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Bollettino speciale ADAPT 18 ottobre 2024, n. 5
Il presente intervento si pone lโobiettivo di analizzare quanto previsto dal DDL Lavoro in materia di formazione e lavoro, con specifico riferimento ai temi dellโapprendistato (art. 15, Misure in materia di politiche formative nell’apprendistato) e dei Percorsi per le competenze trasversali e per lโorientamento (art. 32, Disposizioni in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento presso le istituzioni scolastiche).
Finalitร dellโart. 15 รจ garantire una maggiore flessibilitร a Regioni e Province autonome nellโutilizzo delle risorse messe annualmente a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per finanziare le attivitร formative correlate ai percorsi di apprendistato. Le risorse ad oggi ammontano a 15 milioni, erogati dal Fondo sociale per occupazione e formazione, come previsto allโarticolo 1, comma 110, lettera c), e sono destinate al solo apprendistato professionalizzante. Obiettivo dellโarticolo in commento รจ quello di garantire che tali risorse possano essere utilizzate anche per finanziare lโapprendistato โscolasticoโ (o di primo livello) e di alta formazione e ricerca (o di terzo livello).
Tale necessitร nasce in primo luogo dalla volontร di ridurre il gap esistente tra lโapprendistato professionalizzante e le altre due fattispecie in termini di utilizzo dello strumento. Dai dati del XXI Rapporto INAPP emerge infatti molto chiaramente che la netta maggioranza degli apprendistati attivati in Italia siano di secondo livello e lo spazio occupato da primo e terzo livello non sia che residuale: nel 2021 infatti il 97,9% degli apprendistati erano di tipo professionalizzante, rappresentando anche lโunica tipologia ad aver registrato una crescita, seppur lieve rispetto allโanno precedente, pari al +2,6%. Le motivazioni di questo divario sono sicuramente molteplici e non possono essere ridotte al mero aspetto finanziario. ร evidentemente in questo contesto che nasce la proposta di cui allโart. 15 di spartire le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione (FSOF) tra tutte le tipologie di apprendistato.
Lโarticolo in commento andrebbe infatti a modificare i destinatari delle risorse economiche previste dal FSOF per il finanziamento di attivitร formative promosse da Regioni e Province autonome correlate ai percorsi di apprendistato a partire dal 2024, inserendo tra questi anche gli apprendistati di primo e terzo livello, che erano originariamente esclusi dai finanziamenti. I fondi previsti restano tuttavia pari a 15 milioni di euro lโanno, senza quindi subire ulteriori implementazioni.
Sebbene quanto previsto dallโart. 15 garantisca, almeno nella teoria, una maggiore equitร , non si puรฒ non rilevare che lasciare invariata la quota stanziata per il finanziamento delle attivitร formative apra a due possibili scenari di rischio: in prima istanza risulta difficile immaginare di incentivare lโuso dello strumento senza prevedere un aumento delle risorse, soprattutto se queste saranno da spartirsi tra tre tipologie e non piรน solo una; in secondo luogo รจ verosimile che lโapprendistato professionalizzante continui a monopolizzare il mercato, trattandosi della fattispecie contrattuale piรน nota alle aziende e piรน diffusa.
La scelta di estendere i finanziamenti a tutte le tipologie di apprendistato รจ sicuramente meritoria, ma non sufficiente se si intende promuovere lโapprendistato come strumento finalizzato allโinserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso percorsi di qualitร che conciliano formazione e lavoro.
Per realizzare questo obiettivo, e considerata lโestensione prevista dallโarticolo in oggetto, sarebbe necessario aumentare i fondi da destinarsi alle attivitร formative correlate allโapprendistato (come peraltro auspicato da diverse sigle sindacali audite in merito negli scorsi mesi. Sul punto vedi โฆ inserire cit ebook, e link), o ancora meglio stanziare ulteriori fondi da destinare alle singole tipologie di apprendistato, proprio al fine di evitare che sia solo lโapprendistato professionalizzante a beneficiare dellโaumento delle risorse.
Oggetto dellโart. 32 sono invece i Percorsi per le Competenze Trasversali e lโorientamento (PCTO), ex alternanza scuola-lavoro. La finalitร di questi percorsi risiede nel fornire ai giovani tra i 15 e i 18 anni degli strumenti pratici di orientamento al lavoro, attraverso periodi in aula alternati a periodi di formazione on the job presso le realtร lavorative individuate da parte delle istituzioni scolastiche e formative. ร infatti responsabilitร di queste ultime la progettazione, la verifica e la valutazione dei PCTO, sia in merito ai contenuti che in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dal DM n. 195 del 3 novembre 2017.
