Benefici contributivi e trasparenza nel mercato del lavoro: a che punto siamo?
| di Giovanni Piglialarmi
Dal 1° aprile 2026 il portale SIISL consente a imprese e intermediari di trasmettere telematicamente le Comunicazioni Obbligatorie sui rapporti di lavoro. Le funzioni, ancora sperimentali, non sono obbligatorie per accedere agli sgravi contributivi, in attesa del decreto ministeriale che definirà le modalità operative. Il sistema punta a maggiore trasparenza su posizioni, mansioni e tendenze occupazionali, senza modificare gli adempimenti attuali di aziende e Agenzie per il Lavoro.
Con una nota stampa del 30 marzo 2026, il Ministero del Lavoro ha comunicato che dal 1° aprile 2026 sarebbe stato possibile per le aziende e gli intermediari abilitati «accedere al portale SIISL per la trasmissione telematica, in via sperimentale, delle Comunicazioni Obbligatorie riguardanti l’instaurazione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro».
Si tratta del Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa, un portale già introdotto dall’art. 5 del decreto-legge n. 48 del 2023 (c.d. Decreto Lavoro) e successivamente potenziato dall’art. 14 del decreto-legge n. 159 del 2025, che lo ha abilitato allo svolgimento di ulteriori funzioni per garantire una maggiore trasparenza nella gestione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Si tratta, tuttavia, di funzioni ancora in fase di sperimentazione – come pure precisa la nota stampa – poiché il Ministero del Lavoro non ha ancora adottato ad oggi, secondo quanto disposto dall’art. 14, comma 5 del decreto-legge n. 159 del 2025, l’apposito decreto per individuare «le modalità attuative» delle prescrizioni contenute nella disposizione di legge (atto che, peraltro, doveva essere adottato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto).
Inserito in un decreto-legge dedicato alle “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”, l’art. 14, comma 1 prevede che a partire dal 1° aprile 2026 «i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze pubblicano la disponibilità della posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL)».
Sebbene la disposizione sembrerebbe introdurre un onere a carico delle imprese laddove subordina il diritto al godimento del beneficio contributivo per una specifica assunzione alla condizione che il datore di lavoro abbia reso pubblica sul portale SIISL la volontà di avviare un processo di selezione per una determinata job position, la nota stampa del Ministero precisa invece che «l’inserimento preventivo o contestuale delle vacancy non rappresenta una condizione essenziale per l’accesso ai benefici contributivi, per i quali restano confermate le disposizioni e le procedure attualmente in vigore».
Pertanto, l’impresa che assumerà una risorsa, anche se l’annuncio di lavoro non è stato reso pubblico sul SIISL, potrà comunque accedere regolarmente agli sgravi contributivi. Tutto questo finché non verrà adottato il decreto ministeriale previsto dall’art. 14, comma 5, il quale, invece, potrebbe intervenire sensibilmente sulle procedure per renderle più coerenti con il dettato normativo (si legge, infatti, nella nota stampa che le nuove funzioni del portale sono da considerarsi «in via sperimentale» e «nelle more del completamento dell’iter procedurale necessario all’adozione del decreto ministeriale che definirà nel dettaglio le modalità attuative dei vari adempimenti»).
Che l’art. 14 fosse finalizzato ad introdurre un vero e proprio onere a carico dell’impresa che voglia accedere ai benefici di qualsiasi tipo sembrava essere confermato anche da un precedente comunicato del Ministero del Lavoro (cfr. sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, comunicazione del 2 gennaio 2026 “Convertito in legge il Decreto Salute e sicurezza sul lavoro”, laddove si specifica che dal 1° aprile «i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze debbano pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro su SIISL»). Anche nel Dossier che ha accompagnato i lavori parlamentari di conversione del decreto-legge n. 159 (cfr. Dossier su Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile, 4 novembre 2025, p. 48) si fa riferimento ad un onere in tal senso.
Se di onere si tratta(va), la nota stampa ministeriale del 30 marzo 2026 ora sembrerebbe “ritrattare” il dato letterale della disposizione normativa, forse per l’assenza di un decreto attuativo sulle modalità che tarda ad arrivare, nonostante la previsione di una scadenza.
Al di là del dettaglio tecnico-normativo, però, l’aspetto che può essere sicuramente di interesse è quello del monitoraggio dell’utilizzo che ne verrà fatto del portale SIISL rispetto alle diverse funzioni previste dalla legge. In questa fase sperimentale, infatti, nonostante l’assenza di una obbligatorietà dell’utilizzo del portale, potrebbe essere di interesse verificare se il sistema delineato dal legislatore riesca o meno a traghettare le robuste istanze di trasparenza sulle condizioni di lavoro dal “rapporto” al “mercato”, sollecitando le imprese che si avvalgono di un sussidio pubblico a rendere trasparenti le condizioni in base alle quali intendono impiegare i lavoratori e le lavoratrici, per quali posizioni, con quali mansioni etc. Dati che, peraltro, non sarebbero nemmeno indifferenti al legislatore, il quale, attraverso le informazioni contenute nel portale, potrebbe conoscere con maggiore precisione le tendenze in atto del mercato del lavoro ed elaborare misure di policy più efficaci ed incisive.
Nella nota stampa del 30 marzo 2026 non si fa alcun riferimento alla posizione delle Agenzie per il Lavoro, che pure sono interessate direttamente dall’art. 14, comma 4 del decreto-legge n. 159 del 2025, il quale da un lato impone a queste la «pubblicazione sul SIISL di tutte le posizioni di lavoro che gestiscono» e dall’altro riconosce alle stesse la facoltà di «accedere alla piattaforma SIISL per individuare i candidati idonei rispetto alle posizioni lavorative pubblicate». Ma anche in questo caso, per espressa volontà del legislatore, occorrerà attendere il decreto per rendere operativi i suddetti oneri. Pertanto, anche nel caso delle APL, “tutto resta com’è”.
Bollettino ADAPT 7 aprile 2026, n. 13
Ricercatore in diritto del lavoro
Università eCampus
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