmato di ferie;
d) per sostituzioni di lavoratrici o lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dalla struttura;
e) per sostituzione della lavoratrice o del lavoratore assente anche soltanto per una parte dell’orario di lavoro con diritto alla conservazione del posto;
f) per particolari necessità conseguenti a servizi/attività di nuova istituzione;
h) per temporanea inidoneità accertata ai sensi dell’art. 41 d.lgs. 81/2008.
Infine, il contratto conferma la disciplina del lavoro part-time già presente nei rinnovi precedenti, ma introduce una novità, individuando una maggiorazione retributiva del 15% per le ore di lavoro supplementare. Restano invece inalterate le altre disposizioni, tra cui il limite massimo del 15% delle ore dell’orario part-time settimanale individuale di riferimento e il diritto al consolidamento parziale dell’orario in caso di lavoro supplementare continuativo.
Parte obbligatoria
Sul piano della parte obbligatoria,il rinnovo del CCNL AGIDAE prevede qualche aggiornamento. La prima novità riguarda la proroga del termine per la definizione dell’accordo sul nuovo sistema di relazioni sindacali e sul modello contrattuale: la scadenza viene spostata dal 31 gennaio 2022 al 31 gennaio 2025. Si tratta quindi di un aggiornamento temporale, volto a riaprire il percorso di confronto tra le parti senza alterare il contenuto o gli obiettivi dell’impegno originario.
Con il rinnovo contrattuale, inoltre, l’articolo 14 introduce una disciplina più ampia e semplificata dei permessi per cariche sindacali: il limite massimo passa da 6 a 10 giorni retribuiti all’anno, cumulabili. Si specifica inoltre che, in caso di più incarichi sindacali, vale la concessione più favorevole.
Valutazione d’insieme
Il rinnovo del CCNL si pone come un accordo che combina solidità e rinnovamento: da un lato consolida gli elementi tradizionali del contratto – minimi tabellari, welfare contrattuale, istituti di valorizzazione – dall’altro introduce aggiornamenti significativi per rispondere ai mutamenti legislativi, operativi e organizzativi del comparto. Tra le modifiche più rilevanti merita particolare attenzione la disciplina aggiornata delle causali per i contratti a termine: grazie alla ridefinizione normativa, il contratto raccoglie l’opportunità di individuare con chiarezza i casi in cui è possibile superare i dodici mesi, conferendo maggiore certezza giuridica e flessibilità regolata. Complessivamente, l’intesa rafforza la contrattazione come strumento di governo del settore, contribuendo a migliorare le condizioni lavorative, garantire la qualità dei servizi e sostenere le istituzioni socioassistenziali ed educative in un contesto in evoluzione.
PhD Candidate ADAPT – Università di Siena
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