Proprio in relazione a questi aspetti, e in particolare a seguito di alcuni episodi di cronaca, si รจ diffusa negli anni unโaura negativa intorno ai PCTO. Obiettivo dellโart. 32 del DDL Lavoro sembra essere quello di riqualificare questo strumento attraverso un maggiore monitoraggio e una maggiore attenzione alla qualitร tramite lโistituzione di una rete che garantisca la condivisione di esperienze di valore e di buone pratiche. Si riconosce infatti che una valutazione piรน oggettiva dello strumento ad oggi risulti complicata a causa della mancanza di dati capillari relativi ai PCTO e di un forte livello di frammentazione a livello di contenuti, essendo i progetti di esclusiva competenza delle singole istituzioni formative, senza un coordinamento โ o, appunto, un monitoraggio โ a livello nazionale o regionale.
Lโart. 32 del DDL Lavoro nellโintrodurre i nuovi commi 784-quinquies, 784-sexies e 784-septies nellโarticolo 1 della L. n. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019) prevede lโistituzione presso il Ministero dellโIstruzione e del Merito di un Albo delle buone pratiche e di un Osservatorio nazionale per i Percorsi per le competenze trasversali e lโorientamento. Obiettivo dellโAlbo (comma 784-quinquies) รจ raccogliere le esperienze e le soluzioni organizzative di qualitร adottate dalle istituzioni scolastiche e formative per poterle condividere con i diversi attori coinvolti e in particolare con le altre istituzioni formative. La relazione tecnica specifica che attualmente รจ giร attiva una piattaforma ministeriale che comprende anche una sezione dedicata alle best practices (Piattaforma dellโAlternanza), pertanto si prevede che questa verrร ulteriormente potenziata con lโistituzione dellโAlbo.
LโOsservatorio (comma 784-sexies) andrebbe invece ad intervenire sulle attivitร di sostegno e monitoraggio dei PCTO, per garantire lโadesione dei progetti ai criteri qualitativi stabiliti sia in termini di orientamento che di formazione.
Lโattuazione di entrambi gli istituti non prevede lo stanziamento di ulteriori risorse economiche rispetto a quelle giร predisposte dalla legislazione vigente. Inoltre il comma 784-sexies specifica che ai componenti dellโOsservatorio non spetteranno emolumenti, nรฉ alcun altro tipo di riconoscimento economico.
Sia in merito allโAlbo che allโOsservatorio il DDL demanda a futuri decreti del Ministero dellโIstruzione e del Merito la definizione dei criteri di costituzione e funzionamento, nonchรฉ quelli relativi a composizione e durata in carica dei componenti dellโOsservatorio; pertanto, al momento non si dispone di dettagli piรน specifici sullโeffettivo funzionamento dei due istituti. Come giร segnalato, un migliore monitoraggio dei percorsi attivati รจ una necessitร evidente, non solo per disporre di un quadro completo e aggiornato utile per conoscere lo strumento, ma anche per garantire una migliore qualitร del servizio previo il rispetto di criteri comuni. Al contempo, la messa in rete delle diverse realtร e la condivisione di esperienze e buone pratiche puรฒ essere utile per agevolare il lavoro svolto dalle istituzioni formative e diffondere un sapere collettivo, nonchรฉ creare una vera e propria cultura dellโorientamento basata sulla relazione tra istituzioni educative e imprese.
Risulta tuttavia complicato poter esprimere unโopinione in merito a quanto previsto dal DDL in materia di PCTO a causa della mancanza di informazioni precise relative a contenuti e modalitร di funzionamento dei due istituti. La scelta di non stanziare fondi ulteriori in vista della costituzione dellโAlbo e dellโOsservatorio pone una questione in merito alla loro sostenibilitร nel tempo e alla loro effettiva efficacia nel realizzare gli obiettivi previsti. Il potenziale rischio che le due misure rimangano dei contenitori privi di contenuto รจ avvallato dalla consapevolezza che un monitoraggio capillare necessiti di sforzi ingenti in termini di tempo e risorse. A questo proposito si segnala lโinteresse espresso da alcune parti sociali di partecipare attivamente alle attivitร dellโOsservatorio: coinvolgere gli stakeholder puรฒ sicuramente rappresentare una garanzia di trasparenza nella definizione dei criteri valutativi, oltre ad una preziosa risorsa utile al funzionamento dellโistituto stesso. In merito allโAlbo ci si chiede invece quali modifiche ed implementazioni potranno seguire alla sua istituzione, considerato che esiste giร un portale che si pone il medesimo obiettivo di condivisione di best practices.
Nel complesso, sebbene si possa giudicare positivamente lโattenzione riservata al tema della transizione scuola-lavoro, si rileva che le misure proposte siano ancora troppo marginali: lโimpatto delle modifiche proposte infatti difficilmente andrร ad incidere in maniera significativa sugli istituti dellโapprendistato e del PCTO, sia in termini quantitativi che qualitativi.
Arianna Zanoni
PhD Candidate ADAPT โ Universitร di Siena