Il “finto cliente” e le strategie di tutela del patrimonio aziendale
| di Antonio Tarzia
Bollettino ADAPT 15 dicembre 2025, n. 44
Esemplificando il concetto, l’ammanco può definirsi la differenza tra dato contabile (merce acquistata e in magazzino o in lavorazione) e dato effettivo (merce venduta e giacenze), quale risulta dal periodico conteggio fisico (c.d. “inventario”).
L’ammanco rappresenta un costo per l’impresa, che può essere fiscalmente deducibile solo quando il suo importo (o la sua percentuale) sia fisiologico e connaturato all’attività svolta. Sul punto, più precise indicazioni vengono periodicamente fornite (e aggiornate) dall’Agenzia delle Entrate.
L’ammanco può essere dovuto a molteplici cause: danni, rotture, eliminazione di merci scadute o deteriorate, errori contabili, di magazzino, di consegna, arrotondamenti di cassa autorizzati e non, furti – dunque a difetti dell’organizzazione interna – ovvero a negligenza e/o disattenzione del personale addetto alla vigilanza, al rifornimento dei banchi o alle casse.
Nell’ultimo caso le imprese, particolarmente se di grandi dimensioni, adottano vari strumenti difensivi a tutela del patrimonio aziendale, avvalendosi sia di mezzi tecnologici (preventivamente autorizzati dall’Ispettorato del Lavoro e riportati nella policy interna) sia ricorrendo ad agenti esterni autorizzati o a proprio personale interno, anche attraverso la procedura del c.d. “finto cliente”.
Fondamentale, in quest’ultimo caso, è istruire il personale su come procedere alla verifica delle merci sui carrelli e come avviene il controllo, soprattutto se condotto da personale interno.
La giurisprudenza è più volte intervenuta a tracciare i confini tra il diritto dell’impresa alla tutela dei beni aziendali e diritti dei lavoratori, che discendono dalla normativa della privacy, dall’art.4 dello Statuto dei Lavoratori e, ovviamente, dalle regole civilistiche sull’obbligo di fedeltà e la diligenza nell’esecuzione della prestazione.
In particolare (e comunque ex multis) si segnalano due successive sentenze della Suprema Corte di Cassazione (Cass. 22 settembre 2021 n. 25732 e, in modo conforme, Cass. 12 novembre 2021 n. 34092), che hanno affermato la legittimità di questi controlli “in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della libertà e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all’insorgere del sospetto”.
Sull’argomento sono intervenuti anche autorevoli interventi di esperti, ipotizzando (ex multis) che si debba “in radice escludere che il datore possa porre in atto un controllo difensivo al fine di prevenire un inadempimento fondato sulla mancata adozione, ad opera del prestatore, della dovuta diligenza nello svolgimento della prestazione, perché, in tal caso, il controllo, vertendo proprio sull’attività lavorativa, si risolverebbe in un controllo “fine a se stesso”, che andrebbe incontro al divieto sancito anche dalla attuale versione della norma statutaria (come precisato dalla più volte richiamata Cass. 22 settembre 2021, n. 25732…), non certo aggirabile mediante la prospettazione di mere esigenze difensive. Come è agevole intuire, infatti, è assai labile il confine tra inadempimento da “mancata prestazione [….] ed inadempimento da “inesatta prestazione”, dovuta al mancato uso della dovuta diligenza per omesso utilizzo delle procedure previste dal regolamento aziendale, ecc”. (così le recenti pronunzie della Suprema Corte in materia di controlli a distanza del 28 gennaio 2022).
Prescindendo dai recenti casi di cronaca, si riterrebbe opportuno, per un sereno esame delle diverse e contrapposte visioni del problema, partire sempre da un’analisi attenta delle mansioni di ciascun lavoratore, dal contratto collettivo e dai regolamenti interni applicati dall’impresa (ove esistenti e puntuali sul punto), per far luce sui comportamenti ed affermare le eventuali responsabilità.
Quanto al codice disciplinare, che costituisce un importante capitolo di ogni contratto collettivo di lavoro, è noto che, spesso, la genericità delle fattispecie disciplinari autorizzano il Giudice a decidere sulla condotta del lavoratore anche indipendentemente dalla sua tipizzazione. Quanto ai regolamenti aziendali, generalmente più precisi sui comportamenti da adottare e/o vietati, va detto che hanno in sé la fragilità dell’essere, nella maggioranza dei casi, adottati con atto unilaterale dell’impresa e senza un preventivo confronto (meglio ancora: con un accordo) con la controparte sindacale.
Nel merito – e senza con ciò pervenire ad affrettate conclusioni – va osservato che i fatti oggetto della recente cronaca sull’applicazione dello strumento del “finto cliente”, riguardano un’impresa con migliaia di dipendenti dislocati in tanti punti vendita sul territorio nazionale e con una lunga storia di rapporti sindacali. Nella quale, in un determinato periodo, l’ammanco risulta evidentemente più alto della media “fisiologica”. Da questo sarebbe opportuno far partire il confronto sindacale per condividere le soluzioni possibili che, almeno in via generale, potrebbero anche non escludere il ricorso a questo strumento difensivo, correttamente applicato e gradualmente sanzionato
Il tempo e la Magistratura diranno se anche nei casi oggi alla ribalta risulti (come sopra detto) assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della libertà e della riservatezza del lavoratore, facendo giustizia delle contrapposte ragioni, sia con riferimento alla legittimità della misura di tutela, sia in relazione alla misura della sanzione di volta in volta adottata
Senza escludere che nell’ipotesi in cui un numero significativo di vertenze sul medesimo argomento arrivino, come potrebbe teoricamente verificarsi, davanti al Giudice del diritto, questi decida di affermare un principio (c.d. nomofilattico) per chiarire gli aspetti più controversi
Avvocato
ADAPT Professional Fellow
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