Apprendistato: un correttivo che non centra l’obiettivo

Con l’approvazione in via definitiva del c.d. “decreto correttivo” del Jobs Act si registra l’ennesimo intervento normativo sulla disciplina dell’apprendistato, confermando l’incapacità del Governo di sviluppare una seria politica per il rilancio di questo fondamentale strumento di incontro tra domanda e offerta di lavoro in chiave di competenze e produttività.

 

L’esperienza degli ultimi 15 anni conferma che l’apprendistato non cammina a colpi di leggi e decreti, tanto più se di livello nazionale, ma solo a seguito di stabili relazioni nei territori e nei settori produttivi interessati tra tutti gli attori coinvolti. Relazioni che, come bene indicano le linee guida europee (si veda U. Buratti, C. Piovesan, M. Tiraboschi (a cura di), Apprendistato: quadro comparato e buone prassi, ADAPT Labour Studies e-Book series, n. 24 ), richiedono un quadro regolatorio stabile e chiaro.

 

L’intervento correttivo si concentra nuovamente sull’apprendistato di primo e terzo livello. Tuttavia, è bene sottolinearlo, l’Esecutivo sceglie due modalità differenti di azione. Nel caso dell’apprendistato del primo tipo, infatti, viene a inserire una disposizione all’interno dell’articolo 55 del decreto legislativo n. 81/2015 che riguarda la disciplina transitoria. Nel caso, invece, dell’apprendistato di alta formazione e ricerca l’intervento punta a modificare direttamente l’articolo 45 del decreto legislativo n. 81/2015.

 

L’articolo 1, comma 1, lettera c) prevede che all’articolo 55 del decreto legislativo n. 81/2015 venga inserito il comma 2-bis secondo cui: «i contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, stipulati ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere prorogati fino ad un anno, qualora alla scadenza l’apprendista non abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale».

 

L’inserimento della disposizione all’interno dell’articolo 55 del decreto legislativo n.81/2015 rubricato Abrogazioni e norme transitorie esplicita che il suo effetto si esaurirà con il progressivo venir meno dei contratti di apprendistato di primo livello stipulati ex articolo 3 del Testo Unico.

 

L’obiettivo dell’intervento appare semplice: concedere la possibilità della proroga di dodici mesi – ora sempre possibile per gli apprendisti di primo livello per effetto di quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 43 del decreto legislativo n. 81/2015 che ammette la facoltà di estendere la durata del contratto di un anno nel caso in cui la qualifica o il diploma di istruzione e formazione professionale non siano stati conseguiti – anche a coloro che sono stati assunti secondo la normativa precedente. Sul punto occorre segnalare come tale disposizione, contenuta nel Jobs Act,  abbia suscitato non poche perplessità già al momento della sua entrata in vigore, visto che il medesimo decreto legislativo n. 81/2015 ammette come giustificato motivo di licenziamento proprio il mancato conseguimento dei titoli di studio.

 

Gli effetti concreti del correttivo voluto dal Governo sul punto paiono davvero limitati, vista la persistente penuria di contratti di apprendistato di primo livello censita dall’ISFOL nel suo XVI monitoraggio sull’apprendistato. È certo, però, che la nuova disposizione non farà altro che prolungare la coesistenza di contratti di apprendistati del primo tipo stipulati con normative nazionali e regionali differenti.

 

Più articolato appare, invece, l’intervento previsto per l’apprendistato di alta formazione e ricerca. Come emerso già in precedenza, in questo caso, l’intervento correttivo viene ad agire direttamente sull’articolo 45 del decreto legislativo n. 81/2015, proponendo una modifica strutturale e non transitoria.

 

In prima battuta si prevede una modifica del comma 4 dell’articolo 45 per effetto della quale la regolamentazione e la durata dell’apprendistato del terzo tipo è rimessa alle Regione e alla Province autonome non più «in accordo», bensì semplicemente «sentite» le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca. Dall’entrata in vigore della disposizioni, quindi, le Regioni che devono ancora dotarsi di una normativa propria in materia di apprendistato di alta formazione e ricerca, non dovranno per forza cercare un accordo con le Parti Sociali e le Istituzioni formative – come già fatto ad esempio da Piemonte, Lombardia e Veneto nei mesi scorsi – ma sarà sufficiente un confronto con le stesse.

 

Una simile “semplificazione” non è priva di rischi. Una condivisione piena con le Parti Sociali dello strumento può essere propedeutica a favorirne la diffusione, magari proprio grazie ad accordi ad hoc che vengono a disciplinare le materie più complesse come quelle afferenti alla retribuzione.

 

Più articolati paiono gli effetti dei correttivi al comma 5 dell’articolo 45 del decreto legislativo n. 81/2015 che viene ora completamente riscritto, come si evince dalla tabella di comparazione sotto riportata.

