Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/307 – CCNL per i dipendenti dell’industria Cineaudiovisiva: dopo lunghe trattative, sciolta la riserva sul testo di rinnovo
Interventi ADAPT, Relazioni industriali
| di Mattia Maneli
Contesto del rinnovo
La negoziazione per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dell’industria cineaudiovisiva (Codice CNEL G111), scaduto in data 18 gennaio 2021, ha avuto una durata di circa tre anni e mezzo.
Il CCNL copre 545 aziende e circa 2309 dipendenti.
Le trattative, iniziate già nel 2022 con la presentazione della piattaforma sindacale, sono state intermittenti a causa delle difficoltà che hanno caratterizzato l’intero settore dello spettacolo.
Tra queste, ad esempio, i ritardi del Governo nell’erogazione del tax credit, il caldo anomalo sui set e la preoccupazione per i tagli previsti dalla bozza di Legge di Bilancio 2026, i quali hanno minacciato un crollo occupazionale nel settore.
Lo scorso 23 luglio 2025, le organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom Uil hanno sottoscritto il rinnovo con riserva, comunicando il 6 ottobre 2025 alla parte datoriale Anica lo scioglimento della stessa rispetto all’ipotesi di accordo finale già firmata.
Il nuovo contratto avrà vigenza triennale fino al 31 dicembre 2027, decorrendo retroattivamente dal 1° gennaio 2025.
Parte economica
Per quanto concerne la parte economica, il rinnovato CCNL prevede un aumento del minimo tabellare, a regime del 4°livello, seguendo la seguente scansione temporale: €45,00 a decorrere dal 1° gennaio 2025; €45,00 a decorrere dal 1°gennaio 2026; €90,00 a decorrere dal 1°luglio 2026; €90,00 dal 1°luglio 2027; €90,00 dal 1°gennaio 2028. Il rinnovo contrattuale comporta, quindi, un aumento che passa da €1.620,32 al 31/12/2024 ad €1.980,32 al 01/01/2028, verificandosi così un incremento complessivo pari ad €360,00.
Per il lavoro straordinario, festivo e notturno è prevista una compensazione, con esclusione dell’E.A.R., maggiorando la quota oraria della retribuzione globale di fatto delle percentuali per ciascun tipo di lavoro indicate nei singoli accordi particolari di settore.
L’accordo, all’art.30, incrementa gli aumenti periodici di anzianità, decorrenti dal primo del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità, che ammontano, a regime del 4°livello, ad € 14,46.
Parte normativa
Una delle principali novità apportate dal rinnovo concerne la classificazione del personale (art. 10) all’interno della quale è stato introdotto il 6° livello super. Tale livello di inquadramento è destinato a figure professionali di elevato contenuto specialistico e gestionale che, con ampia autonomia decisionale e responsabilità diretta, coordinano servizi o unità produttive complesse.
Inoltre, al 4° e 5° livello, l’accordo di rinnovo inserisce nuovi profili professionali quali il Data Manager, Digital Content Curator, Virtual Production, Motion Capture Tracking, CG Generalist e Social Media Manager.
Rispetto all’orario di lavoro il limite massimo di lavoro straordinario consentito nell’anno viene innalzato da 200 a 250 ore annue.
Sono previste riduzioni di orario su base annua per un totale di 50 ore (ROL – Riduzione Orario di Lavoro), da attuare e fruire, con preavviso di almeno 72 ore prima, tenendo conto delle esigenze tecnico-produttive. Queste 50 ore devono essere godute entro 12 mesi dalla loro maturazione, altrimenti vengono liquidate con la busta paga di gennaio.
L’Art. 20 del CCNL stabilisce che il contratto a tempo determinato nelle imprese in fase di avvio non può superare i 12 mesi, ma può essere esteso a 24 mesi tramite accordi aziendali o territoriali, fermo restando la possibilità del superamento dei 24 mesi nei casi specifici previsti dalla legge. La proroga è possibile per un massimo di 4 volte nell’arco di 12 mesi.
Viene esclusa, rispetto al precedente testo, la possibilità di derogare al limite massimo di 36 mesi e al diritto di precedenza tramite specifici accordi aziendali.
