Il Committente può “sostituire” i lavoratori scioperanti in caso di cambio appalto*
| di Giada Benincasa
Bollettino ADAPT 17 novembre 2025, n. 40
Il Tribunale di Ferrara con pronuncia del 02/09/2025, n. 155, ha stabilito che, nell’ambito di un cambio appalto, quindi a seguito della disdetta del contratto di appalto, può impiegare propri lavoratori per “sostituire” i lavoratori scioperanti dell’appaltatore, senza che ciò configuri condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori.
Si tratta di una pronuncia che, innestandosi su precedenti che avevano tratto conclusioni differenti, apre ad una discussione di estrema complessità, giuridica e sindacale, che impone il non facile bilanciamento tra due diritti costituzionalmente garantiti: il diritto di sciopero (art. 40 Cost.) e la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.).
Andando con ordine, nel caso di specie sono almeno tre gli elementi essenziali che portano il Giudice alle predette conclusioni.
In primo luogo, la dinamica di apparente “sostituzione” è avvenuta parzialmente e nell’ambito di un cambio appalto, dunque, a seguito della disdetta dal contratto di appalto. A tal proposito non sembra rilevare nemmeno, ai fini della decisione, che lo stesso committente avesse assunto parte del personale scioperante in quanto i rapporti di lavoro sarebbero decorsi da una data successiva all’ultimo giorno dello sciopero.
In secondo luogo, il committente ha impiegato nelle attività lavorative oggetto dell’appalto lavoratori già in forza, senza dunque ricorrere all’ingaggio esterno (tramite assunzione diretta o tramite somministrazione di lavoro mediante Agenzie autorizzate) per sopperire ai lavoratori scioperanti dell’appaltatore. A ciò si aggiunga inoltre che non sono stati usati nemmeno strumenti di lavoro dell’appaltatore, dal momento che la committente aveva nella medesima sede dei propri muletti del tutto simili a quelli dell’appaltatrice. Né ha ostacolato in altro modo lo svolgimento dello sciopero del personale dell’appaltatore (è stato dimostrato, infatti, che lo sciopero ha comunque ottenuto lo scopo di impattare negativamente sull’attività produttiva dell’appaltatore), limitandosi, appunto, a impiegare propri lavoratori e propri mezzi per eseguire le lavorazioni.
Per tali motivi, date le prime due condizioni richiamate sopra, la dinamica realizzata non sarebbe nemmeno equiparabile al caso dell’assunzione di personale esterno da parte del datore di lavoro che subisce lo sciopero dei propri dipendenti (c.d. crumiraggio esterno). A tal proposito, infatti, se la giurisprudenza consente al datore di lavoro, diretto destinatario dell’azione di lotta sindacale, di fronteggiare l’interruzione o il calo della produzione utilizzando altri lavoratori presenti nell’organico aziendale, seppur nei limiti normativamente previsti (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8401 del 16/11/1987; Cass. Sez. L., 14/03/2024, n. 6787; Sez. L, Sentenza n. 26368 del 16/12/2009; Sez. L, Sentenza n. 20164 del 26/09/2007; Sez. L, Sentenza n. 10624 del 09/05/2006; Sez. L, Sentenza n. 9709 del 04/07/2002), il Giudice si chiede per quale ragione l’azienda committente di un appalto genuino dovrebbe subire le conseguenze dell’astensione dal lavoro dell’impresa appaltatrice senza far nulla per attenuarne le conseguenze, entro i medesimi limiti normativi.
Ed invero, il terzo luogo, il Giudice, muovendosi in senso opposto rispetto a precedenti giurisprudenziali (cfr. Trib. Milano, 16 febbraio 2002), sottolinea che la fattispecie di condotta antisindacale ex art 28 Stat. Lav., trattandosi di procedimento speciale, non è suscettibile di interpretazione analogica e, a tal proposito, non può essere estesa al committente di un appalto – genuino – sulla base della semplice circostanza che la stessa svolge un ruolo economico ed organizzativo che influisce sui lavoratori. Non solo. Il Tribunale Roma, sez. lav. 3 marzo 2008, quale precedente conforme, aveva già affermato che il procedimento di repressione della condotta antisindacale non può essere esteso nei confronti di soggetti terzi estranei al rapporto di lavoro, nella specie l’utilizzatore della prestazione lavorativa all’interno di un rapporto di appalto. Pertanto la condotta antisindacale può applicarsi solo nel caso in cui il committente rivesta il ruolo di effettivo datore di lavoro dei lavoratori scioperanti sulla base del presupposto della non genuinità dell’appalto (caso in cui si sarebbe configurata una interposizione fittizia di manodopera).
Da ultimo, dunque, sembra confermarsi centrale, anche nella dinamica sindacale, la concreta tenuta giuridica dell’appalto, che deve essere genuino, nel caso di specie, anche ai fini della non applicazione della condotta antisindacale al committente.
Giada Benincasa
Vice-Presidente della Commissione di certificazione DEAL dell’Università di Modena e Reggio Emilia
@BenincasaGiada
* Pubblicato anche su Il Sole24 Ore con il titolo Cambio appalto, il committente può «sostituire» gli scioperanti, 14 novembre 2025
Condividi su:
