La legge contro il dumping contrattuale… e la legge di Murphy

Interventi ADAPT

| di Michele Tiraboschi

Il dumping contrattuale è un problema storico del sistema italiano, non dovuto all’assenza di leggi. È stato favorito da dinamiche istituzionali e da soggetti poco rappresentativi. I dati spesso ne amplificano la portata reale. Introdurre nuove norme non garantisce una soluzione e può essere controproducente. La questione è soprattutto politica: occorre rafforzare la credibilità delle istituzioni e migliorare la qualità e la coerenza della rappresentanza.

Sul Sole 24 Ore di domenica 29 marzo Sabino Cassese ha sostenuto, buon ultimo, che il dumping contrattuale si contrasta necessariamente con una legge. Una tesi suggestiva, lineare e persino rassicurante. Ma proprio per questo fuorviante. Perché rischia di spostare il dibattito dalle cause reali del fenomeno, e in particolare dai soggetti che lo sostengono e alimentano, a una soluzione che, nei fatti, ha già dimostrato di non funzionare.

Il dumping contrattuale non è una patologia recente del nostro sistema di relazioni industriali. Non nasce oggi, né con la frammentazione attuale della rappresentanza. Già nel 1997 Giuseppe Pera descriveva con precisione il fenomeno della contrattazione «pirata», richiamando espressamente esperienze riconducibili alla CISAL e alla Fenasalc (oggi CISAL terziario) (G. Pera, Note sui contratti «pirata», in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 1997).

Non si tratta dunque di una deriva improvvisa, ma di una dinamica strutturale, che accompagna da decenni l’evoluzione del sistema italiano della rappresentanza di interessi e che trova una chiara contiguità (in taluni casi una vera e propria prossimità e cointeressenza) con attori della rappresentanza politica al punto che sarebbe più corretto parlare di lobby che di rappresentanza sindacale. Lo stesso Giuseppe Pera, nel 1997, sottolineava che questi contratti sono spesso stipulati “in modo del tutto bonario”, nel giro di poche ore, senza cioè quello che caratterizza una vera trattativa sindacale: “piattaforma della parte lavoratrice, agitazioni, estenuanti trattative ecc.”.

Se il fenomeno è cresciuto, non è per assenza di legge. Al contrario, è cresciuto anche grazie a precise scelte legislative e istituzionali. Tra queste, la disciplina del codice contratto all’atto del deposito dei testi presso l’Archivio del CNEL, che ha finito per attribuire una sorta di legittimazione formale a una pluralità di accordi, senza risolvere il nodo sostanziale della rappresentatività.

Dai 300 contratti nazionali del 1995 si è così rapidamente passati agli attuali 1.000 contratti nazionali del 2025 (con un ritmo di 10 / 15 richieste di nuovo codice contratto al mese) e con la proliferazione di testi contrattuali che, sebbene di scarsa applicazione (per numero di imprese, lavoratori, province interessate) spalancano poi le porte alla assegnazione di ulteriori codici pubblici per i versamenti legati alla bilateralità e ai patronati da parte di soggetti privi anche del minimo radicamento nel nostro sistema di relazioni industriali (ampia documentazione in  G. Piglialarmi, M. Tiraboschi, Fare contrattazione nel terziario di mercatoADAPT University Press, 2025, voll I e II).

A tutto ciò si aggiunge un dato politico difficilmente contestabile: molti dei soggetti coinvolti in queste pratiche sono oggi stabilmente ammessi ai tavoli della concertazione, cioè esattamente in quei luoghi dove si scrivono le leggi e in cui si dovrebbe presidiare la qualità del sistema contrattuale. Invocare oggi una nuova legge significa, quindi, ignorare che il problema non è l’assenza di regole, ma l’uso che delle regole è stato fatto.

Anche i numeri richiamati a sostegno dell’allarme meritano maggiore precisione. È vero che presso il CNEL risultano circa 1.000 contratti collettivi nazionali. Ma questo dato, isolato, è fuorviante. Circa 800 di questi contratti si applicano a meno dell’1% della forza lavoro complessiva: parliamo di poco più di 300.000 lavoratori, distribuiti in un numero esiguo di imprese e spesso concentrati in poche province, il che rende persino dubbia la loro effettiva natura “nazionale” (A. Feri, M. Tiraboschi, L. Venturi, La contrattazione collettiva di minore applicazione: una prima esplorazione dell’archivio dei contratti del CNEL, in CNEL, Casi e materiali di discussione sul mercato del lavoro e la contrattazione collettiva, n. 31/2025).

