Il “vecchio” ANF: chi lo “vedrà” ancora da marzo 2022

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Bollettino ADAPT 28 marzo 2022, n. 12

 

Cosa lascia in vita la riforma dell’Assegno Unico del “vecchio” Assegno per il nucleo famigliare (ANF)?

 

Con il D.Lgs. n. 230 del 30 dicembre 2021 (Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46), GU n.309 del 30-12-2021, e la Legge di Bilancio 2022, n.234 del 30 dicembre 2021, GU n.310 del 31-12-2021, è venuto meno, rispettivamente, il “vecchio” ANF e le detrazioni per i figli a carico fino a 21 anni. Tutto questo con decorrenza marzo 2022.

 

La Circolare Inps n. 34 de 28 febbraio 2022 (oggetto: Assegno per il nucleo familiare e Assegni familiari. Nuove disposizioni, con decorrenza 1° marzo 2022, derivanti dall’istituzione dell’Assegno unico e universale di cui al decreto legislativo n. 230/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021), ci ricorda per chi continuerà ad essere erogato l’Assegno per il nucleo familiare.

 

In sintesi:

In assenza di figli:

SI al vecchio Assegno per il nucleo familiare, ma limitatamente agli altri componenti del nucleo in possesso dei requisiti di legge.

 

Dal 1° marzo 2022

domande di ANF solo per i nuclei familiari senza figli, saranno bloccate d’ufficio le prestazioni relative a domande già presentate per nuclei con almeno un figlio minore o maggiorenne inabile.

 

Dal 1° marzo 2022 continueranno ANF per:

  • nuclei composti da coniugi (legalmente non separato), dai fratelli, sorelle e nipoti di età inferiore a 18 anni o a prescindere dall’età in caso di soggetto inabile, orfani di entrambi i genitori e senza diritto di pensione ai superstiti.

Quindi:

  • NO ANF ai nuclei familiari in cui sia presente almeno un figlio che dà diritto al nuovo assegno unico,

  • NO ANF ai nonni per i nipoti a carico, in quanto sostituito dall’assegno unico universale.

La circolare Inps n. 34/2022 specifica quanto sotto:

Modifiche alla normativa vigente

Dal combinato disposto delle nuove previsioni normative, a partire dal 1° marzo 2022 si producono i seguenti effetti sulla disciplina richiamata:

a) non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare, riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell’Assegno unico;

b) continueranno, invece, ad essere riconosciute.

Le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

 

Riflessi sulla normativa dell’assegno per il nucleo familiare

 

Successivamente al 1° marzo 2022, quindi, ove nel nucleo familiare sia presente ALMENO UN FIGLIO a carico con età inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio a carico con disabilità, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all’Assegno unico, non si potrà richiedere l’Assegno per il nucleo familiare.

 

A seguito del compimento del ventunesimo anno di età dei figli, qualora non disabili, per i quali si ha diritto all’Assegno unico, si potrà presentare domanda per la prestazione ANF ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF.

Nei casi di figli di età minore di ventuno anni, qualora non si abbiano i requisiti previsti al comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 230/2021 (Vedi sotto – studenti, tirocinanti, iscritti al centro per l’impiego….), potrà essere richiesta la prestazione ANF per i soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF.

 

In particolare, la prestazione ANF potrà essere riconosciuta per tali ultimi soggetti (CONIUGE o eventuali sorelle, fratelli o nipoti) se nel nucleo NON È PRESENTE:

 

a) un figlio minorenne a carico;

b) un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei ventuno anni di età, per il quale  ricorra una delle seguenti condizioni:

1)  frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;

2)  svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;

3)  sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

4)  svolga il servizio civile universale;

c) figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Alla luce di quanto esposto, gli effetti derivanti dal nuovo dettato normativo per le domande di ANF, con valenza a partire dal 1° marzo 2022, sono i seguenti:

– nel caso in cui venga presentata una domanda di ANF per un nucleo familiare in cui è presente anche un solo figlio minorenne a carico, tale domanda sarà respinta per tutti i componenti del nucleo familiare;

– caso in cui venga presentata una domanda di ANF per un nucleo familiare in cui è presente un figlio maggiorenne a carico con età fino ai ventuno anni o un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età, qualora i controlli, anche automatizzati, nelle banche dati disponibili diano esiti negativi sul riconoscimento dell’Assegno unico, sarà possibile procedere all’accoglimento dell’ANF per i soggetti diversi dai figli, quali il coniuge       o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF.

 

Tabella riepilogativa contenuta nella circolare n. 32/2022

Assegno per il Nucleo Familiare (ANF)

Decorrenza

Domande di ANF presentate per periodi a partire dal 1° marzo 2022

Beneficiari

a) Lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori titolari di prestazioni da            lavoro dipendente;

b)  Lavoratori domestici e domestici somministrati;

c)  Lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/1995;

d)  Lavoratori di ditte cessate, fallite o inadempienti;

e)  Lavoratori agricoli a pagamento diretto ANF;

f)  Percettori di NASpI;

g)  Percettori di CIGO/CIGS/CIGD/CISOA/ASO/AIS/IMA;

h)  Beneficiari di prestazioni antitubercolari;

i)  Lavoratori in aspettativa sindacale;

j)  Marittimi sbarcati per infortunio o malattia;

Lavoratori socialmente utili (LSU) e Titolari di assegno ASU a carico del Fondo Sociale Occupazione e Formazione (FSOF);

Percettori di altre prestazioni previdenziali per le quali è prevista la corresponsione dell’ANF.