Il superamento dei 12 mesi è permesso per specifiche ragioni come picchi di attività intense e non prevedibili, gestione di variazioni nel settore audiovisivo/cinematografico, lancio di innovazioni, sostituzione di personale o indisponibilità di organico, ad esempio per smaltimento ferie.
Il periodo di prova per i contratti a termine viene ridotto a 10 giorni per i contratti di durata pari o inferiore a due mesi.
Rispetto alla disciplina della somministrazione a tempo determinato, il rinnovo esclude, dai limiti quantitativi previsti, i lavoratori in fase di avvio di nuove attività, le start-up innovative (per quattro anni), i contratti per specifici spettacoli o programmi e i lavoratori con più di 50 anni.
In tema di apprendistato, il rinnovato CCNL rinvia alla normativa vigente ossia al d.lgs. 81/2015, così come modificato dal successivo d.lgs. 202/2017, rispetto al tema dei limiti quantitativi di assunzione di apprendisti.
Una delle principali novità risiede nell’introduzione dell’art. 20 bis, che definisce il lavoro agile come una modalità strutturale e flessibile di esecuzione della prestazione, attivabile compatibilmente con le esigenze aziendali e le necessità familiari del lavoratore.
L’attività può essere svolta presso hub attrezzati, il proprio domicilio o altri luoghi preventivamente autorizzati, a patto di rispettare i limiti orari previsti dal CCNL e il fondamentale diritto alla disconnessione. Sebbene sia garantita una certa flessibilità, la prestazione deve infatti coordinarsi con l’orario della struttura di appartenenza assicurando la reperibilità del dipendente, mentre eventuali impedimenti tecnici vanno comunicati tempestivamente per ricevere supporto operativo. Resta inteso che il passaggio a questa modalità non altera i diritti, i doveri o il potere direttivo del datore di lavoro, né modifica formalmente la sede o l’orario individuale, lasciando la gestione dei buoni pasto alla contrattazione specifica, sia essa aziendale o individuale.
Sul piano della salute e della sicurezza si applicano le tutele del d.lgs. n. 81/2008, integrate da un’informativa annuale sui rischi specifici derivanti dalla mancanza di una postazione fissa e dalla consueta copertura assicurativa contro infortuni e malattie professionali. Infine, l’assetto normativo impone al lavoratore il rigoroso rispetto della privacy e della riservatezza aziendale e al datore la tutela della dignità e della libertà morale del dipendente, prevedendo inoltre specifici interventi formativi rivolti a tutto il personale per garantire che l’attività si svolga in modo efficace e sicuro.
Di particolare rilevanza è altresì la previsione relativa a stalking e molestie, per la quale è previsto, come provvedimento minimo per chi si rende protagonista di tali episodi, la sospensione.
Parte obbligatoria
In tema di relazioni industriali le parti firmatarie recepiscono la disciplina per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) in azienda, in linea con gli accordi interconfederali e il Testo Unico sulla Rappresentanza del 2014.
Inoltre, al fine di contrastare ogni forma di discriminazione e promuovere un ambiente di lavoro inclusivo, la Commissione Pari Opportunità, specificatamente volta al contrasto della discriminazione, viene incaricata non solo di prevenire le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e l’identità di genere (LGBTQIA+), ma anche di favorire attivamente il rientro post-maternità, tutelare la dignità delle lavoratrici in linea con i principi europei e promuoverne i percorsi di carriera e la crescita professionale.
Valutazione d’insieme
Il CCNL rinnovato può definirsi un successo raggiunto dopo oltre tre anni di negoziazioni difficili. L’accordo stabilisce un buon aumento economico complessivo, aggiorna le regole sull’orario straordinario e alcune disposizioni relative ai contratti di lavoro, affrontando al contempo temi sociali come la tutela contro le molestie e le pari opportunità. Nel complesso, il CCNL si configura come uno strumento contrattuale aggiornato, unificato e improntato anche su tematiche socialmente rilevanti, capace di rispondere alle sfide del settore per il triennio di vigenza.
Bollettino ADAPT 2 febbraio 2026, n. 4
PhD Candidate ADAPT – Università di Siena
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La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia. Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare – potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it |
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