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Bollettino ADAPT 20 luglio 2022, n. 28
Unโimpresa piemontese รจ interessata ad attivare un master in apprendistato di alta formazione (o di terzo livello) con il Politecnico di Milano. Quale disciplina regionale dellโapprendistato dovrร applicare? Quella piemontese o quella lombarda?
Ancora: una grande impresa con sede legale a Milano vuole realizzare un percorso di apprendistato โscolasticoโ (o di primo livello) con un IFTS pugliese, assumendo gli apprendisti presso una propria sede operativa a Lecce: puรฒ scegliere di adottare la disciplina regionale della sede legale dellโazienda, quindi quella lombarda, al fine di attivare il percorso di apprendistato in Puglia?
La normativa vigente, sul punto, non รจ chiara. Il presente contributo vuole allora provare ad offrire spunti per una riflessione dedicata a questa tema, al fine di meglio orientare gli operatori impegnati nella giร di per sรฉ complessa progettazione di percorsi di apprendistato duale (di primo e terzo livello) e pur nella consapevolezza della necessitร di un intervento chiarificatore da parte dei Ministeri competenti.
Per prima cosa, รจ opportuno brevemente approfondire il ruolo delle discipline regionali nella regolamentazione dellโapprendistato duale e professionalizzante.
Nel caso dellโapprendistato โscolasticoโ, la sua regolamentazione รจ affidata alle Regioni, per quanto ovviamente riguarda gli aspetti formativi. Lโassenza di un esplicito rimando a questโultimo aspetto viene agevolmente superata dallโanalisi delle competenze assegnate alle Regioni, che non posso intervenire sulla disciplina del rapporto, riservata allo Stato (sul punto si veda D. Garofalo, Lโapprendistato nel decreto legislativo n. 81/2015 (artt. 41-47), in F. Carinci (a cura di), Commento al D.lgs.15 giugno 2015, n. 81: le tipologie contrattuali e lo jus variandi, ADAPT Labour Studies E-Book series, qui p. 261). Lo stesso vale per lโapprendistato di alta formazione e ricerca, con due specifiche: alle Regioni e alle Province autonome vengono assegnate ยซla regolamentazione e la durataยป di questa tipologia di apprendistato, mentre la disciplina regionale deve essere adottata ยซin accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piรน rappresentative sul piano nazionale, le universitร , gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricercaยป (art. 45, c. 4). Una rapida rassegna delle regolamentazioni attualmente vigenti (consultabili su Fare Apprendistato), permette di evidenziare come, concretamente, per โaspetti formativiโ inerenti il rapporto di apprendistato si faccia riferimento in particolare a: i) La durata del contratto di apprendistato duale; ii) gli standard formativi riguardanti la percentuale esterna massiva realizzabile sul totale del monte ore ordinamentale del percorso1.
Per quanto invece riguarda lโapprendistato professionalizzante, o di secondo livello, alle Regioni compete la regolamentazione dellโofferta formativa pubblica, mirante a fornire agli apprendisti competenze di base e trasversali ad integrazione della formazione professionalizzante, erogata sotto responsabilitร del datore di lavoro nel rispetto di quanto previsto dal CCNL applicato in azienda.
Chiarito il ruolo delle discipline regionali, una prima, possibile, risposta sembrerebbe indicare che la disciplina da applicare sia sempre quella della sede dellโistituzione formativa: nei casi citati, quindi, quella lombarda (dato il coinvolgimento del Politecnico di Milano), e quella pugliese (dato il coinvolgimento di un IFTS progettato e realizzato in Puglia).
Sembra andare in questa direzione anche la circolare n. 12/2022 del Ministero del Lavoro, dedicata all’apprendistato di primo livello, brevemente commentata in un recente articolo del Bollettino ADAPT. In questo documento si legge come sia possibile attivare โapprendistati transregionaliโ, come quelli degli esempi citati in apertura, cioรจ da parte di unโazienda che ha sede in una regione e che collabora con unโistituzione formativa operativa in unโaltra, con la precisazione che: ยซResta fermo che per gli aspetti riferiti alla formazione, la disciplina regionale di riferimento รจ quella della sede dellโistituzione formativa in cui viene erogato il percorsoยป.
