Apprendistato duale e imprese multilocalizzate: quale disciplina regionale applicare?

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Bollettino ADAPT 20 luglio 2022, n. 28
 
Unโ€™impresa piemontese รจ interessata ad attivare un master in apprendistato di alta formazione (o di terzo livello) con il Politecnico di Milano. Quale disciplina regionale dellโ€™apprendistato dovrร  applicare? Quella piemontese o quella lombarda?
 
Ancora: una grande impresa con sede legale a Milano vuole realizzare un percorso di apprendistato โ€œscolasticoโ€ (o di primo livello) con un IFTS pugliese, assumendo gli apprendisti presso una propria sede operativa a Lecce: puรฒ scegliere di adottare la disciplina regionale della sede legale dellโ€™azienda, quindi quella lombarda, al fine di attivare il percorso di apprendistato in Puglia?
 
La normativa vigente, sul punto, non รจ chiara. Il presente contributo vuole allora provare ad offrire spunti per una riflessione dedicata a questa tema, al fine di meglio orientare gli operatori impegnati nella giร  di per sรฉ complessa progettazione di percorsi di apprendistato duale (di primo e terzo livello) e pur nella consapevolezza della necessitร  di un intervento chiarificatore da parte dei Ministeri competenti.
 
Per prima cosa, รจ opportuno brevemente approfondire il ruolo delle discipline regionali nella regolamentazione dellโ€™apprendistato duale e professionalizzante.
 
Nel caso dellโ€™apprendistato โ€œscolasticoโ€, la sua regolamentazione รจ affidata alle Regioni, per quanto ovviamente riguarda gli aspetti formativi. Lโ€™assenza di un esplicito rimando a questโ€™ultimo aspetto viene agevolmente superata dallโ€™analisi delle competenze assegnate alle Regioni, che non posso intervenire sulla disciplina del rapporto, riservata allo Stato (sul punto si veda D. Garofalo, Lโ€™apprendistato nel decreto legislativo n. 81/2015 (artt. 41-47), in F. Carinci (a cura di), Commento al D.lgs.15 giugno 2015, n. 81: le tipologie contrattuali e lo jus variandi, ADAPT Labour Studies E-Book series, qui p. 261). Lo stesso vale per lโ€™apprendistato di alta formazione e ricerca, con due specifiche: alle Regioni e alle Province autonome vengono assegnate ยซla regolamentazione e la durataยป di questa tipologia di apprendistato, mentre la disciplina regionale deve essere adottata ยซin accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori  comparativamente piรน  rappresentative  sul  piano  nazionale,  le  universitร , gli istituti tecnici superiori e le  altre  istituzioni  formative o di ricercaยป (art. 45, c. 4). Una rapida rassegna delle regolamentazioni attualmente vigenti (consultabili su Fare Apprendistato), permette di evidenziare come, concretamente, per โ€œaspetti formativiโ€ inerenti il rapporto di apprendistato si faccia riferimento in particolare a: i) La durata del contratto di apprendistato duale; ii) gli standard formativi riguardanti la percentuale esterna massiva realizzabile sul totale del monte ore ordinamentale del percorso1.
Per quanto invece riguarda lโ€™apprendistato professionalizzante, o di secondo livello, alle Regioni compete la regolamentazione dellโ€™offerta formativa pubblica, mirante a fornire agli apprendisti competenze di base e trasversali ad integrazione della formazione professionalizzante, erogata sotto responsabilitร  del datore di lavoro nel rispetto di quanto previsto dal CCNL applicato in azienda.
 
Chiarito il ruolo delle discipline regionali, una prima, possibile, risposta sembrerebbe indicare che la disciplina da applicare sia sempre quella della sede dellโ€™istituzione formativa: nei casi citati, quindi, quella lombarda (dato il coinvolgimento del Politecnico di Milano), e quella pugliese (dato il coinvolgimento di un IFTS progettato e realizzato in Puglia).
 
Sembra andare in questa direzione anche la circolare n. 12/2022 del Ministero del Lavoro, dedicata all’apprendistato di primo livello, brevemente commentata in un recente articolo del Bollettino ADAPT. In questo documento si legge come sia possibile attivare โ€œapprendistati transregionaliโ€, come quelli degli esempi citati in apertura, cioรจ da parte di unโ€™azienda che ha sede in una regione e che collabora con unโ€™istituzione formativa operativa in unโ€™altra, con la precisazione che: ยซResta fermo che per gli aspetti riferiti alla formazione, la disciplina regionale di riferimento รจ quella della sede dellโ€™istituzione formativa in cui viene erogato il percorsoยป.
 
