Le convenzioni per il collocamento delle persone con disabilità alla prova della legge n. 198/2025: nuove opportunità, alcuni rischi e le solite incrostazioni ideologiche
Se ne è parlato poco, anche per l’estrema complessità tecnica del provvedimento, accessibile a una stretta cerchia di addetti ai lavori. È vero però che la legge 30 dicembre 2025, n. 198, di conversione del decreto-legge n. 159/2025 (c.d. decreto salute e sicurezza), interviene anche su un ambito delicato e strutturalmente complesso come quello del collocamento mirato delle persone con disabilità. L’intervento di maggiore rilievo è contenuto nell’articolo 14-bis, dedicato al rafforzamento delle politiche attive e della sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori più fragili. La previsione normativa modifica in modo rilevante la legge n. 68 del 1999, intervenendo su uno degli snodi centrali del modello italiano di inclusione lavorativa: quello delle convenzioni e delle forme di collaborazione tra imprese e attori specializzati nell’inserimento lavorativo.
Le novità introdotte si concentrano su tre profili principali.
In primo luogo, viene innalzato in modo rilevante il limite massimo di copertura della quota obbligatoria di assunzioni tramite convenzione ex articolo 12-bis della legge n. 68 del 1999, che passa dal 10 al 60 per cento. La previsione consente ai datori di lavoro di adempiere parzialmente all’obbligo di assunzione stipulando una convenzione con soggetti terzi – in genere cooperative o imprese sociali – che assumono la persona con disabilità e ne curano l’inserimento lavorativo nell’ambito di commesse o attività affidate dalla impresa obbligata, per un periodo al termine del quale quest’ultima può decidere se procedere o meno all’assunzione diretta.
In secondo luogo, viene introdotta la possibilità che il soggetto che assume la persona con disabilità in forza della convenzione possa distaccarla presso un altro operatore economico.
In terzo luogo, si amplia la platea dei soggetti legittimati a stipulare convenzioni sia ai sensi dell’articolo 12-bis della legge n. 68 del 1999 sia dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003, includendo, accanto alle cooperative e alle imprese sociali, anche altri enti del terzo settore e società benefit.
Si tratta di un intervento puntuale su un ambito che avrebbe forse richiesto una attenzione diversa e un disegno più organico. Il collocamento mirato è, infatti, un sistema complesso, fondato sulla idea che l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità non possa essere affidato a percorsi standardizzati e a pure logiche di mercato ma richieda, piuttosto, valutazioni individualizzate, adattamenti organizzativi mirati e una cooperazione strutturata tra attori pubblici e privati. In questo quadro, le convenzioni non rappresentano uno strumento accessorio, bensì uno degli elementi qualificanti del modello delineato dal legislatore a cavallo tra i due secoli.
La necessità di un intervento realmente strutturale emerge con chiarezza se si considerano i dati contenuti nell’ultima Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 68 del 1999 predisposta da Ministero del lavoro e INAPP. Secondo la Relazione, che contiene dati fermi al 2023, le persone con disabilità iscritte negli elenchi del collocamento mirato risultano pari a 880.997 di cui oltre la metà in stato di disoccupazione (la relazione non fornisce un numero preciso), a fronte di avviamenti al lavoro pari a 49.959 e di assunzioni pari a 59.977, di cui il 58,2 per cento tramite contratti a tempo determinato. Ne emerge l’immagine di un sistema che, pur mostrando timidi segnali di ripresa rispetto agli anni precedenti, continua a produrre inserimenti lavorativi in misura limitata rispetto all’ampiezza del bacino potenziale, con marcate differenze territoriali e una prevalenza di rapporti di lavoro a termine o caratterizzati da una ridotta stabilità (si vedano le osservazioni critiche contenute nel XXVI Rapporto sul mercato del lavoro e la contrattazione collettiva del CNEL, aprile 2025).
In questo contesto, le convenzioni rappresentano una quota non residuale degli strumenti effettivamente utilizzati per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, per un totale di 21.231. Da segnalare anche la parziale crescita delle convenzioni c.d. ex art. 14 della legge Biagi, oggetto in passato di vibranti polemiche, che sono giunte nel 2023 a 3.255.
È soprattutto sul terreno dell’ampliamento del cosiddetto “mercato” delle convenzioni che la riforma solleva alcune perplessità, come segnalato anche nelle posizioni espresse dal variegato mondo della cooperazione. Da un lato, l’innalzamento della quota di assolvimento dell’obbligo tramite convenzione estende in modo significativo il perimetro dell’istituto. Dall’altro, l’allargamento della platea dei soggetti legittimati a stipulare convenzioni introduce attori che operano secondo logiche e modelli organizzativi diversi rispetto a quelli delle cooperative e imprese sociali.
