Lo strano caso della legge di stabilità e speriamo di non aver ragione

La legge di stabilità è entrata in vigore ma non è applicabile in molte parti, ma anche così sta creando molte preoccupazioni.
Una legge (o meglio un articoli di 735 commi) su cui tanti in questi giorni stanno impazzendo cercando di ragionare (per capire chi ne ha diritto) sulle agevolazioni anzi come dice la legge sull’esonero contributivo. Aspettiamo che l’INPS si pronunci per renderla applicabile e per far capire quali saranno i criteri per goderne (esempio sarà necessario il DURC interno?).
 
Il Centro studi ha analizzato alcuni aspetti tecnici che la rendono veramente complessa per non dire bizzarra. Iniziamo dicendo che la legge propone una formula implicita che ci da il numero massimo dei contratti agevolabili ogni anno (importo agevolazione diviso l’importo massimo agevolabile).
 

Anno Importo della agevolazione Importo annuale agevolato Contratti agevolati
2015 € 1.000.000.000,00 € 8.060,00 124.069,48
€ 1.000.000.000,00 € 8.060,00 124.069,48
€ 1.000.000.000,00 € 8.060,00 124.069,48
€ 500.000.000,00

 
Abbiamo inserito il solo 2015 perché sono agevolabili i contratti stipulati dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 per un periodo massimo di 36 mesi. Ma cosa succede se venissero assunti tutti i lavoratori entro il 31 gennaio 2015 e per 36 mesi non venissero (come tutti si auspicano) licenziati?
 
La tabella diverrebbe.
 

Anno Importo della agevolazione Importo annuale agevolato Nuovi contratti agevolati
2015 € 1.000.000.000,00 € 8.060,00 124.069,48
2016 € 1.000.000.000,00 € 8.060,00 0
2017 € 1.000.000.000,00 €  8.060,00 0
2018 € 500.000.000,00 € 8.060,00 62.034,74 (instaurati nel 2015)

La tabella fa capire chiaramente che nessun nuovo contratto agevolato ci potrà essere per i due anni successivi, perché le risorse pluriennali sono finite e quindi i nuovi contratti nei tre anni (corrispondenti a 36 mesi) saranno solo 124.069.
 
Ma c’è un effetto paradossale per le assunzioni successive ai 124.069 pensando ai 36 mesi di vigenza della norma ed al fatto che le assunzioni valgono fino al 31 dicembre 2015. I lavoratori assunti da febbraio a dicembre 2015 non prenderebbero agevolazioni per il residuo del 2015, per il 2016 ed il 2017 (se nessuno dei 124.069 viene licenziato) e ne avrebbero diritto solo (nel limite di 62.034 contratti) relativamente al periodo da febbraio a dicembre 2018 fino alla fine dei 36 mesi di godimento o al raggiungimento di 8060 euro perché la norma espressamente dice «è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi» non dicendo da quando si parte. Il tutto complicato dal fatto che i lavoratori assunti oltre il numero 124.069 avrebbero diritto però ad avere l’incentivo non appena qualcuno dei 124.069 cessa il rapporto di lavoro, perché il meccanismo è automatico (sembra) e quindi oltre i 124.069 ci sarà caccia al “morto” contrattualmente parlando. Riepilogando la situazione si può dire che dal numero 124.070 si avrebbero agevolazioni a macchia di leopardo in base ai contratti agevolati che via via vengono licenziati senza che nessuno possa dirci quando ne godranno se non nel 2018.
 
Da dire inoltre che mentre per l’incentivo per l’agricoltura si cita espressamente l’ordine cronologico per il comma 118 non lo si cita e quindi il criterio di aggiudicazione non è specificato, infatti nel comma 120 si dice esplicitamente: «L’incentivo di cui al comma 119 è riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al primo periodo del presente comma, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell’incentivo, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet».
Per l’agricoltura è prevista anche una domanda cosa che non si richiede per l’incentivo per tutte le altre aziende (comma 118) e quindi il criterio non potrà che essere quello dell’invio del modello unilav (comunicazione di assunzione) che come sappiamo è pluriefficace e fatte salve le altre caratteristiche (sei mesi e tre mesi) dovrebbe poter permettere il godimento dell’agevolazione. Quindi in realtà i 124.069 contratti agevolati già sono occupati (non si sa se parzialmente o totalmente).
Un vero guazzabuglio che creerà molta confusione, e forse molte contenzioso perché se l’INPS interpreterà le norme in maniera “particolare” (come il ticket di licenziamento) a qualcuno potrebbe convenire il contenzioso e tutto il meccanismo si bloccherebbe in attesa che si sappia chi ne ha diritto.
 
Infine una nota di colore: il comma 122 dice che al finanziamento degli incentivi di cui ai commi 118 e 121 si provvede con le somme (miliardi) di cui abbiamo detto…solo che il 121 dispone la soppressione della legge n. 407/1990, e questo non sembra un incentivo, a meno che non si voglia intendere (come qualcuno ha rilevato) che con il miliardo per gli anni 2015/2016/2017 si dovranno “coprire” anche i mesi restanti (agevolativamente parlando) negli stessi anni per quei contratti ancora in essere che godono della legge n. 407/90, il che restringerebbe ancora di più i 124.069 contratti e forse li azzererebbe.
 
All’Inps l’ardua risposta. Terminiamo con una speranza, quella di non aver visto giusto e di essere stati pessimisti: lo dobbiamo ai colleghi ed alle aziende che i consulenti del lavoro seguono.
 
Paola Diana Onder
Coordinatore Commissione Bollettino del Gruppo ADAPT/ANCL Veneto
 
David Trotti
Consulente del lavoro
 
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