Tale prospettiva รจ perรฒ complicata dalla attenta lettura dellโart. 47, c. 8, del decreto legislativo 81/2015. Si legge infatti che ยซI datori di lavoro che hanno sedi in piรน regioni o province autonome possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove รจ ubicata la sede legale e possono altresรฌ accentrare le comunicazioni di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996 nel servizio informatico dove รจ ubicata la sede legaleยป. Cosa significa? La disposizione รจ inserita allโarticolo 47, rubricato โDisposizioni finaliโ, e sembra quindi riguardate tutti e tre i livelli di apprendistato. Se poi il rimando al ยซpercorso formativo della regione dove รจ ubicata la sede legaleยป รจ un riferimento a-tecnico ai profili formativi di competenze regionale, allora si potrebbe pensare che le imprese multilocalizzate possano adottare la disciplina della regione dove hanno sede legale, anche per quanto riguarda lโapprendistato duale. Nel secondo esempio richiamato in apertura, lโazienda con sede legale a Milano che attiva presso una sua sede operativa in Puglia e con unโistituzione formativa pugliese, potrร scegliere (a sua discrezione) se adottare la disciplina pugliese (dove sono presenti sede operativa e istituzione formativa) o quella lombarda (dove รจ presente la sede legale).
Puรฒ essere utile, data la poca chiarezza con cui รจ scritta la norma, approfondirne le origini. Si parla del โproblemaโ delle aziende multilocalizzate per la prima volta con la circolare del 29 settembre 2010, n. 34 del Ministero del lavoro. Mentre infatti una previsione simile allโart. 47, c. 8 del D.lgs. 81/2015 (non erano perรฒ citate le province autonome) รจ inserita anche nel c.d. Testo Unico dellโapprendistato del 2011 (D.lgs. 167/2011), all’all’art. 7, comma 10, non รจ invece presente alcun riferimento a tale facoltร riconosciuta alle aziende multilocalizzate nella c.d. Legge Biagi (D.lgs. 276/2003). Il problema viene quindi affrontato inizialmente a livello di prassi amministrativa dopo la riforma del 2003, per poi essere โincorporatoโ dalla disciplina nazionale a partire dalla riforma del 2011.
Nella circolare richiamata vi era un esplicito riferimento al settore del turismo, e alle sue peculiaritร : veniva infatti ricordato la โvariabilitร โ a livello locale del settore e le sue esigenze di flessibilitร e โstagionalitร โ. Con lโintento allora di promuovere una ยซsemplificazione dei connessi oneri burocraticiยป, venivano approfondite la regolamentazione del lavoro intermittente, occasionale accessorio, a tempo determinato e ovviamente dellโapprendistato. In questo documento si prevedeva che in presenza di ยซimprese dislocate in diverse regioni, e pertanto sottoposte a differenti discipline regionali [โฆ] la disciplina applicabile allโapprendistato debba essere quella della regione in cui ha sede legale il datore di lavoroยป. La stessa previsione รจ peraltro prevista per lโattivazione di tirocini curriculari. Lโindicazione, in questo caso, รจ (relativamente) chiara: per tutte e tre le tipologie di apprendistato, il riferimento รจ alla disciplina regionale applicabile alla sede legale dellโimpresa coinvolta, ed รจ inoltre alla sede dellโimpresa che va fatto riferimento per capire quale disciplina applicare, non a quella dellโistituzione formativa eventualmente coinvolta.
Come รจ noto, il c.d. Testo Unico dellโapprendistato (D.lgs. 167/2011) รจ stato preceduto da unโintensa fase di confronto con le parti sociali al fine di arrivare ad un testo concordato e coerente con le indicazioni di quegli attori che, piรน di altri, risultano decisivi per lโaffermazione dellโistituto.