Tale prospettiva รจ perรฒ complicata dalla attenta lettura dellโ€™art. 47, c. 8, del decreto legislativo 81/2015. Si legge infatti che ยซI datori di lavoro che hanno sedi in piรน regioni o province autonome possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove รจ ubicata la sede legale e possono altresรฌ accentrare le comunicazioni di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996 nel servizio informatico dove รจ ubicata la sede legaleยป. Cosa significa? La disposizione รจ inserita allโ€™articolo 47, rubricato โ€œDisposizioni finaliโ€, e sembra quindi riguardate tutti e tre i livelli di apprendistato. Se poi il rimando al ยซpercorso formativo della regione dove รจ ubicata la sede legaleยป รจ un riferimento a-tecnico ai profili formativi di competenze regionale, allora si potrebbe pensare che le imprese multilocalizzate possano adottare la disciplina della regione dove hanno sede legale, anche per quanto riguarda lโ€™apprendistato duale. Nel secondo esempio richiamato in apertura, lโ€™azienda con sede legale a Milano che attiva presso una sua sede operativa in Puglia e con unโ€™istituzione formativa pugliese, potrร  scegliere (a sua discrezione) se adottare la disciplina pugliese (dove sono presenti sede operativa e istituzione formativa) o quella lombarda (dove รจ presente la sede legale).
 
Puรฒ essere utile, data la poca chiarezza con cui รจ scritta la norma, approfondirne le origini. Si parla del โ€œproblemaโ€ delle aziende multilocalizzate per la prima volta con la circolare del 29 settembre 2010, n. 34 del Ministero del lavoro. Mentre infatti una previsione simile allโ€™art. 47, c. 8 del D.lgs. 81/2015 (non erano perรฒ citate le province autonome) รจ inserita anche nel c.d. Testo Unico dellโ€™apprendistato del 2011 (D.lgs. 167/2011), all’all’art. 7, comma 10, non รจ invece presente alcun riferimento a tale facoltร  riconosciuta alle aziende multilocalizzate nella c.d. Legge Biagi (D.lgs. 276/2003). Il problema viene quindi affrontato inizialmente a livello di prassi amministrativa dopo la riforma del 2003, per poi essere โ€œincorporatoโ€ dalla disciplina nazionale a partire dalla riforma del 2011.
 
Nella circolare richiamata vi era un esplicito riferimento al settore del turismo, e alle sue peculiaritร : veniva infatti ricordato la โ€œvariabilitร โ€ a livello locale del settore e le sue esigenze di flessibilitร  e โ€œstagionalitร โ€. Con lโ€™intento allora di promuovere una ยซsemplificazione dei connessi oneri burocraticiยป, venivano approfondite la regolamentazione del lavoro intermittente, occasionale accessorio, a tempo determinato e ovviamente dellโ€™apprendistato. In questo documento si prevedeva che in presenza di ยซimprese dislocate in diverse regioni, e pertanto sottoposte a differenti discipline regionali [โ€ฆ] la disciplina applicabile allโ€™apprendistato debba essere quella della regione in cui ha sede legale il datore di lavoroยป. La stessa previsione รจ peraltro prevista per lโ€™attivazione di tirocini curriculari. Lโ€™indicazione, in questo caso, รจ (relativamente) chiara: per tutte e tre le tipologie di apprendistato, il riferimento รจ alla disciplina regionale applicabile alla sede legale dellโ€™impresa coinvolta, ed รจ inoltre alla sede dellโ€™impresa che va fatto riferimento per capire quale disciplina applicare, non a quella dellโ€™istituzione formativa eventualmente coinvolta.
 
Come รจ noto, il c.d. Testo Unico dellโ€™apprendistato (D.lgs. 167/2011) รจ stato preceduto da unโ€™intensa fase di confronto con le parti sociali al fine di arrivare ad un testo concordato e coerente con le indicazioni di quegli attori che, piรน di altri, risultano decisivi per lโ€™affermazione dellโ€™istituto.
 