È in ogni caso opportuno, ed esercizio di realismo, ricondurre le modifiche alla loro effettiva portata. L’istituto delle convenzioni ex articolo 12-bis è oggi quantitativamente marginale nella prassi applicativa, con un numero di convenzioni attivate del tutto irrisorio (se ne contano 10 nel 2022 e addirittura zero nel 2023). Piuttosto che interrogarsi sulle ragioni di questo scarso utilizzo – anche alla luce della natura dello strumento – si è scelto di intervenire ampliando la quota massima di assolvimento dell’obbligo, con effetti in termini di efficacia che restano indubbiamente tutti da verificare.
Più problematico appare il secondo profilo. Le cooperative sociali operano in questo ambito non per una scelta contingente, ma per una precisa vocazione statutaria che le vincola a farsi carico, in modo sistematico, di fragilità e bisogni complessi. Gli enti del terzo settore, da un lato, non operano necessariamente sul mercato della produzione di beni e servizi e presentano modelli di sostenibilità differenti. Le società benefit, dall’altro lato, restano imprese profit, che possono decidere se e come operare in questo ambito in funzione di strategie e convenienze contingenti, senza essere vincolate da una vera missione di inclusione. L’equiparazione di soggetti così eterogenei rischia effettivamente di appiattire differenze rilevanti e di marginalizzare un patrimonio di competenze ed esperienze costruito nel tempo dal mondo cooperativo che meriterebbe ben altra valorizzazione e sostegno da parte dell’attore pubblico e del decisore politico tanto a livello centrale che a livello locale.
Tutto ciò non legittima, tuttavia, critiche radicali della riforma. Quasi come se si trattasse di una riscrittura radicale e regressiva del diritto al lavoro delle persone con disabilità e uno scardinamento di un sistema che, come documentato da tutti i rapporti istituzionali, non è mai entrato a regime e non garantisce in modo adeguato l’inserimento lavorativo dei soggetti che, sulla carta, si fa carico di tutelare.
Interpretazioni di questo tipo, che già iniziano a circolare anche nel dibattito pubblico e sui giornali, rischiano di alimentare uno scontro ideologico già visto in passato sull’articolo 14 della legge Biagi e, soprattutto, poco aderente alla realtà al punto da complicare ulteriormente il già complicato rapporto di collaborazione tra pubblico e privato. L’esperienza mostra come le cooperative svolgano un ruolo essenziale nell’accompagnare percorsi di inserimento lavorativo complessi, spesso là dove le imprese che operano con logiche di mercato non sono disponibili o non sono in grado di sostenere gli adattamenti organizzativi richiesti. Non dimentichiamoci che una percentuale significativa di aziende – che secondo alcune stime circolate sui principali quotidiani nazionali si attesterebbe tra il 60% e oltre il 70% in alcune Regioni – risulta non in regola con le assunzioni obbligatorie di persone con disabilità, preferendo pagare le relative sanzioni.
Il pregiudizio con cui viene affrontato il tema è evidente e ha radici profonde nel nostro Paese al punto da svilire il ruolo di chi si fa carico per vocazione della inclusione e dell’inserimento lavorativo. Le cooperative sono tuttavia imprese a tutti gli effetti, pienamente inserite nel sistema economico e produttivo e non contesti di lavoro artificiosi o simulati. Esse operano attraverso modelli organizzativi che consentono di integrare lavoro, formazione e supporto, secondo tempi e modalità spesso incompatibili con quelli delle imprese tradizionali. In questo quadro, l’inserimento presso cooperative non rappresenta una soluzione di serie B, ma una modalità diversa, e in molti casi più efficace, di inclusione lavorativa.
Va anche ricordato che tutte le convenzioni previste dalla normativa continuano a fondarsi su un ruolo centrale degli uffici provinciali per il collocamento mirato, chiamati a partecipare alla stipula degli accordi, a individuare le persone con disabilità coinvolte e a monitorare l’andamento dei percorsi di inserimento. È anche in questo presidio pubblico, e nella comprovata affidabilità degli attori del mondo cooperativo e del terzo settore, che risiede una garanzia essenziale affinché le modifiche introdotte non si traducano in una mera esternalizzazione degli obblighi, ma restino coerenti con le finalità inclusive che hanno ispirato, fin dall’origine, il modello del collocamento mirato.
Restano indubbiamente elementi di criticità nella impostazione della riforma, in particolare con riferimento alla previsione del distacco del lavoratore con disabilità presso altro soggetto, introdotta senza un chiaro raccordo con gli obiettivi complessivi del collocamento mirato. L’inserimento al lavoro delle persone con disabilità merita tuttavia un atteggiamento aperto e costruttivo mentre le dispute ideologiche, per quanto violente possano essere, non hanno mai garantito progressi del quadro regolatorio nell’interesse effettivi di chi, solo a parole, si dichiara di voler rappresentare e tutelare.
Bollettino ADAPT 26 gennaio 2025, n. 3
Assegnista di ricerca Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
@giorgioimpe
Michele Tiraboschi
Università di Modena e Reggio Emilia
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