Nel nuovo integrativo Ikea un welfare proiettato alla modernità

Lo scorso 28 ottobre 2015, Ikea Italia Retail S.r.l., Filcams – Cgil, Fisascat – Cisl e Uiltucs – Uil hanno concluso le trattative volte al rinnovo del contratto integrativo del 2 agosto 2011.

 

Tra gli istituti disciplinati, particolare attenzione è stata rivolta al sistema di welfare aziendale al fine di potenziare ulteriormente quanto già previsto dai precedenti accordi, che continuano comunque ad essere applicati, ad eccezione di quanto espressamente regolato dal nuovo integrativo.

 

Le parti considerano il welfare aziendale come un sistema volto a migliorare il benessere dei dipendenti e delle proprie famiglie. Non solo conciliazione dei tempi vita/lavoro, ma anche leva per aumentare il potere d’acquisto dei lavoratori, perché ampliando il paniere di beni cui possono accedere, determina conseguentemente un risparmio.

 

Oltre agli istituti disciplinati dall’integrativo del 2011 (tra i quali, ad esempio: ricollocazione a seguito di aspettative/congedi, malattia del bambino, nascita del figlio, visite mediche specialistiche e diagnostiche per lavoratori part-time), Ikea si impegna a stipulare delle convenzioni considerando le fasce d’età e le differenti situazioni di vita dei dipendenti, anche nell’ambito di: trasporti, generi alimentari/beni di uso primario, educazione/formazione, salute e servizi di sostegno per la famiglia. I dipendenti avranno quindi la possibilità di disporre di “pacchetti welfare ad hoc”, scelti dagli stessi in base alle loro necessità e a quelle dei familiari.

 

La volontà di creare un ambiente di lavoro inclusivo, superando possibili discriminazioni, ha portato alla previsione nei confronti di tutte le coppie (anche omossessuali), al momento del matrimonio, all’atto dell’iscrizione nel registro delle Unioni Civili ovvero all’inizio di una convivenza more uxorio, di un periodo di congedo straordinario per matrimonio.

 

Viene introdotto un congedo non retribuito in caso di: gravi motivi familiari della durata di 2 settimane, fruibile durante la vita lavorativa del dipendente ed utilizzabile solamente con continuità; episodi di stalking o di maltrattamenti familiari subiti dai lavoratori indipendentemente dal sesso, della durata di 6 mesi nell’arco della vita lavorativa e fruibile sia continuativamente che in modo frazionato in massimo due periodi di almeno due settimane. Per entrambe le fattispecie il preavviso è di 7 giorni e per il godimento è richiesto preventivamente l’utilizzo delle ferie e dei permessi maturati al momento della formulazione della richiesta scritta. I lavoratori dovranno fornire la documentazione necessaria a sostegno della domanda (la specificazione dei motivi e la documentazione prevista dal Ccnl nel primo caso e l’attestazione della querela o la certificazione di avvio del procedimento penale nel secondo).

 

Nel precedente integrativo 2011, le parti avevano concordato il permesso retribuito per la nascita del figlio, al quale si aggiunge un permesso non retribuito per la nascita del nipote previsto per il giorno del parto o il seguente, a condizione che il lavoratore non abbia ferie o permessi maturati a disposizione. Al fine di verificare l’effettiva esistenza della ragione giustificativa del permesso, il lavoratore dovrà presentare il certificato di nascita o la relativa autocertificazione e l’attestazione del legame di parentela.

 

Ulteriore integrazione concordata dalle parti è l’estensione dell’aspettativa non retribuita post- maternità (prevista quando, una volta terminato il periodo di congedo parentale complessivamente spettante, per motivi personali i genitori si trovino in difficoltà a rientrare a lavoro), ai lavoratori padri, a prescindere dalle ipotesi espressamente previste nell’integrativo 2011 della morte/grave infermità della madre. Si precisa però che nel caso in cui entrambi i genitori siano dipendenti Ikea, il godimento dell’aspettativa da parte di un genitore riduce quello dell’altro.

 

Vengono estese le causali per la richiesta di anticipazione del TFR, in particolare si potrà procedere in tal senso nel caso di acquisto o di affitto di una nuova abitazione a seguito di separazione dal coniuge o dal convivente, di grave danneggiamento della propria abitazione causato da calamità naturali e di spese pre-adottive in caso di adozione internazionale.

 

L’intesa riflette i cambiamenti sociali in atto all’interno del nostro Paese. Le parti mirano infatti a realizzare un ambiente inclusivo senza discriminazioni, tutelando situazioni delicate derivanti da episodi di stalking e maltrattamenti, nonché cercando di offrire una maggior flessibilità anche per far fronte a particolari esigenze connesse alla vita dei lavoratori.

 

 

Elena Bertoldo

Scuola di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro

ADAPT, Università degli Studi di Bergamo

@elena_bertoldo

 

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