Un primo documento sul quale soffermarsi รจ quindi lโintesa siglata il 27 ottobre 2010 (Per il rilancio dellโapprendistato). Al punto 3 di questo documento si legge: ยซIn caso di imprese multi-localizzate, per lโattivazione dei contratti di apprendistato e per i tirocini formativi e di orientamento trova applicazione sul tutto il territorio nazionale la sola regolamentazione della Regione dove lโimpresa ha la propria sede legaleยป. Non vi รจ riferimento al solo apprendistato professionalizzante. In un contributo dedicato agli aspetti qui approfonditi si legge come ยซquesto (intervento) intendeva rispondere al problema della differenziazione normativa tra regione e regione, per cui, in assenza di una previsione come quella dettata dallโaccordo stesso, unโimpresa ubicata in diverse regioni si trovava costretta ad applicare, laddove esistenti, diverse discipline regionali, spesso frammentarie e tra loro disallineate. Da ciรฒ ne derivava una complessitร operativa tale da scoraggiare lโutilizzo del contratto di apprendistato presso le imprese multilocalizzateยป (M. Tuttobene, Imprese Multilocalizzate, in M. Tiraboschi (a cura di), Il Testo Unico dellโApprendistato e le nuove regole sui tirocini, Giuffrรจ, 2011, p. 533).
Nello schema di decreto approvata il 5 maggio del 2011 non vi รจ traccia alcuna della previsione riguardante le imprese multilocalizzate, che viene invece reinserita nella versione del testo approvata in sede di Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio 2011. Sebbene si parli, anche in questo caso, solamente di โapprendistatoโ, รจ perรฒ evidente come le disposizioni si riferiscano โ almeno nelle intenzioni degli ideatori della norma โ allโapprendistato professionalizzante. Lo schema di decreto del 5 maggio 2011 prevedeva infatti un monte ore fisso di formazione di base e trasversale per lโapprendistato di secondo livello, superando quindi โ almeno in parte โ la frammentarietร regionale: il testo successivo invece indica solamente la durata massima di tale offerta formativa pubblica. Il legislatore sembra allora reintrodurre il comma in analisi proprio per far fronte alla (eventuale) situazione di frammentarietร che si sarebbe potuto generare, ยซevitando cosรฌ quel fenomeno, pressochรฉ paradossale, per cui lโimpresa รจ tenuta ad applicare diverse discipline dellโapprendistato quante sono le diverse regioni sulle quali insistono gli stabilimenti produttivi della azienda stessaยป (cosรฌ M. Marchetti, Il punto di vista di Confindustria, in M. Tiraboschi (a cura di), Il Testo Unico dellโApprendistato e le nuove regole sui tirocini, Giuffrรจ, 2011p. 67). Ma dato che il riferimento โ mai perรฒ esplicitato โ รจ allโapprendistato professionalizzante, non si fa piรน riferimento, come nellโintesa dellโottobre 2010 alle regolamentazioni regionali, ma si parla invece di โpercorso formativoโ: proprio perchรฉ il rimando รจ allโofferta formativa pubblica regolamentata e gestita dalle regioni e ai relativi percorsi per le competenze di base e trasversale.
