Per una storia della contrattazione collettiva in Italia/286 – Il rinnovo del CCNL Edilizia Artigianato
| di Martina Zaccaria
Bollettino ADAPT 6 ottobre 2025, n. 34
Contesto del rinnovo
Il 20 maggio 2025 è stato firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’Edilizia e affini (codice CNEL F015), scaduto a settembre 2024.
L’accordo è stato sottoscritto per la parte datoriale da CNA Costruzioni, ANAEPA-Confartigianato Edilizia, FIAE-Casartigiani, CLAAI Edilizia e per la parte sindacale da FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL. Stando ai dati di flusso Uniemens, l’intesa interessa oltre 50.000 imprese e più di 400.000 lavoratori su tutto il territorio nazionale.
La validità dell’accordo decorre dal 1° maggio 2025 al 30 settembre 2028 e si applica ai rapporti di lavoro in essere a tale data e a quelli instaurati successivamente. In assenza di disdetta da parte di una delle parti stipulanti, comunicata almeno sei mesi prima della scadenza, l’accordo si intenderà automaticamente rinnovato.
Il rinnovo interviene in una fase di transizione del settore edile, caratterizzata da un riassestamento del mercato di riferimento successivo a un triennio di significativa espansione. In tale contesto, le Parti Sociali pongono a fondamento del nuovo accordo misure volte a incentivare la formazione e la professionalizzazione dei lavoratori, nonché a valorizzare le imprese virtuose che garantiscono qualità del lavoro, rispetto delle normative e investimenti in formazione e sicurezza.
Parte economica
È stato concordato un incremento retributivo complessivo di 178 euro a parametro 100 (operaio comune) articolato in quattro scaglioni temporali: 75 euro da maggio 2025, 35 euro da gennaio 2026, 35 euro da gennaio 2027 e 33 euro da gennaio 2028. L’aumento si traduce in un incremento medio di circa il 18% rispetto ai minimi contrattuali precedenti. Non sono invece previsti arretrati o importi una tantum a carico dei datori di lavoro per recuperare i 7 mesi di vacanza contrattuale intercorsi tra la scadenza del precedente Ccnl e la decorrenza del presente rinnovo.
Parte normativa
Il rinnovo contrattuale interviene con modifiche significative sulla disciplina del rapporto di lavoro.
Si segnala l’introduzione, a titolo sperimentale, di un nuovo articolo dedicato ai lavoratori stranieri. Considerata la significativa presenza di manodopera straniera nel settore delle costruzioni in Italia, infatti, le Parti Sociali hanno previsto specifiche disposizioni contrattuali per favorire lo sviluppo delle competenze professionali e l’integrazione del personale straniero.
In tale prospettiva alle imprese che procederanno all’assunzione di lavoratori stranieri e che li coinvolgeranno in corsi di alfabetizzazione linguistica, promossi attraverso il sistema Formedil territoriale, saranno riconosciute delle premialità. Esse beneficeranno di uno sgravio contributivo sulla quota relativa alla formazione, subordinatamente al completamento del corso certificato dagli enti di sistema. La definizione delle modalità applicative e della misura dello sgravio è demandata alla contrattazione di secondo livello territoriale.
Il contratto, inoltre, prevede, a partire dal 1° ottobre 2025, una nuova disciplina della “trasferta” nazionale, che si applica per i cantieri avviati successivamente a tale data. Essa ha validità in tutto il territorio nazionale e sostituisce tutti gli accordi territoriali in materia di trasferta regionale, fatto salvo quanto previsto dal decreto-legge n. 189/2016 per i lavori di ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016.
La disciplina si basa sull’applicazione del principio del “cantiere in trasferta”, pensato per regolare in modo equo e uniforme la gestione dei contributi nei casi in cui un’impresa invii i propri operai a lavorare in un cantiere situato al di fuori del territorio della Cassa Edile/Edilcassa di appartenenza. In concreto, a partire dal quarto periodo di paga del primo operaio inviato in trasferta, i contributi dovuti saranno ripartiti tra la Cassa Edile/Edilcassa di appartenenza del lavoratore, presso la quale egli rimane iscritto, e la Cassa Edile/Edilcassa del luogo dei lavori. La medesima disciplina si applicherà anche agli eventuali altri operai inviati successivamente in trasferta presso lo stesso cantiere, purché la trasferta del singolo lavoratore abbia durata almeno pari a un intero periodo di paga mensile. Resta fermo che la Cassa Edile/Edilcassa di appartenenza è l’unica referente per l’impresa, la quale continuerà a compiere presso di essa tutti gli adempimenti previsti dalla contrattazione nazionale e territoriale. Alla stessa Cassa Edile/Edilcassa è altresì demandata l’erogazione delle prestazioni a favore dell’impresa. In questo modo si garantisce da un lato la continuità delle tutele garantite dalla Cassa di appartenenza e dall’altro si riconosce il ruolo della Cassa competente sul territorio in cui il lavoro viene effettivamente svolto, evitando squilibri e sovrapposizioni tra i diversi enti.
Per garantire uniformità e semplificazione degli adempimenti per le imprese e per le Casse Edili/Edilcasse è previsto l’uso dell’applicativo informatico CNCE Edilconnect, attraverso cui l’impresa comunicherà preventivamente l’apertura del cantiere e l’avvio dei lavori sia alla Cassa Edile/Edilcassa di appartenenza sia a quella del luogo dei lavori, presenterà le denunce mensili alla Cassa Edile/Edilcassa di appartetenza e consentirà a quella del luogo dei lavori di visualizzare automaticamente i dati relativi al cantiere.
Un ulteriore punto qualificante del rinnovo è l’introduzione, dal 1° ottobre 2025, del sistema di Denuncia Unica Edile (D.U.E.), già previsto negli altri Ccnl del settore Edile. Il nuovo modello, disciplinato nell’Allegato “F-2025” e definito dalla Commissione paritetica delle Parti Sociali, garantirà maggiore regolarità e trasparenza dell’intero settore. Tale obiettivo sarà raggiunto attraverso la previsione di determinati elementi obbligatori e bloccanti, individuati nell’Allegato, che le imprese saranno tenute a inserire per poter trasmettere correttamente la denuncia.
Con riferimento alla disciplina dell’orario di lavoro l’Allegato “I-2025” riconosce alle imprese in possesso dei requisiti di virtuosità indicati nell’Allegato “A-2025” la facoltà di rimodulare l’orario di lavoro nei periodi di maggiore intensità lavorativa, anche connessi al rispetto degli obiettivi e delle scadenze previste dal Next Generation Eu o in caso di avversità atmosferiche che impediscano lo svolgimento dell’attività senza consentire il ricorso agli ammortizzatori sociali. La misura è subordinata alla preventiva comunicazione ai dipendenti, alle RSA o RSU, ove presenti, e alle OO.SS. territorialmente competenti, e comporta la corresponsione delle maggiorazioni retributive previste dall’art. 22 del Ccnl. Il ricorso al lavoro straordinario resta comunque soggetto al limite massimo di 250 ore annuali previste dal Ccnl e dalla normativa vigente.
Parte obbligatoria
In materia di bilateralità, le Parti Sociali hanno strutturato un sistema di premialità a favore delle imprese e degli operai, disciplinato negli Allegati “A-2025” e “B-2025”. L’Allegato “A-2025” definisce i prerequisiti e i requisiti che l’impresa deve soddisfare per accedere ai benefici. In particolare, il soddisfacimento di almeno uno dei requisiti indicati ai punti 4 o 6 comporta una riduzione del 20% del contributo dovuto all’Ente unificato territoriale. Le imprese che, oltre ai prerequisiti, soddisfino almeno due dei requisiti aggiuntivi potranno beneficiare di uno sgravio contributivo fino al 40% da calcolarsi sulla aliquota dello 0,75% del capitolo destinato alla gestione della Cassa Edile/Edilcassa. Le percentuali, gli importi e le modalità applicative sono definite dalla contrattazione di secondo livello e saranno riconosciute attraverso la compensazione a valere sulle denunce delle Casse Edili. La definizione delle prestazioni a favore dei lavoratori, aggiuntive rispetto a quelle derivanti dal fondo 0,45%, è demandata alle parti territoriali nel rispetto dei principi stabiliti dalla contrattazione nazionale e territoriale.