Un primo documento sul quale soffermarsi รจ quindi lโ€™intesa siglata il 27 ottobre 2010 (Per il rilancio dellโ€™apprendistato). Al punto 3 di questo documento si legge: ยซIn caso di imprese multi-localizzate, per lโ€™attivazione dei contratti di apprendistato e per i tirocini formativi e di orientamento trova applicazione sul tutto il territorio nazionale la sola regolamentazione della Regione dove lโ€™impresa ha la propria sede legaleยป. Non vi รจ riferimento al solo apprendistato professionalizzante. In un contributo dedicato agli aspetti qui approfonditi si legge come ยซquesto (intervento) intendeva rispondere al problema della differenziazione normativa tra regione e regione, per cui, in assenza di una previsione come quella dettata dallโ€™accordo stesso, unโ€™impresa ubicata in diverse regioni si trovava costretta ad applicare, laddove esistenti, diverse discipline regionali, spesso frammentarie e tra loro disallineate. Da ciรฒ ne derivava una complessitร  operativa tale da scoraggiare lโ€™utilizzo del contratto di apprendistato presso le imprese multilocalizzateยป (M. Tuttobene, Imprese Multilocalizzate, in M. Tiraboschi (a cura di), Il Testo Unico dellโ€™Apprendistato e le nuove regole sui tirocini, Giuffrรจ, 2011, p. 533).
 
Nello schema di decreto approvata il 5 maggio del 2011 non vi รจ traccia alcuna della previsione riguardante le imprese multilocalizzate, che viene invece reinserita nella versione del testo approvata in sede di Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio 2011. Sebbene si parli, anche in questo caso, solamente di โ€œapprendistatoโ€, รจ perรฒ evidente come le disposizioni si riferiscano โ€“ almeno nelle intenzioni degli ideatori della norma โ€“ allโ€™apprendistato professionalizzante. Lo schema di decreto del 5 maggio 2011 prevedeva infatti un monte ore fisso di formazione di base e trasversale per lโ€™apprendistato di secondo livello, superando quindi โ€“ almeno in parte โ€“ la frammentarietร  regionale: il testo successivo invece indica solamente la durata massima di tale offerta formativa pubblica. Il legislatore sembra allora reintrodurre il comma in analisi proprio per far fronte alla (eventuale) situazione di frammentarietร  che si sarebbe potuto generare, ยซevitando cosรฌ quel fenomeno, pressochรฉ paradossale, per cui lโ€™impresa รจ tenuta ad applicare diverse discipline dellโ€™apprendistato quante sono le diverse regioni sulle quali insistono gli stabilimenti produttivi della azienda stessaยป (cosรฌ M. Marchetti, Il punto di vista di Confindustria, in M. Tiraboschi (a cura di), Il Testo Unico dellโ€™Apprendistato e le nuove regole sui tirocini, Giuffrรจ, 2011p. 67). Ma dato che il riferimento โ€“ mai perรฒ esplicitato โ€“ รจ allโ€™apprendistato professionalizzante, non si fa piรน riferimento, come nellโ€™intesa dellโ€™ottobre 2010 alle regolamentazioni regionali, ma si parla invece di โ€œpercorso formativoโ€: proprio perchรฉ il rimando รจ allโ€™offerta formativa pubblica regolamentata e gestita dalle regioni e ai relativi percorsi per le competenze di base e trasversale.
 
Il tema della scelta della disciplina regionale applicabile in caso di azienda multilocalizzate รจ affrontato anche l’accordo adottato in Conferenza Stato-Regioni del 20 febbraio 2014, Linee guida per l’apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.  Qui si legge, al punto 4 “Aziende multilocalizzate”, che: ยซLe imprese che hanno sedi in piรน Regioni, per lโ€™offerta formativa pubblica possono adottare la disciplina della Regione dove รจ ubicata la sede legale o, a seguito della piena operabilitร  delle attuali linee guida e, quindi, dellโ€™uniformitร  in termini di durata e contenuti della formazione per lโ€™acquisizione di competenze di base e trasversali, le imprese multilocalizzate possono avvalersi dellโ€™offerta formativa pubblica disponibile presso le Regioni in cui hanno sedi operativeยป. Viene confermato il principio giร  espresso nella versione del Testo Unico del 2011, in questo caso perรฒ parlando non di โ€œpercorso formativoโ€, ma di โ€œdisciplinaโ€: potrebbe quindi sembrare che alle imprese non venga chiesto di attenzionare i soli aspetti riguardanti la realizzazione del percorso formativo (ad esempio: durata, contenuti, soggetti accreditati), ma anche la disciplina regionale in quanto tale, nella sua interezza (che si concentra anche su altri aspetti, come il monitoraggio, lโ€™utilizzo di piattaforme informatiche, e altri casi particolari). Con il Jobs Act (e quindi con la disciplina vigente) il rimando torna ad essere al โ€œpercorso formativoโ€, ma con lโ€™evidente richiamo al rispetto della regolamentazione regionale nella sua interezza.
 