Il tema della scelta della disciplina regionale applicabile in caso di azienda multilocalizzate รจ affrontato anche l’accordo adottato in Conferenza Stato-Regioni del 20 febbraio 2014, Linee guida per l’apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Qui si legge, al punto 4 “Aziende multilocalizzate”, che: ยซLe imprese che hanno sedi in piรน Regioni, per lโofferta formativa pubblica possono adottare la disciplina della Regione dove รจ ubicata la sede legale o, a seguito della piena operabilitร delle attuali linee guida e, quindi, dellโuniformitร in termini di durata e contenuti della formazione per lโacquisizione di competenze di base e trasversali, le imprese multilocalizzate possono avvalersi dellโofferta formativa pubblica disponibile presso le Regioni in cui hanno sedi operativeยป. Viene confermato il principio giร espresso nella versione del Testo Unico del 2011, in questo caso perรฒ parlando non di โpercorso formativoโ, ma di โdisciplinaโ: potrebbe quindi sembrare che alle imprese non venga chiesto di attenzionare i soli aspetti riguardanti la realizzazione del percorso formativo (ad esempio: durata, contenuti, soggetti accreditati), ma anche la disciplina regionale in quanto tale, nella sua interezza (che si concentra anche su altri aspetti, come il monitoraggio, lโutilizzo di piattaforme informatiche, e altri casi particolari). Con il Jobs Act (e quindi con la disciplina vigente) il rimando torna ad essere al โpercorso formativoโ, ma con lโevidente richiamo al rispetto della regolamentazione regionale nella sua interezza.
Le Linee guida menzionate sono state perรฒ precedute dalla Circolare n. 35 del 29 agosto 2013, del Ministero del Lavoro. Nel documento รจ contenuto uno specifico chiarimento dedicato al tema qui affrontato: ยซattese le finalitร di semplificazioneยป, il richiamo alla disciplina ยซdella Regione dove lโimpresa ha la propria sede legaleยป โ di cui allโart. 2, co. 2, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99 e attuato dalle citate Linee guida del 20 febbraio 2014 โ deve riferirsi ยซa quelli che sono i contenuti e la durata della stessa formazioneยป, dovendosi intendere la disposizione normativa applicabile ยซcompatibilmente con lโofferta formativa pubblica della Regione dove lโapprendista svolge la propria attivitร ยป, senza imporre ยซun obbligo di frequenza di corsi extra-Regione e quindi maggiori oneri per le impreseยป. Con specifico riferimento al solo apprendistato professionalizzante, la Circolare richiamata segnala come (i) la disciplina regionale da applicare in caso di aziende multilocalizzate sia quella del territorio ove รจ ubicata la sede legale (non si parla qui di โpossibilitร โ), e (ii) che lโadozione della disciplina regionale del territorio in cui lโimpresa ha sede legale deve essere โcompatibileโ con lโofferta formativa pubblica della regione presso la quale si trova la sede operativa in cui รจ assunto lโapprendista.
Dalla breve rassegna ora realizzata sembra quindi possibile trarre alcune osservazioni conclusive.
– La ricostruzione dellโorigine della disposizione riguardante le aziende multilocalizzate sembra evidenziare come il criterio di scelta da adottare, nel momento in cui ci si trova davanti ad un problema come quello riportato nel primo esempio, รจ quello di far riferimento alla sede dellโimpresa, e non dellโistituzione formativa. Quindi, lโimpresa piemontese dovrร adottare la disciplina di Regione Piemonte per lโassunzione di apprendisti di alta formazione iscritti al Politecnico di Milano, non quella lombarda: tutti gli interventi richiamati sul punto avevano come riferimento lโimpresa quale criterio di scelta della disciplina regionale applicabile, e nessuno ha (mai) fatto riferimento alla sede dellโistituzione formativa quale criterio di scelta della normativa da applicare;
– Almeno dal 2011 in poi, pare evidente come le disposizioni commentate abbiamo come riferimento lโapprendistato professionalizzante, senza perรฒ che il rimando a questa specifica fattispecie sia mai richiamato, nรฉ negli accordi in Conferenza Stato-Regioni e con le Parti Sociali, nรฉ nei testi di legge. Il richiamo โgenericoโ allโapprendistato sembra quindi abilitare la scelta di adottare la disciplina della regione in cui lโimpresa ha sede legale anche nel caso dellโapprendistato duale: tracciata lโorigine dellโespressione โpercorso formativoโ, ancora presente allโart. 47, c. 8, รจ evidente come essa faccia riferimento applicazione integrale della disciplina regionale, mentre lโassenza di un esplicito rimando allโapprendistato professionalizzante porta ad allargare lโapplicazione di tale criterio a tutti e tre i livelli, e quindi anche allโapprendistato duale;