 

Modifica articolo 45, comma 5, d. lgs. n. 81/2015
Versione originaria Versione corretta
In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al  comma  4, l’attivazione dell’apprendistato di alta formazione e di  ricerca  è  rimessa ad apposite  convenzioni  stipulate  dai  singoli  datori  di lavoro o dalle loro associazioni con  le  università,  gli  istituti

tecnici superiori e le altre istituzioni formative o  di  ricerca  di cui al comma 4, senza nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza pubblica.

In assenza delle regolamentazioni regionali di cui al comma 4, l’attivazione dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinata dalle disposizioni del decreto di cui all’articolo 46, comma 1. Sono fatte salve fino alla regolamentazione regionale le convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

È bene ricordare sul punto come il comma 5 – nella sua versione originaria – non faceva che riprendere una disposizione del Testo Unico del 2011 che, in ottica di favorire la diffusione dell’apprendistato di terzo livello, consentiva accordi bilaterali impresa-istituzione formativa in assenza della disciplina regionale. La versione proposta ora dal Governo nel suo correttivo, invece, rende il quadro meno chiaro.

 

In primo luogo si precisa che in assenza di regolamentazione regionali occorre far riferimento al decreto di cui all’articolo 46, comma 1 del decreto legislativo n. 81/2015 che altro non è che il decreto ministeriale 12 ottobre 2015, entrato in vigore nel gennaio 2016. Tale provvedimento disciplina nel dettaglio tanto l’apprendistato di primo livello quanto quello di terzo livello. Esso è divenuto operativo in tutte le Regioni che, trascorsi sei mesi dalla su entrata in vigore ovvero dopo il 21 giugno scorso, non si sono dotate di una normativa propria in materia di apprendistato. Per tale motivo non si comprende la ratio della seconda parte del comma 5 dell’articolo 45 del decreto legislativo n. 81/2015 così come modificata dal Governo.

 

Si prevede che siano: «fatte salve fino alla regolamentazione regionale le convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Pare evidente il rischio di come tale disposizione, qualora la convenzione tra datore di lavoro e università dica qualcosa di diverso rispetto a quanto contenuto nel decreto ministeriale 12 ottobre 2015, possa entrare in conflitto con quest’ultimo, ora pienamente operativo in quelle Regioni sprovviste di una disciplina propria.

 

Il correttivo sembra complicare ulteriormente la gestione del passaggio tra vecchia e nuova normativa. Prima dell’intervento del Governo, infatti, erano presenti due opzioni, ora all’orizzonte se ne aggiunge una terza, come sintetizzato dalla tabella che segue.

 

 

Riferimento regolamentazione apprendistato di alta formazione e di ricerca
Regioni con disciplina propria Regioni  prive di disciplina propria
·         Riferimento è la disciplina regionale propria che recepisce le indicazioni di cui al decreto ministeriale 12 ottobre 2015;
  • Riferimento è la disciplina contenuta nel  decreto ministeriale 12 ottobre 2015

 

Oppure
  • Riferimento sono le convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative fino all’approvazione delle nuove discipline regionali.

 

Il correttivo, quindi, pare contenere una contraddizione in termini. Da un lato rimanda al decreto ministeriale del 12 ottobre 2015 come riferimento per quelle Regioni sprovviste di disciplina in materia di apprendistato di alta formazione e livello, dall’altro, contemporaneamente fa salve intese ad hoc precedenti tra imprese e istituzioni formative.

 

Se l’obiettivo delle correzioni al testo originario del Capo V del decreto legislativo n. 81/2015 era quello di dare maggiore certezza agli operatori, sembra necessario concludere che esso non è – al momento – stato raggiunto.

 

Altri sarebbero gli interventi urgenti da fare. Primo tra tutti una definizione chiara e precisa del periodo transitorio che al momento attuale si caratterizza per ampi margini di incertezza. È bene ricordare, infatti, che se da un lato è stato abolito il Testo Unico per effetto dell’articolo 55, comma 1, lettera g), dall’altro, l’articolo 47, comma 5 del decreto legislativo n. 81/2015 prevede che: «per le Regioni e le Province autonome e i settori ove la disciplina [del Capo V] non è immediatamente operativa trovano applicazione le regolazioni vigenti».

 

Non vi è dubbio che per l’apprendistato di primo e terzo livello, almeno prima dell’entrata in vigore del correttivo, la copertura della disciplina regionale è data dalle normative locali o dal decreto ministeriale 12 ottobre 2015. Tuttavia, è quasi del tutto assente – salve rarissime eccezioni – una copertura sul lato della contrattazione collettiva. Così facendo, però, l’apprendistato rischia di rimanere fermo al palo ancora molto a lungo.

 

Meglio sarebbe approfittare dello schema di decreto correttivo per dare alle Parti Sociali un tempo massimo per adeguare i contratti collettivi alla nuova normativa, seguendo il modello virtuoso del 2011.

 

 

Umberto Buratti

ADAPT Senior Research Fellow

@U_Buratti

 

Michele Tiraboschi

Coordinatore Scientifico di ADAPT

@Michele_ADAPT

 

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Apprendistato: un correttivo che non centra l’obiettivo
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