La Cassazione torna sulla (labile) distinzione tra contratto di appalto e di trasporto
| di Giada Benincasa
Bollettino ADAPT 15 settembre 2025, n. 31
Con sentenza n. 22541 datata 4 agosto 2025, la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi in merito alla distinzione tra contratto di appalto di servizi di trasporto (disciplinato dagli art. 1655 ss. c.c. e art. 29 d.lgs. n. 276/2003) e contratto di trasporto (di cui agli art. 1678 ss. c.c.). Nel caso di specie, alcuni contratti aventi ad oggetto la distribuzione di merci, sono stati riqualificati dalla Suprema Corte: da contratti di trasporto e sub-trasporto ad appalti di servizi di trasporto e altri servizi.
Sebbene il confine tra le due tipologie contrattuali (di trasporto e di appalto di trasporto) sembra sempre più labile, da tempo la giurisprudenza ha individuato alcuni elementi distintivi richiamati anche dalla pronuncia della Cassazione dello scorso agosto. Tra questi rilevano prevalentemente i seguenti: (1) l’affidamento di una serie indeterminata di trasporti (rispetto al numero, agli oggetti da trasportare e ai luoghi di consegna) in grado di instaurare una collaborazione destinata a durare nel tempo, con modalità pianificate in linea di massima e a fronte di un corrispettivo predeterminato; (2) l’individuazione anche di altre attività e servizi (accessori o di carattere autonomo rispetto alla mera attività di trasporto); (3) l’assegnazione del compito di provvedere alla raccolta, al trasporto e alla distribuzione delle merci in autonomia, con i mezzi e il personale di cui dispone l’azienda, avvalendosi della propria struttura organizzativa e imprenditoriale e con rischio a proprio carico.
Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, ricorda la sentenza, «è configurabile un contratto di appalto di servizio di trasporto e non un semplice contratto di trasporto, allorché ci si trovi in presenza di un’apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per l’esecuzione del contratto, in relazione all’importanza e alla durata dei trasporti da effettuare». Tra gli indici sintomatici di tale dinamica è possibile individuare elementi quali la molteplicità e sistematicità dei trasporti, la pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, l’assunzione dell’organizzazione dei rischi da parte del trasportatore. Un orientamento che può dirsi ad oggi consolidato e che individua la presunzione di esistenza di un unitario contratto di appalto di servizi di trasporto – anziché di una molteplicità di contratti di trasporto o sub trasporto – allorquando le modalità di esecuzione dei trasporti medesimi, e, in generale, il comportamento delle parti, siano tali da evidenziare, a prescindere dal nomen iuris e dal contenuto formale dei negozi predisposti dalle parti, un rapporto contrattuale unico ed onnicomprensivo, caratterizzato da continuità e predeterminazione delle rispettive prestazioni (cfr. Cass. n. 14670 del 2015; Cass. n. 18751 del 2018; Cass. n. 20413 del 2019; Cass. n. 6449 del 2020; Cass. n. 24984 del 2022; cfr. anche Cass. n. 9126 del 2023; Cass. n. 21386 del 2023; Cass. n. 25551 del 2023). In questa prospettiva, come ricordato dalla recente pronuncia, occorre attribuire rilievo ad una serie di elementi presuntivi rivelatori del carattere unitario delle prestazioni consistenti in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, non limitato all’esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, ma volto all’esecuzione di un servizio di trasferimento di carattere continuativo. Nel caso di specie, infatti, allo pseudo-vettore era stato affidato il compito di organizzare in modo autonomo l’esecuzione non di singoli e individuati trasporti, bensì dell’attività di trasporto complessivamente intesa, per la durata di un anno, rinnovabile di anno in anno, con tutti i servizi accessori connessi, da eseguirsi con propria struttura organizzativa e imprenditoriale e con rischio a proprio carico, a fronte di un corrispettivo predeterminato.
Tale orientamento giurisprudenziale era già stato confermato in passato anche dalla prassi amministrativa. Il Ministero del Lavoro, con Circolare Ministeriale datata 11 luglio 2012, n. 17, ha individuato gli elementi distintivi tra le fattispecie di appalto e trasporto, regolamentate rispettivamente dall’art. 1655 c.c. e dall’art. 1678 c.c., con l’obiettivo di definire il perimetro di applicazione del regime di responsabilità solidale previsto per i contratti di appalto ai sensi dell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003. Nel compiere tale distinzione, il Ministero ha precisato altresì come nei contratti di appalto di servizi di trasporto, a differenza dei contratti di trasporto, «vengono programmati una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo al quale le parti si sono reciprocamente obbligate con un unico atto. Sicché questi ultimi assumono il carattere di prestazioni continuative con disciplina unitaria, per soddisfare le quali il trasportatore deve organizzare i mezzi richiesti dalle particolari clausole previste dal contratto».
L’esatta qualificazione del contratto stipulato risulta infatti dirimente per l’applicazione del regime di responsabilità solidale di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, che opera in materia retributiva, contributiva e sui premi assicurativi. A mero titolo esemplificativo, la giurisprudenza ha già affermato che l’indennità di maneggio denaro di cui all’art. 15 del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione ha natura retributiva e, dunque, in caso di responsabilità solidale di cui all’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, tale indennità va inclusa tra gli importi che il committente deve erogare al lavoratore, laddove quest’ultimo abbia diritto a percepirla in ragione delle mansioni svolte (cfr. Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 998 dell’11 novembre 2024). D’altro canto non appare pertinente, in termini qualificatori, né l’art. 1667-bis, volto a disciplinare la “prestazione di due o più servizi di logistica” nonché a ribadire l’applicazione alle attività di trasferimento di cose delle norme sul contratto di trasporto di cose, senza operare alcuna esclusione in ordine alla configurabilità del contratto di appalto e all’operare della responsabilità solidale del committente, di cui all’art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003; né l’art. 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con il quale il legislatore ha disciplinato in via autonoma la responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi e contributivi dei dipendenti del vettore o del sub vettore nel corso del contratto di trasporto, modulandola in termini diversi dalle regole applicabili ai dipendenti dell’appaltatore.
In un così complesso sistema giuridico appare dunque sempre più dirimente una preventiva ed esatta qualificazione del contratto – di appalto o di trasporto – tramite il ricorso alla certificazione dei contratti di cui agli artt. 75 ss. del d.lgs. n. 276/2003, al fine di evitare contestazioni e successivi interventi correttivi della magistratura.
Vice-Presidente della Commissione di certificazione DEAL dell’Università di Modena e Reggio Emilia
@BenincasaGiada
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