Legge di Bilancio 2026: aliquota all’1% sul premio di risultato

Interventi ADAPT

| di Silvia Spattini

Bollettino ADAPT 12 gennaio 2026, n. 1

Con l’approvazione della legge di bilancio (L. n. 199 del 30 dicembre 2025) il legislatore ha stabilito la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, portandola dal 5% all’1% (art. 1, comma 9).

La misura si inserisce nel solco della disciplina agevolativa introdotta un decennio fa. Infatti, con la legge di bilancio per il 2016 venne prevista l’aliquota sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali al 10% (art. 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208). In deroga a tale regime ordinario, l’aliquota è stata ridotta al 5% per il 2023, confermata per il 2024 e successivamente prorogata dalla legge di bilancio per il 2025 per il triennio 2025-2027. Con l’ultima manovra, il legislatore ha ora disposto un’ulteriore riduzione dell’aliquota all’1% per gli anni 2026 e 2027, accompagnata dall’innalzamento del limite massimo di importo agevolabile da 3.000 a 5.000 euro.

Sul piano applicativo, gli effetti della misura possono essere chiariti attraverso un esempio numerico (tabella 1). A fronte di un premio di risultato pari a 1.000 euro lordi, la contribuzione sociale a carico del lavoratore ammonta a 91,90 euro (9,19%). La base imponibile, determinata sottraendo i contributi sociali dall’importo lordo, è quindi pari a 908,10 euro. Con l’aliquota sostitutiva al 5%, l’imposta dovuta è pari a 45,41 euro; con l’aliquota ridotta all’1%, l’imposta scende a 9,08 euro. Con un premio lordo di 1.000 euro, il lavoratore percepisce dunque un netto di 862,70 euro in caso di tassazione al 5% e di 899,02 euro con tassazione all’1%. Ne deriva un incremento del netto in busta paga pari a 36,32 euro.

Tabella 1 -Confronto tra tassazione al 5% e al 1% sul netto in busta e costo del lavoro

  Premio in denaro Tassazione 5% Premio in denaro Tassazione 1% Vantaggio tassazione all’1%
Importo LORDO 1.000,00 1.000,00  
Contributi sociali a carico lavoratore (9,19%) 91,90 91,90 0
Importo al netto dei contributi sociali 908,10 908,10 0
Tassazione agevolata 45,41 9,08 – 36,32
Importo NETTO lavoratore 862,70 899,02 + 36,32
Contributi a carico datore (30%)* 300,00 300,00 0
COSTO a carico del datore 1.300,00 1.300,00 0
CUNEO fiscale-contributivo 437,31 400,98 – 36,32

*L’aliquota totale a carico del datore di lavoro dipende dal settore e da altri fattori.

La riduzione dell’aliquota sostitutiva incide esclusivamente sul cuneo fiscale e contributivo lato lavoratore, senza produrre alcun beneficio in termini di riduzione del costo del lavoro per l’impresa. Il premio di risultato in denaro, così come gli importi erogati come partecipazione agli utili, continuano a essere integralmente assoggettati a contribuzione sociale. Nell’esempio, il costo complessivo per il datore di lavoro rimane invariato intorno a 1.300 euro, considerando una contribuzione datoriale del 30%.

La nuova disciplina rischia inoltre di incidere negativamente sull’attrattività della conversione del premio di risultato in welfare aziendale. Infatti, se il vantaggio per il lavoratore in caso di conversione è la completa esclusione dal reddito del valore convertito, con una tassazione del premio monetario ridotta all’1%, il differenziale tra corresponsione in denaro e conversione in welfare tende sensibilmente a ridursi.

Tabella 2 – Confronto tra tassazione all’1% e conversione in welfare del premio di risultato

  Premio in denaroTassazione 1% Conversione in welfare Differenza tra welfare e premio in denaro
Importo LORDO 1.000,00 1.000,00 0
Importo NETTO lavoratore 899,02 1.000,00 +100,98
COSTO a carico del datore 1.300,00 1.000,00 – 300,00

 
A ben vedere, tuttavia, rimane un vantaggio, benché limitato, nella conversione del premio di risultato in welfare (tabella 2). Il premio di risultato erogato in denaro resta soggetto a contribuzione sociale, mentre il valore convertito in welfare ne è esente. Tornando all’esempio del premio di 1.000 euro, il lavoratore che opta per la conversione riceve l’intero importo sotto forma di beni e servizi; chi sceglie il premio in denaro ottiene invece un netto pari a 899,02 euro. La differenza a favore del lavoratore in caso di conversione è poco meno di 101 euro. Il vantaggio economico per il lavoratore risulta oggi alquanto attenuato rispetto al passato, in cui l’applicazione di un’aliquota del 10% o del 5% accentuava la convenienza della conversione in welfare.

Resta, invece, invariato il beneficio per il datore di lavoro che deriva dalla conversione del premio in welfare. Poiché il valore convertito non costituisce reddito da lavoro dipendente, non sono dovuti contributi sociali, con un risparmio per l’impresa che può arrivare a circa il 30% dell’importo convertito. Al contrario, in caso di erogazione monetaria del premio, il datore di lavoro è tenuto al versamento integrale della contribuzione. È proprio per questo vantaggio che negli accordi aziendali sui premi di risultato è ampiamente diffuso il cosiddetto bonus di conversione, consistente nell’attribuzione di una quota aggiuntiva di welfare ai lavoratori che optano per la conversione del premio. Tale incentivo, oggi mediamente compreso tra il 10% e il 15%, potrebbe dover essere rivisto al rialzo nel nuovo contesto fiscale, al fine di preservare l’attrattività della conversione. Il limite sarà concretamente costituito dalla conservazione di un benefico anche da parte del datore di lavoro.

In conclusione, la riduzione dell’aliquota sostitutiva sui premi di risultato all’1% determina un beneficio economico, seppur minimo, per i lavoratori che decidono di ricevere il premio in denaro. Nulla cambia per il lavoratore che decidesse di convertire il premio in welfare. L’intervento rischia, però, di indebolire il ricorso alla welfarizzazione, con possibili ricadute negative sulla diffusione di strumenti di welfare. Va infine osservato che un’ulteriore compressione della tassazione appare poco incisivo rispetto alla finalità originaria dell’istituto di incentivare una effettiva correlazione tra retribuzione variabile e incrementi di produttività.

Silvia Spattini 
Ricercatrice ADAPT
@SilviaSpattini