Distribuzione degli utili dell’impresa: una (valida) alternativa al premio di risultato?
| di Marco Menegotto
La distribuzione degli utili è una forma di retribuzione incentivata alternativa al premio di risultato, con minori vincoli e tassazione agevolata fino all’1%. Nonostante la maggiore semplicità normativa, è poco utilizzata. Le recenti leggi ne hanno rafforzato gli incentivi, ma restano criticità operative e negoziali, legate soprattutto alle decisioni assembleari sugli utili. Servono quindi attenzione tecnica e accordi ben strutturati per evitarne un uso improprio o inefficace.
Poco si conosce dei (pochi) accordi aziendali in materia di distribuzione degli utili d’impresa, nonostante si tratti di una forma di retribuzione incentivata al pari dei premi di risultato, peraltro con requisiti di minore complessità e di più facile introduzione.
Partecipazione agli utili detassata dal 2015
Sin dalla legge di bilancio per il 2016, che introdusse[1] una aliquota fiscale agevolata per gli importi corrisposti a titolo di premio di risultato (somme di ammontare variabile la cui corresponsione è legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione) definiti dalla contrattazione collettiva aziendale o territoriale, il legislatore aveva previsto una forma alternativa di remunerazione incentivata, individuata nella partecipazione agli utili (artt. 2099, co. 3 e 2102, c.c.) dell’impresa[2].
Stante la formulazione della legge (art. 1, co. 182, l. n. 208/2015) e dei successivi atti (si pensi all’art. 3, d. interm. 25 marzo 2016) infatti, pure agli utili distribuiti ai sensi dell’art. 2102 c.c. (utile netto d’impresa) – laddove contrattati in sede aziendale o territoriale[3] – è da applicarsi l’aliquota di favore (originariamente del 10%, poi scesa al 5% ed oggi all’1%).
A ben vedere, se la legge e soprattutto la successiva prassi applicativa (si vedano, in particolare, le circolari n. 28/E del 15/06/2016 e n. 5/E del 29 marzo 2018)[4] si sono mostrate assai restrittive nel delineare i presupposti per l’applicazione del particolare regime di detassazione, questo è avvenuto con particolare riferimento al premio di risultato, e non anche alla distribuzione degli utili.
Essi infatti sfuggono a criteri e requisiti quali, su tutti: la variabilità; la incrementalità e la alternatività, in un periodo congruo, degli indicatori tramite cui verificare l’andamento degli obiettivi negoziati; la non determinatezza/determinabilità dei risultati al momento della stipula dell’accordo. In questo senso può dirsi come la partecipazione agli utili risulti di più facile agevolazione, essendo sufficiente la definizione per via negoziale delle modalità di distribuzione degli stessi, oltre – va da sé – alla realizzazione di un utile e alla conseguente deliberazione assembleare che ne autorizzi la distribuzione.
Il ruolo della legge 76
L’attenzione alla distribuzione agli utili non è mancata neppure per il legislatore del 2025, che in occasione dell’approvazione della legge n. 76/2025 («Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese»)[5] ha previsto, nell’ambito delle misure inerenti alla partecipazione economica e finanziaria, una ulteriore forma di incentivo. La disposizione, applicabile unicamente agli utili distribuiti nell’anno 2025, comportava l’applicazione dell’aliquota di favore entro il tetto massimo di 5.000 euro nell’anno (contro i 3.000 previsti dalla legge del 2015), condizionata però alla distribuzione di almeno il 10% degli utili complessivi in favore dei lavoratori dipendenti.
Si tratta di una disposizione che non è stata estesa alle annualità successive, non fosse altro per il fatto che, con legge n. 199/2025 (legge di bilancio per l’anno 2026), sono state nel contempo introdotte nuove misure di incentivazione (aliquota all’1%, tetto massimo 5.000 lordi/anno), applicabili sia ai premi di risultato che agli utili. Con l’effetto che la disciplina generale vigente risulta oggi (2026-2027) di miglior favore rispetto a quanto previsto in legge 76, non essendo previsto un limite minimo di distribuzione degli utili verso i lavoratori quale condizione per l’accesso ai benefici fiscali.
Una misura scarsamente utilizzata
Nonostante la disciplina “leggera”, questo terreno non risulta essere particolarmente battuto[1]. Emblematico è, da questo punto di vista, come i report ministeriali di rendicontazione quantitativa degli accordi di produttività sottoscritti, non riportino alcun dato in merito[2], pur citando gli utili nel titolo della relativa sezione.
Sono infatti davvero pochi i casi[3], tra gli oltre 6.000 accordi di secondo livello (2012-oggi) presenti nella banca dati ADAPT, che parlano di distribuzione degli utili di impresa.