Requisiti (da possedere alla data del 1° marzo 2022)

Composizione del nucleo familiare

Il nucleo familiare del richiedente è composto:

dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente  separato;

dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto  fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

 

Condizioni

Nel nucleo familiare NON DEVE ESSERE PRESENTE:

 

a)  un figlio minorenne a carico;

b)  un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il   quale ricorra una delle seguenti condizioni:

1. frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;

2. svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;

3. sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

4. svolga il servizio civile universale;

c) figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

 

Lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori titolari di prestazioni da lavoro dipendente

 

Le richieste di ANF per periodi decorrenti a partire dal 1° marzo 2022 (compreso) potranno essere presentate esclusivamente per i nuclei familiari senza figli.

 

Per periodi fino al 28 febbraio 2022 (nel limite della prescrizione quinquennale)

Per periodi dal 1° marzo 2022 (compreso)

Le domande di ANF possono fare riferimento al nucleo familiare composto anche da figli.

Le domande di ANF possono essere presentate

esclusivamente per i nuclei familiari senza figli.

 

Percettori di CIGO/CIGS/CIGD/CISOA/ASO/AIS/IMA

 

Per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, ai lavoratori destinatari dell’assegno di integrazione salariale (AIS) erogato dai Fondi di solidarietà, spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l’Assegno per il nucleo familiare a carico delle gestioni dei Fondi stessi

Riflessi sulla normativa comunitaria e in regime di accordi bilaterali

 

Si fa presente che fino al 28 febbraio 2022, l’Assegno per il nucleo familiare e gli Assegni familiari continueranno ad essere indicati quali prestazioni familiari rientranti nel coordinamento UE dei sistemi di sicurezza sociale e nell’ambito di applicazione materiale degli accordi bilaterali tra Italia e Paesi terzi.

Pertanto, le informazioni relative a tali prestazioni (spettanti fino al 28 febbraio 2022) continueranno a essere fornite attraverso lo scambio di formulari esteri, telematici o cartacei.

Con riferimento alla nuova prestazione di Assegno unico, in vigore dal 1° marzo 2022, verranno fornite successive istruzioni.

 

Autorizzazioni per includere alcuni familiari nel nucleo del lavoratore richiedente ANF

Autorizzazioni per l’inclusione di alcune tipologie di familiari nel nucleo del richiedente lavoratore dipendente del settore privato o di altro beneficiario titolare del diritto all’ANF

Familiari presenti nel nucleo del richiedente

Variazioni a seguito del D.Lgs n. 230/2021 per i periodi dal 1° marzo 2022

◆   figli ed equiparati di ex coniugi/parti dell’unione civile legalmente

separati o divorziati/sciolti dall’unione civile;

 

 

L’autorizzazione ANF non è più rilasciata.

Per tali soggetti non è più possibile presentare domande di ANF

◆   figli del coniuge/parte di unione civile nati da precedente

matrimonio

◆   figli propri o del coniuge/parte dell’unione civile riconosciuti dall’altro genitore in assenza di rapporto di coniugio (c.d. figli naturali)

◆   figli o equiparati studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti e inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi”

◆   minori affidati a strutture pubbliche in accasamento etero

familiare

◆   fratelli, sorelle e nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti

 

Nessuna variazione: autorizzazione ANF rilasciata.

◆   nipoti minori in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a) richiedente

L’autorizzazione ANF non è più rilasciata.

Per tali soggetti non è più possibile presentare domande di ANF

◆   familiari residenti all’estero di cittadino italiano, comunitario/di Stato convenzionato o straniero

L’INPS si riserva di fornire
indicazioni in seguito

 

Per concludere si riportano le tabelle ANF valide dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022. Le tabelle dal n. 11 al n. 19 vengono meno con l’introduzione del nuovo assegno unico, mentre le tabelle dal 20a in poi continueranno per quanto sopra riporto.

 

Tab.11

Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili.

Tab.12

Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili.

Tab.13

Nuclei familiari orfanili composti solo da minori non inabili.

Tab.14

Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con entrambi i genitori senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile. (Tab,14 + Tab.17).

Tab.15

Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con un solo genitore senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile. (tab.15 + Tab.18).

Tab.16

Nuclei familiari orfanili composti da almeno un minore in cui sia presente almeno un componente inabile.

Tab.19

Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili.

Tab.20a

Nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile).

Tab.20b

Nuclei monoparentali (*) senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile) (*) Richiedente celibe\nubile, separato\a, divorziato\a, vedovo\a, abbandonato\a, straniero\a con coniuge residente in un Paese estero non convenzionato.

Tab.21a

Nuclei senza figli, con i soli coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote (in cui non siano presenti componenti inabili).

Tab.21b

Nuclei monoparentali (in cui, cioè, il/la richiedente sia celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, abbandonato/a), senza figli e con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui non siano presenti componenti inabili).

Tab.21c

Nuclei familiari (*) senza figli (in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile) (*) Solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote.

Tab.21d

Nuclei monoparentali (*) senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui solo il richiedente sia inabile) (*) Richiedente celibe\nubile, separato\a, divorziato\a, vedovo\a, abbandonato\a, straniero\a con coniuge residente in un Paese estero non convenzionato.

Nicola Porelli

ADAPT Professional Fellow

@NicolaPorelli

Il “vecchio” ANF: chi lo “vedrà” ancora da marzo 2022