Le Linee guida menzionate sono state perรฒ precedute dalla Circolare n. 35 del 29 agosto 2013, del Ministero del Lavoro. Nel documento รจ contenuto uno specifico chiarimento dedicato al tema qui affrontato: ยซattese le finalitร  di semplificazioneยป, il richiamo alla disciplina ยซdella Regione dove lโ€™impresa ha la propria sede legaleยป โ€“ di cui allโ€™art. 2, co. 2, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99 e attuato dalle citate Linee guida del 20 febbraio 2014 โ€“ deve riferirsi ยซa quelli che sono i contenuti e la durata della stessa formazioneยป, dovendosi intendere la disposizione normativa applicabile ยซcompatibilmente con lโ€™offerta formativa pubblica della Regione dove lโ€™apprendista svolge la propria attivitร ยป, senza imporre ยซun obbligo di frequenza di corsi extra-Regione e quindi maggiori oneri per le impreseยป. Con specifico riferimento al solo apprendistato professionalizzante, la Circolare richiamata segnala come (i) la disciplina regionale da applicare in caso di aziende multilocalizzate sia quella del territorio ove รจ ubicata la sede legale (non si parla qui di โ€œpossibilitร โ€), e (ii) che lโ€™adozione della disciplina regionale del territorio in cui lโ€™impresa ha sede legale deve essere โ€œcompatibileโ€ con lโ€™offerta formativa pubblica della regione presso la quale si trova la sede operativa in cui รจ assunto lโ€™apprendista.
 
Dalla breve rassegna ora realizzata sembra quindi possibile trarre alcune osservazioni conclusive.

– La ricostruzione dellโ€™origine della disposizione riguardante le aziende multilocalizzate sembra evidenziare come il criterio di scelta da adottare, nel momento in cui ci si trova davanti ad un problema come quello riportato nel primo esempio, รจ quello di far riferimento alla sede dellโ€™impresa, e non dellโ€™istituzione formativa. Quindi, lโ€™impresa piemontese dovrร  adottare la disciplina di Regione Piemonte per lโ€™assunzione di apprendisti di alta formazione iscritti al Politecnico di Milano, non quella lombarda: tutti gli interventi richiamati sul punto avevano come riferimento lโ€™impresa quale criterio di scelta della disciplina regionale applicabile, e nessuno ha (mai) fatto riferimento alla sede dellโ€™istituzione formativa quale criterio di scelta della normativa da applicare;

– Almeno dal 2011 in poi, pare evidente come le disposizioni commentate abbiamo come riferimento lโ€™apprendistato professionalizzante, senza perรฒ che il rimando a questa specifica fattispecie sia mai richiamato, nรฉ negli accordi in Conferenza Stato-Regioni e con le Parti Sociali, nรฉ nei testi di legge. Il richiamo โ€œgenericoโ€ allโ€™apprendistato sembra quindi abilitare la scelta di adottare la disciplina della regione in cui lโ€™impresa ha sede legale anche nel caso dellโ€™apprendistato duale: tracciata lโ€™origine dellโ€™espressione โ€œpercorso formativoโ€, ancora presente allโ€™art. 47, c. 8, รจ evidente come essa faccia riferimento applicazione integrale della disciplina regionale, mentre lโ€™assenza di un esplicito rimando allโ€™apprendistato professionalizzante porta ad allargare lโ€™applicazione di tale criterio a tutti e tre i livelli, e quindi anche allโ€™apprendistato duale;

