Misure per la genitorialità nel 2026: tra esoneri contributivi e nuove integrazioni al reddito delle lavoratrici madri

Interventi ADAPT

| di Giulia Comi

Se il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori passa ancora una volta dalla riduzione del cuneo fiscale, la legge di bilancio per l’anno 2026 (L. n. 199/2025) pone una particolare attenzione al tema della genitorialità, nella sezione dedicata alle materie di famiglia e pari opportunità, prevedendo alcuni aiuti ad hoc per le madri con due o più figli.

Il provvedimento dello scorso 30 dicembre ridisegna il quadro delle misure destinate a questa categoria di lavoratrici madri, facendo convivere nel sistema anche leggi di bilancio precedenti che portano alla compresenza di due strumenti di natura diversa: una serie eterogenea di esoneri contributivi sulle somme previdenziali a carico della lavoratrice madre ed una nuova misura d’integrazione al suo reddito (c.d. bonus mamme).

Queste previsioni, contenute nel testo di manovra fin dalle prime bozze risalenti allo scorso ottobre 2025, sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2026 ed intendono favorire senz’altro la permanenza delle lavoratrici madri nel mercato del lavoro. Si consideri infatti che in Italia circa 1 donna su 5 lascia il lavoro dopo la nascita del secondo o terzo figlio (c.d. child penalty, report Save the Children, Le Equilibriste, 2025). Auspicabilmente, misure come quelle in commento potranno sostenere l’occupazione di soggetti a maggior rischio di esclusione dal mercato del lavoro, agendo in sinergia con la recente estensione della durata di alcuni congedi (per i quali si rimanda a C. Altilio, M. Menegotto, Sostituzioni per congedo e affiancamento: nuovi strumenti (e qualche dubbio) dalla legge di bilancio, in Bollettino ADAPT, 2026, n. 3).

Per quanto concerne la prima serie di misure fiscali in materia di genitorialità, resta in vigore in continuità con il passato l’esonero totale della quota dei contributi previdenziali a carico della dipendente, introdotto dalla Legge n. 213/2023 (Bilancio 2024) e valido fino al 31 dicembre 2026. Le destinatarie dell’esonero sono però soltanto le lavoratrici madri di tre o più figli minorenni, che siano assunte a tempo indeterminato, e l’esonero è ammesso comunque nel limite di 3.000 euro all’anno.

D’altro canto, l’articolo 1, commi 206 e 207, della legge di bilancio 2026, conferma la previsione di una specifica integrazione al reddito, pari a 60 euro mensili ed esente da imposizione fiscale e contributiva. Questa misura potenzia una precedente norma (art. 6, del D.L. 95/2025, conv. in L. 118/2025) elevandone l’importo di 20 euro e si rivolge a due platee distinte che restavano escluse o parzialmente scoperte dalla decontribuzione classica: le lavoratrici madri con due figli (fino al decimo anno di età del più piccolo) e le lavoratrici madri con tre o più figli assunte con contratto a tempo non indeterminato o contratto di lavoro autonomo.

Un aspetto dirimente per la gestione operativa di questa nuova integrazione risiede nel requisito reddituale e nella necessità di domanda. L’accesso al beneficio è infatti vincolato a un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro, soglia che impone un’accortezza procedurale rispetto allo sgravio contributivo. Mentre quest’ultimo è applicato in automatico dall’azienda, l’integrazione al reddito richiede un ruolo attivo della lavoratrice, la quale dovrà farne esplicita richiesta all’ente previdenziale, dichiarando il possesso dei requisiti reddituali e familiari necessari per sbloccare l’erogazione.

Dal punto di vista delle modalità di erogazione, la norma prevede una tempistica differita con pagamento in unica soluzione. Sebbene il diritto all’integrazione maturi mensilmente a decorrere dal primo gennaio 2026 fino alla mensilità di novembre, le somme spettanti saranno corrisposte cumulativamente solo nel mese di dicembre 2026. Questo meccanismo trasforma di fatto la misura in un conguaglio di fine anno, utile a sostenere il reddito disponibile delle famiglie in un momento specifico, ma senza incidere sulla liquidità mensile della busta paga durante l’anno corrente e dunque sul potere d’acquisto dei singoli.

La condizione numerica dei figli appartenenti al nucleo familiare della lavoratrice sarà invece valutata al 1° gennaio 2026, mentre nel caso in cui la condizione si realizzi in seguito al 1° gennaio, il bonus verrà conteggiato a partire dal mese di maturazione effettiva (ricalcando le istruzioni della circolare INPS n. 139 del 28.10.2025).

Lo scenario normativo a favore della genitorialità prevede infine un ulteriore intervento strutturale, decorrente a partire dal primo gennaio 2027 (già in L. n. 207/2024, Bilancio 2025). Da tale data l’integrazione fissa dovrebbe lasciare il posto a un esonero contributivo parziale per le medesime categorie (madri con due figli fino al 10° anno d’età o con tre figli fino ai 18 anni e reddito entro i 40.000 euro). L’operatività di questa misura futura è tuttavia subordinata all’emanazione di un decreto attuativo del Ministero del Lavoro e del MEF, e sarà soggetta a limiti di spesa specifici (300 milioni € annui).

Si delinea insomma un quadro di sostegno alla genitorialità in continua evoluzione, che potrà essere chiarito da futuri interventi dell’ente previdenziale. Se infatti l’obiettivo è chiaro, la stratificazione di norme vigenti, transitorie e future richiederà a consulenti e aziende un’attenta gestione operativa per garantire la corretta applicazione di benefici ormai frammentati.
Come ogni misura di carattere incentivante, sul piano applicativo-gestionale faranno infatti la differenza tempi e procedure dettate dagli atti di prassi amministrativa, ed in particolare circolari e messaggi INPS, gli unici a dare conferma delle modalità operative concrete delle misure qui elencate.

Fonte normativa Requisiti familiari Destinatari (contratto/reddito) Misura del beneficio Decorrenza ed erogazione
L. 199/2025 (Bilancio 2026) art. 1, co. 207, I periodo 2 figli fino al 10° anno d’età Assunzione a tempo determinato o indeterminato.
Max reddito 40.000 €
60 € mensili A decorrere dal 1° gennaio 2026 fino alla mensilità di novembre 2026; corrisposte a dicembre in unica soluzione
L. n. 213/2023 (Bilancio 2024) 3 o più figli minorenni Assunzione a tempo indeterminato Esonero contributivo totale (lavoratrice) fino a 3.000 €/anno Fino a dicembre 2026
L. 199/2025 (Bilancio 2026) art. 1, co. 207, II periodo 3 o più figli minorenni Assunzione a tempo determinato.
Max reddito 40.000 €
60 € mensili A decorrere dal 1° gennaio 2026 fino alla mensilità di novembre 2026; corrisposte a dicembre in unica soluzione
L. 199/2025 (Bilancio 2026) art. 1, co. 206 (già in L. n. 207/2024) 2 figli fino al 10° anno d’età;
3 o più figli minorenni
Max reddito 40.000 € Esonero contributivo parziale (lavoratrice) nei limiti di spesa di 300 milioni € annui Dal 1° gennaio 2027 (da attuare con decreto Ministro Lav. e MEF)

 
Bollettino ADAPT 16 febbraio 2026, n. 6

Giulia Comi

PhD Candidate ADAPT – Università di Siena

@giulphil