Corte di Cassazione, sentenza 17 luglio 2026, n. 23436 – Ai fini dell’operatività della deroga prevista dall’art. 2, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 81/2015, è necessario il rigoroso rispetto dei requisiti legali, con la conseguenza che non può escludere l’applicazione della disciplina della subordinazione un accordo collettivo di livello aziendale – anziché nazionale di settore – né un accordo stipulato in epoca antecedente all’istituzione della figura professionale interessata (c.d. navigator) e privo della specifica disciplina per le esigenze produttive dell’attività svolta

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