– Lโobiettivo di semplificare il ricorso allโapprendistato che giustificava lโintroduzione originaria di questa disposizione resta confermato anche nel caso dellโapprendistato duale, tanto piรน che lโadozione di diverse discipline regionali applicate ad apprendisti assunti dal medesimo datore di lavoro, inquadrati allo stesso livello e impegnati in percorsi lavorativi di pari grado, potrebbe dar luogo anche a retribuzioni differenti. Dato che nel caso dellโapprendistato duale la formazione esterna, svolta presso lโistituzione formativa, non รจ retribuita, lโadozione di discipline regionali che prevedano diverse percentuali di formazione esterna sul monte ore formativo totale potrebbe dar luogo alle differenziazioni di qui sopra, a danno degli stessi apprendisti coinvolti;
– Allo stesso tempo, le discipline regionali potrebbero essere โcalibrateโ sulle specifiche proprie dellโofferta formativa locale e delle istituzioni presenti sul territorio, e quindi ciรฒ spiegherebbe la scelta della disciplina della regione in cui lโistituzione formativa ha sede: se questo รจ certamente vero per quanto riguarda lโistruzione e formazione professionale, di competenza regionale e che quindi ben potrebbe prevedere sinergie tra le due discipline (dellโapprendistato, e della formazione professionale), meno comprensibile sembra il rimando alle istituzioni terziarie. Anche questa obiezione puรฒ essere, almeno in parte, superata se pensiamo che le discipline regionali dellโapprendistato di alta formazione sono adottate previo accordo con le istituzioni formative presenti sul territorio, e quindi la โsinergiaโ di cui prima potrebbe comunque realizzarsi.
– La circolare del Ministero del Lavoro (12/2022) appare troppo frettolosa sul punto, e non aiuta a risolvere i dubbi esposti in questo contributo. In maniera chiara e netta, sottolinea come โResta fermo che per gli aspetti riferiti alla formazione, la disciplina regionale di riferimento รจ quella della sede dellโistituzione formativa in cui viene erogato il percorsoโ. Sembrerebbe quindi che nel caso dellโapprendistato di primo livello, la disciplina regionale dellโapprendistato da applicare sia quella del territorio dove ha sede lโistituzione formativa, mente non รจ chiaro se in caso di aziende multilocalizzate si possa scegliere di far riferimento alla sola disciplina regionale dove ha sede legale.
– In conclusione, sembra che con questโultima Circolare il Ministero del Lavoro abbia modificato la sua tradizionale interpretazione riguardante i criteri per la scelta della disciplina regionale applicabile, riconoscendo che nel caso dellโapprendistato di primo livello โ e quindi si ritiene anche del terzo, data la forte somiglianza tra le due regolamentazioni โ la disciplina da tenere in considerazione sia quella dellโistituzione formativa. Pare perรฒ fatta salva la possibilitร , per le aziende multilocalizzate, di far riferimento comunque alla disciplina della regione dove hanno sede legale. Riprendendo quindi, per unโultima volta, gli esempi posti in apertura, lโazienda piemontese dovrร adottare la disciplina lombarda, mentre lโazienda multilocalizzata con sede legale a Milano potrร scegliere se adottare la disciplina lombarda o quella pugliese.
Matteo Colombo
ADAPT Senior Research Fellow
Direttore di โADAPT professional seriesโ
Dirigente dellโIspettorato Nazionale del Lavoro (*)
@RauseiP
(*) Le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dellโAutore e non hanno carattere impegnativo per lโAmministrazione alla quale appartiene.
1 Ad esempio: su un percorso ITS che prevede, normalmente, lo svolgimento in un biennio di 1800/2000 ore di formazione, un contratto di apprendistato di alta formazione per il conseguimento del Diploma ITS che applica la disciplina dellโEmilia-Romagna prevederร che al massimo 1080/1200 ore nel biennio โ pari al 60% sul monte ore ordinamentale.