Si tratta peraltro di ipotesi che, in ogni caso, non riportano una distribuzione “lineare” degli utili conseguiti, essendo quest’ultima mediata da meccanismi di riparametrazione individuale e/o criteri collettivi.
Da questo punto di vista, particolare attenzione andrà posta alla definizione della struttura del sistema incentivante, evitando cioè commistioni con il premio di risultato tout court, stante l’utilizzabilità del valore dell’utile quale indicatore dell’obiettivo di redditività, onde evitare la riconducibilità (anche ex post, in sede di verifica ispettiva) ad esso e quindi al più stringente dedalo di requisiti sopra richiamati.
Tecniche per la negoziazione
Se, come visto, i requisiti non sono paragonabili, per complessità, a quelli previsti per il più tradizionale premio di risultato, non mancano accortezze gestionali e tecniche da tenere in considerazione. Una su tutti, l’opportunità di un percorso negoziale che non prescinda da valutazioni preliminari circa gli orientamenti dei soci e quindi dell’assemblea nell’ipotesi di realizzazione dell’utile. Non sempre cioè è possibile distribuire l’utile conseguito, mentre l’assemblea è libera di destinare tutto o parte di esso ai soci ed anche ai lavoratori. In questo senso si potrà valutare caso per caso la stipula dell’intesa aziendale prima o dopo (stante l’insussistenza di un vincolo alla non determinabilità all’epoca della firma, previsto invece per i premi di risultato) la realizzazione degli utili. Nella prima ipotesi, occorrerà prevedere, nel testo dell’accordo, specifiche clausole di condizione (art. 1353, c.c.), che consentano la distribuzione degli utili al realizzarsi (1) dell’utile e (2) al successivo voto assembleare che ne determini la destinazione ai lavoratori (e non solo ai soci), con le relative quote.
Bollettino ADAPT 30 marzo 2026, n. 12
Ricercatore ADAPT Senior Fellow
[1] Per una storia delle norme-incentivo in materia, vedi G. Comi, M. Tiraboschi, Di cosa parliamo quando parliamo di contrattazione di produttività? (Parte I) – La normativa di incentivazione, Bollettino ADAPT 5 maggio 2025, n. 17, https://farecontrattazione.adapt.it/di-cosa-parliamo-quando-parliamo-di-contrattazione-di-produttivita-parte-i-la-normativa-di-incentivazione/
[2] Si tratta di una tipologia di retribuzione già prevista nelle poche disposizioni in materia di retribuzione del Codice civile del 1942. Cfr. M. dalla Sega, G. Impellizzieri, M. Menegotto, G. Piglialarmi, S. Spattini, M. Tiraboschi, La struttura della retribuzione. Minimi tabellari, salario di produttività, busta paga, ADAPT University Press, 2024, 10-11. https://www.adaptuniversitypress.it/prodotto/la-struttura-della-retribuzione-minimi-retributivi-salario-di-produttivita-busta-paga/
[3] Il riferimento è sempre alla contrattazione collettiva qualificata ai sensi dell’art. 51, d. lgs. n. 81/2015.
[4] Su cui vedi, per una sintesi, M. dalla Sega, G. Impellizzieri, M. Menegotto, G. Piglialarmi, S. Spattini, M. Tiraboschi, cit., 46-50.
[5] Per un primo commento sistematico, cfr. M. Tiraboschi, Primo commento alla legge di iniziativa popolare sulla partecipazione dei lavoratori. Legge n. 76 del 15 maggio 2025, ADAPT University Press, 2025. https://www.adaptuniversitypress.it/prodotto/primo-commento-alla-legge-di-iniziativa-popolare-sulla-partecipazione-dei-lavoratori-approvata-dal-parlamento-il-14-maggio-2025/
[6] Sia consentito il rinvio a I. Armaroli, M. Menegotto, La partecipazione agli utili, questa sconosciuta, Bollettino ADAPT 7 aprile 2025, n. 14. https://farecontrattazione.adapt.it/la-partecipazione-agli-utili-questa-sconosciuta/
[7] Cfr. G. Comi, M. Menegotto, J. Sala, F. Seghezzi, S. Spattini, M. Tiraboschi, Incentivi pubblici e contrattazione di produttività. Cosa emerge dai report del Ministero del lavoro (2016-2024)?, Working Paper ADAPT, n. 10/2025. https://www.adaptuniversitypress.it/prodotto/incentivi-pubblici-e-contrattazione-di-produttivita-cosa-emerge-dai-report-del-ministero-del-lavoro-2016-2024/
[8] Ad esempio: l’accordo Maglificio Miles (1° luglio 2022); Acqua Nerea (3 agosto 2023); Forlì Ambiente (12 dicembre 2025), dove peraltro la partecipazione agli utili viene gestita tramite una specifica commissione paritetica.
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