A titolo sperimentale viene anche introdotto un sistema di premialità per gli Enti Bilaterali che rispettino almeno due dei parametri di virtuosità indicati nell’Allegato “B-2025”. Tale misura sarà valida per l’intera durata del presente rinnovo e sarà oggetto di valutazione 90 giorni prima della scadenza. Tali meccanismi di premialità, eventualmente sostenuti anche dall’attivazione di risorse nazionali a favore degli Enti territoriali, devono garantire l’equilibrio economico e finanziario degli Enti bilaterali, assicurando che i benefici vengano effettivamente trasferiti a imprese e lavoratori.
Con il rinnovo viene data continuità al Catalogo Formativo Nazionale (CFN), realizzato con il supporto tecnico del Formedil e articolato in tre sezioni: corsi professionalizzanti, corsi obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e corsi di formazione rivolti agli impiegati. Il CFN individua i corsi da erogare gratuitamente alle imprese che applicano il Ccnl di settore e che versano il contributo dello 0,20% al Fondo territoriale per la Qualificazione del settore. Inoltre, nella sezione dedicata ai corsi professionalizzanti sono stati individuati i percorsi formativi per gli operai, da svolgere presso gli Enti bilaterali di settore: solo per questi corsi trova applicazione la normativa contrattuale sulla progressione nei livelli di inquadramento.
In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di rafforzare il sistema di prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni nel settore edile e artigiano, con particolare attenzione alla categoria degli operai e alla sorveglianza sanitaria nei cantieri, le Parti Sociali hanno concordato di avviare un progetto sperimentale di sorveglianza sanitaria di durata annuale, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, a cui le imprese regolari iscritte in Cassa Edile/Edilcassa possono aderire su base volontaria, comunicandolo all’ente unico territoriale. Il datore di lavoro può avvalersi di un medico selezionato dall’Elenco Nazionale dei medici competenti, convenzionato con il Formedil o, in alternativa, del proprio medico competente con la previsione di rimborsi per i costi sostenuti dall’impresa fino all’importo previsto. Tutti i medici coinvolti nel progetto sono tenuti a trasmettere annualmente in forma anonima e aggregata i dati richiesti all’Ente unico territoriale. Quest’ultimo provvederà a trasmetterli al Formedil entro 30 giorni dalla ricezione. I dati elaborati saranno utilizzati dal Sanedil per definire visite e pacchetti di prevenzione contro le malattie professionali. A supporto di tale attività sarà istituito un osservatorio congiunto Formedil–Sanedil per il monitoraggio dei dati.
Infine, particolarmente significativa è l’istituzione dal 1° ottobre 2025 del Fondo Artigianato Qualificazione e Sviluppo (FAQS), una misura con finalità assistenziali per le imprese che applicano il presente Ccnl e si trovino in condizioni di inabilità temporanea tali da impedire l’esercizio dell’attività professionale. Il Fondo sarà alimentato da un versamento mensile a carico delle Imprese di 2 euro per ogni dipendente e, attraverso compensazioni con i versamenti alla Cassa Edile o Edilcassa, garantirà alle imprese le premialità previste dal presente Contratto e dagli Accordi territoriali di secondo livello.
Valutazione d’insieme
Con la firma del Ccnl Edilizia Artigianato si chiude la stagione dei rinnovi contrattuali di tutti i comparti dell’Edilizia. Nel complesso, l’accordo non si limita ad essere uno strumento di regolazione, ma si configura anche come leva di sviluppo e innovazione. Esso valorizza le imprese virtuose, sostiene i lavoratori qualificati e ribadisce il ruolo strategico della bilateralità, riconosciuta quale presupposto essenziale per assicurare al settore legalità, inclusione, formazione e sviluppo sostenibile.
Le organizzazioni sindacali hanno espresso soddisfazione per il rinnovo, sottolineando come l’aumento retributivo di 178 euro sui minimi al primo livello nel comparto artigiano rappresenta un risultato importante. Per Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, questo risultato parla anche oltre l’edilizia: «i contratti vanno rinnovati tutti, anche quelli artigiani fermi da troppo tempo in tanti comparti, per garantire dignità salariale e diritti a tutti i lavoratori».
ADAPT Junior Fellow Fabbrica dei Talenti
|
La presente analisi si inserisce nei lavori della Scuola di alta formazione di ADAPT per la elaborazione del Rapporto sulla contrattazione collettiva in Italia. Per informazioni sul rapporto – e anche per l’invio di casistiche e accordi da commentare – potete contattare il coordinatore scientifico del rapporto al seguente indirizzo: tiraboschi@unimore.it |
Condividi su:
