Lavoro da remoto dei frontalieri tra Italia e Svizzera: doppia soglia tra fisco e previdenza
Interventi ADAPT, Mercato del lavoro
| di Samuele Valente
L'entrata in vigore del Protocollo Italia-Svizzera sul lavoro frontaliero da remoto stabilizza il regime fiscale dei frontalieri, ma non unifica le regole applicabili. Il nuovo assetto impone infatti di distinguere tra disciplina tributaria e previdenziale, fondate su soglie differenti (25% e 49,9%), rendendo indispensabile un approccio integrato per evitare errori nella gestione del lavoro agile transfrontaliero.
L’entrata in vigore, il 20 gennaio 2026, del Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo ai lavoratori frontalieri rappresenta uno dei più importanti sviluppi degli ultimi anni nella disciplina del lavoro da remoto transfrontaliero. Dopo la fase transitoria avviata il 1° gennaio 2024, il nuovo Protocollo stabilizza definitivamente la possibilità di svolgere una parte dell’attività lavorativa da remoto senza compromettere il particolare regime fiscale riservato ai lavoratori frontalieri. La riforma, tuttavia, non elimina le questioni interpretative, poiché continua a convivere con il sistema di coordinamento europeo della sicurezza sociale, fondato su regole differenti.
Per comprendere il nuovo quadro è necessario ricordare che l’Accordo tra Italia e Svizzera del 23 dicembre 2020, ratificato con la legge 13 giugno 2023, n. 83, ha sostituito il precedente Accordo del 1974 ed è stato integrato nella Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976 attraverso il rinvio contenuto nell’art. 15, paragrafo 4. L’Accordo definisce lavoratore frontaliere il residente in un Comune situato entro venti chilometri dal confine che svolge attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato e rientra, di regola, quotidianamente al proprio domicilio.
L’introduzione del lavoro da remoto ha imposto una revisione di una disciplina costruita quando le prestazioni erano svolte quasi esclusivamente in presenza. Per evitare che modificasse automaticamente il luogo di tassazione, Italia e Svizzera hanno dapprima concluso una dichiarazione d’intenti e un’intesa amichevole nel 2023 e successivamente hanno sottoscritto il Protocollo del 2024, ratificato con la legge 29 dicembre 2025, n. 217, entrato in vigore il 20 gennaio 2026.
Sotto il profilo fiscale il sistema regolatorio è oggi chiaro. Il lavoratore frontaliere può svolgere fino al 25% dell’orario annuo lavorando da remoto dal proprio Stato di residenza senza perdere lo status di frontaliere. Entro tale soglia, le giornate di lavoro da remoto sono considerate, ai soli fini tributari, come se fossero svolte presso il datore di lavoro situato nell’altro Stato. Si tratta di una fictio iuris introdotta per garantire continuità al criterio convenzionale di riparto della potestà impositiva.
Questa disciplina si inserisce nel più ampio regime introdotto dall’Accordo del 2020, che distingue tra vecchi e nuovi frontalieri. Per i nuovi frontalieri opera un sistema di imposizione concorrente, con ritenuta alla fonte in Svizzera entro i limiti pattizi e tassazione in Italia mediante riconoscimento del credito d’imposta previsto dall’art. 165 del TUIR. I vecchi frontalieri, invece, continuano a beneficiare del regime transitorio previsto dall’Accordo.
Completamente diversa è la disciplina della sicurezza sociale. La legislazione previdenziale applicabile discende dagli articoli 11, 13 e 16 del Regolamento (CE) n. 883/2004 e dal Regolamento (CE) n. 987/2009, applicabili anche nei rapporti con la Svizzera in forza dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone.
In questo contesto assume rilievo l’Accordo Quadro Europeo sul lavoro transfrontaliero da remoto adottato ai sensi dell’art. 16 del Regolamento n. 883/2004. L’accordo, applicabile anche in territorio svizzero, consente, su richiesta dell’interessato e previo rilascio del documento portatile A1, di mantenere l’assoggettamento alla legislazione previdenziale dello Stato in cui ha sede il datore di lavoro anche quando il lavoro svolto da remoto nello Stato di residenza raggiunge il 49,9% dell’attività lavorativa complessiva.
Ne consegue che il limite del 25% e quello del 49,9% operano su piani completamente differenti. Il primo riguarda esclusivamente la ripartizione della potestà impositiva tra i due Stati; il secondo individua invece il sistema previdenziale competente. Confondere i due livelli significa attribuire alla medesima percentuale effetti che l’ordinamento non le riconosce.
Le ricadute operative sono significative. Le imprese non possono limitarsi a verificare il rispetto del limite fiscale, ma devono monitorare separatamente anche gli effetti previdenziali del lavoro da remoto, predisponendo sistemi di rilevazione delle giornate lavorate da remoto e procedure interne in grado di documentare il rispetto delle diverse soglie.
Anche consulenti del lavoro e professionisti sono chiamati a un approccio integrato. La programmazione del lavoro da remoto deve infatti tener conto sia delle regole fiscali previste dall’Accordo del 2020 e dal Protocollo del 2024, sia delle disposizioni europee in materia di sicurezza sociale, evitando che una corretta gestione tributaria si traduca in un’errata individuazione della legislazione previdenziale applicabile.
Il nuovo quadro normativo rappresenta quindi un equilibrio giuridico asimmetrico ma coerente. La soglia del 25% tutela il riparto della potestà impositiva e preserva lo status fiscale del frontaliere; quella del 49,9% garantisce continuità nella copertura previdenziale. L’assenza di coincidenza tra i due limiti non costituisce una lacuna dell’ordinamento, bensì la naturale conseguenza dell’autonomia funzionale delle due discipline.
In prospettiva, saranno determinanti il coordinamento tra le amministrazioni dei due Paesi e l’armonizzazione delle prassi applicative, affinché la diffusione del lavoro da remoto continui a favorire la mobilità transfrontaliera senza compromettere la certezza del diritto. La vera sfida non consiste quindi nello scegliere quale soglia applicare, ma nel comprendere quando ciascuna di esse rilevi e come coordinarne gli effetti nell’interesse di lavoratori, imprese e amministrazioni.
Esperto di diritto internazionale
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