– Lโ€™obiettivo di semplificare il ricorso allโ€™apprendistato che giustificava lโ€™introduzione originaria di questa disposizione resta confermato anche nel caso dellโ€™apprendistato duale, tanto piรน che lโ€™adozione di diverse discipline regionali applicate ad apprendisti assunti dal medesimo datore di lavoro, inquadrati allo stesso livello e impegnati in percorsi lavorativi di pari grado, potrebbe dar luogo anche a retribuzioni differenti. Dato che nel caso dellโ€™apprendistato duale la formazione esterna, svolta presso lโ€™istituzione formativa, non รจ retribuita, lโ€™adozione di discipline regionali che prevedano diverse percentuali di formazione esterna sul monte ore formativo totale potrebbe dar luogo alle differenziazioni di qui sopra, a danno degli stessi apprendisti coinvolti;

– Allo stesso tempo, le discipline regionali potrebbero essere โ€œcalibrateโ€ sulle specifiche proprie dellโ€™offerta formativa locale e delle istituzioni presenti sul territorio, e quindi ciรฒ spiegherebbe la scelta della disciplina della regione in cui lโ€™istituzione formativa ha sede: se questo รจ certamente vero per quanto riguarda lโ€™istruzione e formazione professionale, di competenza regionale e che quindi ben potrebbe prevedere sinergie tra le due discipline (dellโ€™apprendistato, e della formazione professionale), meno comprensibile sembra il rimando alle istituzioni terziarie. Anche questa obiezione puรฒ essere, almeno in parte, superata se pensiamo che le discipline regionali dellโ€™apprendistato di alta formazione sono adottate previo accordo con le istituzioni formative presenti sul territorio, e quindi la โ€œsinergiaโ€ di cui prima potrebbe comunque realizzarsi.

– La circolare del Ministero del Lavoro (12/2022) appare troppo frettolosa sul punto, e non aiuta a risolvere i dubbi esposti in questo contributo. In maniera chiara e netta, sottolinea come โ€œResta fermo che per gli aspetti riferiti alla formazione, la disciplina regionale di riferimento รจ quella della sede dellโ€™istituzione formativa in cui viene erogato il percorsoโ€. Sembrerebbe quindi che nel caso dellโ€™apprendistato di primo livello, la disciplina regionale dellโ€™apprendistato da applicare sia quella del territorio dove ha sede lโ€™istituzione formativa, mente non รจ chiaro se in caso di aziende multilocalizzate si possa scegliere di far riferimento alla sola disciplina regionale dove ha sede legale.

– In conclusione, sembra che con questโ€™ultima Circolare il Ministero del Lavoro abbia modificato la sua tradizionale interpretazione riguardante i criteri per la scelta della disciplina regionale applicabile, riconoscendo che nel caso dellโ€™apprendistato di primo livello โ€“ e quindi si ritiene anche del terzo, data la forte somiglianza tra le due regolamentazioni โ€“ la disciplina da tenere in considerazione sia quella dellโ€™istituzione formativa. Pare perรฒ fatta salva la possibilitร , per le aziende multilocalizzate, di far riferimento comunque alla disciplina della regione dove hanno sede legale. Riprendendo quindi, per unโ€™ultima volta, gli esempi posti in apertura, lโ€™azienda piemontese dovrร  adottare la disciplina lombarda, mentre lโ€™azienda multilocalizzata con sede legale a Milano potrร  scegliere se adottare la disciplina lombarda o quella pugliese.
 
Matteo Colombo

ADAPT Senior Research Fellow

@colombo_mat
 
Pierluigi Rausei

Direttore di โ€œADAPT professional seriesโ€

Dirigente dellโ€™Ispettorato Nazionale del Lavoro (*)

@RauseiP
 
(*) Le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dellโ€™Autore e non hanno carattere impegnativo per lโ€™Amministrazione alla quale appartiene.
 
1 Ad esempio: su un percorso ITS che prevede, normalmente, lo svolgimento in un biennio di 1800/2000 ore di formazione, un contratto di apprendistato di alta formazione per il conseguimento del Diploma ITS che applica la disciplina dellโ€™Emilia-Romagna prevederร  che al massimo 1080/1200 ore nel biennio โ€“ pari al 60% sul monte ore ordinamentale.

Apprendistato duale e imprese multilocalizzate: quale disciplina regionale applicare?
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