 Analogamente, non regge la rappresentazione di un sistema popolato da “mille sindacati”, come scrive Cassese. I dati disponibili indicano un quadro molto più circoscritto: accanto a CGIL, CISL, UIL e alle principali associazioni datoriali, operano circa 260 associazioni datoriali e 190 organizzazioni sindacali minori, non presenti al CNEL, che sottoscrivono contratti collettivi nazionali depositati al CNEL  (ancora A. Feri, M. Tiraboschi, L. Venturi, La contrattazione collettiva di minore applicazione: una prima esplorazione dell’archivio dei contratti del CNEL, in CNEL, Casi e materiali di discussione sul mercato del lavoro e la contrattazione collettiva, n. 31/2025)..

Numeri rilevanti, certo, ma ben lontani dalla narrazione di una giungla incontrollata. Il punto decisivo, allora, non è quanti contratti esistono, ma quale impatto reale hanno sul mercato del lavoro. E i dati mostrano che il fenomeno, pur esistente, è quantitativamente circoscritto e qualitativamente già noto da decenni.

In questo contesto, l’idea che una nuova legge possa risolvere il problema appare più come un atto di fede che come una proposta fondata sull’esperienza. Anche perché una legge, in realtà, esiste già in potenza: è la legge delega ancora attiva (fino al 18 aprile) che consentirebbe al Governo di dare piena attuazione all’articolo 36 della Costituzione, esattamente nella direzione auspicata da Cassese (vedi M. Tiraboschi, Le deleghe su salari e contrattazione collettiva tra analisi tecnica e valutazione politica, in Bollettino ADAPT del 6 ottobre 2025).

Se davvero la soluzione fosse normativa, lo strumento è già disponibile. Ma qui si impone una riflessione più realistica perché l’impressione è che chi parla della necessità di una legge finisca poi per dover fare necessariamente i conti con la celebre legge di Murphy: se qualcosa può andar male, sicuramente andrà male.

E una regolazione mal concepita del tema della rappresentanza e della efficacia dei contratti, lasciata ai desideri e alle lusinghe della politica che già oggi ospita nei Palazzi romani i protagonisti del dumping contrattuale, rischia non solo di non risolvere il dumping, ma di amplificarlo o cristallizzarlo.

Il nodo, infatti, non è giuridico in senso stretto. È istituzionale e politico. Riguarda i criteri di legittimazione degli attori, la coerenza delle sedi di confronto, la responsabilità politica e istituzionale di chi – pur conoscendo il fenomeno da decenni – ha contribuito prima a legittimarlo e ora cerca anche di renderlo sistemico.

Continuare a invocare la legge come soluzione universale significa, in definitiva, evitare di fare i conti con queste responsabilità politiche. Ci vuole del resto poco (pensiamo ai bandi di gara nei contratti pubblici su cui rinvio a M. Tiraboschi, Equivalenza contrattuale e contratti pirata: perché il superminimo non può travolgere le regole del gioco negli appalti pubblici, in Bollettino ADAPT del 16 marzo 2026) ad aprire uno ad uno questi testi contrattuali e capire, senza bisogno di chissà quali leggi, che la libertà costituzionale d’impresa e di scelta del contratto collettivo non può essere invocata impunemente al solo fine di decurtare di 4.000 / 6.000 euro stipendi già bassi di magazzinieri, camerieri, aiuto cuochi, baristi, fattorini, pizzaiolo, addetti alle vendite, ecc. con relativo taglio dei contributi previdenziali e, quindi, delle future pensioni (si vedano conteggi e simulazioni contenuti, per 50 profili professionali. in  G. Piglialarmi, M. Tiraboschi, Fare contrattazione nel terziario di mercatoADAPT University Press, 2025, voll I e II).

Alimentare l’illusione che un problema complesso possa essere risolto con un intervento semplice. Il dumping contrattuale non si supera con una altra norma. Si affronta ricostruendo credibilità alle istituzioni e selettività e coerenza nel sistema delle relazioni industriali. Tutto il resto è, nella migliore delle ipotesi, un diversivo se non un classico cavallo di Troia di chi aspira a legittimare i contratti pirata.

Bollettino ADAPT 30 marzo 2026, n. 12

Michele Tiraboschi

Professore Ordinario di diritto del lavoro

Università di Modena e Reggio Emilia

X@MicheTiraboschi