Partecipazione dei lavoratori e buone pratiche: approvato il regolamento della Commissione nazionale permanente*

Interventi ADAPT, Relazioni industriali

| di Michele Tiraboschi

Lo scorso 26 febbraio 2026 l’Assemblea del Consiglio Nazionale della Economia e del Lavoro (CNEL) ha approvato il regolamento della Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori in materia di raccolta e valorizzazione delle buone pratiche prevedendo anche la possibilità del riconoscimento di una sorta di “bollino CNEL” a fini reputazionali e divulgativi (il bollino, invero, non è previsto dalla legge, come resta altresì fortemente controversa e dubbia l’esatta collocazione della Commissione permanente in seno allo stesso CNEL e, dunque, la valenza stessa del regolamento in termini giuridici e anche politici nell’ambito della prassi delle relazioni industriali).

Da questo momento la legge 15 maggio 2025, n. 76, di attuazione all’articolo 46 della Costituzione, entra a pieno regime rendendo possibile uno dei punti più qualificanti del suo impianto e cioè la previsione di una robusta attività di monitoraggio attraverso la redazione, con cadenza biennale, di una “relazione, a livello nazionale, sulla partecipazione dei lavoratori nei luoghi di lavoro”. Da questa relazione dipenderà, a ben vedere, la possibile evoluzione della legge nel nostro ordinamento giuridico e anche il suo effettivo funzionamento nel nostro sistema di relazioni industriali.

Il regolamento disciplina in dettaglio le modalità di raccolta, valutazione e valorizzazione delle pratiche partecipative, in attuazione dell’articolo 13 della legge 15 maggio 2025, n. 76. La raccolta delle pratiche riguarda le forme partecipative riconducibili alle quattro categorie previste dalla legge: gestionale, economico-finanziaria, organizzativa e consultiva. Potranno presentare la candidatura i vertici aziendali, le rappresentanze dei lavoratori, le associazioni sindacali e datoriali e i professionisti delegati

È importante precisare che possono essere segnalate sia pratiche già in essere o anche concluse (ai fini della mera raccolta) sia pratiche attivate dopo l’entrata in vigore della legge. Semplicemente, come dispone il regolamento, la pratica deve essere giudicata dalla Commissione permanente coerente con le finalità e le disposizioni della legge 15 maggio 2025, n. 76. Soprattutto, deve trattarsi di una pratica frutto di attività negoziale e di contrattazione collettiva fatta eccezione per la partecipazione economico-finanziaria realizzata tramite piani di azionariato.

Di particolare importanza è poi la precisazione (non scontata data la particolare composizione della Commissione che non prevede, allo stato, la presenza di CGIL e UIL con una autoesclusione dettata dalla contrarietà di queste confederazioni alla legge 76) che la pratica, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 comma 1, lett. e) della legge 15 maggio 2025, n. 76, per ricevere la qualifica di “buona pratica”, debba essere stata sottoscritta a livello nazionale, territoriale e/o aziendale da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla RSU/RSA. Non solo. La richiesta di valutazione della buona pratica contrattata può sì essere avanzata anche solo da una delle parti firmatarie, ma tutte le parti firmatarie devono però convenire sul fatto che possa essere considerata “buona pratica”.

Parliamo, allo stato, di un numero rilevante di testi contrattuali da raccogliere e monitorare almeno stando alle rilevazioni del VII rapporto OCSEL della CISL per gli anni 2022-2024 sulla contrattazione di secondo livello (vedi lo schema che segue elaborato dalla stessa CISL su un campione di 2795 accordi presenti nella banca dati OCSEL).

Partecipazione gestionale

 202220232024 
TOT Accordi1078963754 
% accordi con part. Gestionale4,10%5,10%5,20%

Partecipazione economico-finanziaria

 202220232024 
TOT Accordi1078963754 
% accordi con part. economico-finanziaria22,8%19,00%19,20%

Partecipazione organizzativa

 202220232024 
TOT Accordi1078963754 
% accordi con part. organizzativa33,0%39,70%40,00%

Partecipazione consultiva

 202220232024 
TOT Accordi1078963754 
% accordi con part. consultiva56,8%58,90%59,00%

Per essere valutata dalla Commissione permanente, la pratica deve essere ancora vigente al momento della segnalazione; deve risultare coerente con finalità e disposizioni della; deve essere, di regola, contrattata, salvo il caso della partecipazione economico-finanziaria attuata tramite piani di azionariato. L’attribuzione del titolo di “buona pratica” avviene con deliberazione della Commissione, eventualmente anche in composizione ristretta o su delega al Presidente. La durata del riconoscimento è triennale, e comunque non oltre la vigenza della pratica analizzata. Tra gli elementi qualitativi valorizzati figurano, tra gli altri: il riconoscimento di un diritto soggettivo alla formazione; la presenza di sistemi di valutazione di impatto; la replicabilità della esperienza; il coinvolgimento di enti bilaterali e del territorio; il riconoscimento di condizioni migliorative rispetto al minimo legale.

Ancora più stringenti sono i requisiti per ottenere il bollino CNEL utilizzabile come segno distintivo ed elemento di comunicazione pubblica, per esempio su carta intestata, brochure istituzionali, sito internet, pubblicazioni editoriali, social media. Il “bollino” non potrà invece essere utilizzato come elemento distintivo in campagne pubblicitarie e per finalità commerciali.

Il riconoscimento di “buona pratica” e l’eventuale assegnazione del bollino CNEL non produce, in ogni caso, effetti giuridici particolari e tanto meno benefici economici che siano diversi o ulteriori rispetto a quelli che la legge riconosce alle misure di partecipazione. Ha cioè, esclusivamente, funzione selettiva e identificativa della buona pratica.

Centrale, a questo punto, sarà il ruolo attivo – di selezione, promozione e divulgazione – della Commissione permanente e dello stesso CNEL, così da superare i rischi di una procedura autoreferenziale vuoi perché ampiamente discrezionale (in assenza di parametri oggettivi di valutazione e di meccanismi di reclamo o revisione) ovvero perché attività che rischia di essere puramente notarile stante l’assenza di benefici tangibili di tipo fiscale o premiale (es. nei bandi pubblici). Quel che è certo è che, con l’approvazione del regolamento, è stato superato lo scoglio più rilevante posto alla Commissione permanente dalla legge 15 maggio 2025, n. 76 posto che la contrattazione collettiva di attuazione della legge è solo quella qualificata e cioè quella condotta delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Cosa che il regolamento riconosce puntualmente. Con il che un certo margine di manovra per una futura ricomposizione della frattura “politica” registratasi sulla legge 76 tra CISL, da un lato, e CGIL e UIL, dall’altro lato è stato fatto salvo.

Bollettino ADAPT 2 marzo 2026, n. 8

Michele Tiraboschi

Professore Ordinario di diritto del lavoro

Università di Modena e Reggio Emilia

X@MicheTiraboschi

*Il presente contributo è pubblicato anche su “Contratti & contrattazione collettiva” NT+Lavoro de “Il Sole 24 Ore” n. 9, 2 marzo 2026